Cassazione Penale, Sentenza n. 31785/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di applicazione consensuale della pena (patteggiamento) pronunciata dal GUP di Velletri il 27/05/2016 per i reati di corruzione e turbativa d'asta, invocando il contrasto di giudicati determinato dalla successiva assoluzione, con la formula "il fatto non sussiste", di coimputati da parte del Tribunale di Velletri in sede dibattimentale. La difesa ha sostenuto che l'assoluzione dei concorrenti necessari avrebbe fatto venir meno gli elementi costitutivi del reato di corruzione (reato plurisoggettivo necessario) e della turbativa d'asta, rendendo inconciliabili le due decisioni e fondando pertanto l'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen.; ha inoltre censurato la declaratoria di inammissibilità de plano operata dalla Corte territoriale come violazione degli artt. 125, 633 e 634 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la richiesta di revisione non è ammissibile quando riguarda sentenze di applicazione concordata della pena (patteggiamento), le quali non derivano da un pieno accertamento probatorio e non ricostruiscono il fatto né accertano la responsabilità in dibattimento. Di conseguenza il contrasto di giudicati invocato dal ricorrente è stato ritenuto insufficiente a giustificare la revisione. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'erogazione in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro tremila per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Norma invocata per la revisione in caso di contrasto di giudicati; la Corte ha interpretato che tale rimedio non è generalmente applicabile alle sentenze di applicazione concordata della pena, poiché queste non risultano da un accertamento probatorio pieno idoneo a formare giudicato sulla responsabilità sostanziale.
art. 633 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti della declaratoria di inammissibilità; dalla decisione emerge che la valutazione di inammissibilità de plano non può trasformarsi in un riesame della "tenuta" del giudicato di patteggiamento, salvo casi non applicabili qui.
art. 125 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in censura alla declaratoria di inammissibilità de plano; dal testo della sentenza non emerge un'applicazione sostanziale della norma da parte della Corte, che comunque ha ritenuto infondate le ragioni dedotte.
art. 634 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di impugnazione; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che le ragioni poste non superano il limite di inammissibilità per i patteggiamenti.
art. 353 cod. pen.
Articolo sostanziale (turbativa d'asta) menzionato dalla difesa: la Corte ha considerato irrilevante, ai fini della revisione di un patteggiamento, la sopraggiunta assoluzione dei soggetti preposti alla gara, in assenza di un pieno accertamento probatorio precedente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione di un gravame manifestamente infondato.
Massime di principio
- La richiesta di revisione basata su contrasto di giudicati difficilmente è ammissibile quando riguarda sentenze di patteggiamento, poiché tali sentenze non sono fondate su un pieno accertamento probatorio in dibattimento.
- L'assoluzione successiva di coimputati con la formula "il fatto non sussiste" non determina automaticamente la revisione della sentenza di patteggiamento: occorre verificare se la sentenza impugnata sia derivata da un accertamento probatorio idoneo a formare giudicato sulla responsabilità.
- Per reati plurisoggettivi necessari (es. corruzione) la sopravvenuta mancanza di elementi probatori a carico di altri partecipanti può costituire motivo di revisione solo se la sentenza iniziale si fondava su un accertamento probatorio completo; il patteggiamento non soddisfa tale requisito.
- I difensori devono valutare il rischio di sanzioni economiche per ricorsi manifestamente infondati ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno esplorare rimedi alternativi o acquisire elementi probatori nuovi prima di proporre istanze di revisione.
- Quando si invoca un contrasto di giudicati è necessario dimostrare che le decisioni sono realmente inconciliabili sul piano degli elementi costitutivi del reato e non si trattano di divergenze nella valutazione delle prove.
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