Sentenza n. 14824/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 12 marzo 2026, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal «Concorso per l’assunzione di 2509 Allievi Agenti della Polizia di Stato – Riservato VFP» recante la seguente motivazione «ha conseguito una media globale inferiore a 12/20 in riferimento ai requisiti contemplati dall’art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n.198; ha riportato una valutazione inferiore a 8/20 in uno dei requisiti contemplati dall’art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198»; - della deliberazione della Commissione su richiesta del perito selettore per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, stilata in data 12 marzo 2026, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 31 marzo 2026; - della relazione dello psicologo stilata sul conto del ricorrente in data 12 marzo 2026, ove ha chiesto la ripetizione del colloquio in sede collegiale, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 31 marzo 2026; - delle osservazioni del perito selettore annotate in sede concorsuale sul conto del ricorrente, stilate in data 12 marzo 2026 conosciute in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 31 marzo 2026; - del test 16PF-5, del questionario PS Inventory e del Test TOGRA somministrato in sede concorsuale al ricorrente, nella parte in cui la Commissione ne ha travisato gli esiti, conosciuto anch’essi in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 31 marzo 2026; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 16, comma 4, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso”; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale del 26 febbraio 2026 con il quale la commissione attitudinale del concorso ha deliberato i criteri di valutazione della prova attitudinale; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 4, del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e la tabella 2 in allegato che disciplina l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e in particolare ne disciplina l'esame attitudinale; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso pubblico per l’assunzione di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato; - della graduatoria di merito del concorso per l’aliquota di 2059 posti riservato ai VFP non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28 luglio 2026: - del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2059 posti, successivamente ampliati a 2519, riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 29 maggio 2026; - del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e contestuale dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2059 posti, successivamente ampliati a 2519, riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 26 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti della procedura e la graduatoria successivamente approvata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, notificato il 12 marzo 2026, con il quale era stato escluso dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. La non idoneità era motivata dal conseguimento di una media globale inferiore a 12/20 e di una valutazione inferiore a 8/20 in uno dei requisiti attitudinali previsti dall’art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Sono stati contestati anche la deliberazione della commissione, la relazione dello psicologo, le osservazioni del perito selettore e gli esiti dei test attitudinali, deducendone il travisamento. Il ricorrente ha inoltre censurato, ove occorrente, la clausola del bando che qualificava come definitivi i giudizi della commissione, i criteri di valutazione, l’art. 4 del d.m. n. 198/2003, il bando di concorso e la mancata inclusione nella graduatoria. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i decreti di approvazione e di rideterminazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori. Prima della decisione, il ricorrente ha comunicato di essere risultato idoneo alla prova attitudinale di un successivo concorso per 4400 allievi agenti della Polizia di Stato e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollecitando tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che il ricorrente aveva inequivocabilmente manifestato di non avere più interesse alla decisione di annullamento. In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo può decidere il merito solo su iniziativa della parte che si assume lesa; il processo resta nella disponibilità del ricorrente, che può rinunciare alla decisione o dichiarare il venir meno dell’interesse prima della delibazione nel merito. Il Collegio non ha esaminato le censure relative alla legittimità del giudizio di non idoneità e degli atti concorsuali. Ha compensato integralmente le spese, considerando le circostanze del caso e ritenendo che l’idoneità conseguita in una successiva selezione, anche se intervenuta dopo un periodo non particolarmente lungo, non dimostri di per sé l’illegittimità della precedente valutazione, fondata anche sui colloqui svolti all’epoca della prima procedura.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese in presenza di circostanze idonee a giustificarla, anche nei casi qualificabili come rinuncia irrituale.
art. 4 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Prevede i requisiti attitudinali e i relativi parametri di valutazione per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia; la legittimità di tale disciplina non è stata esaminata per l’improcedibilità.
art. 16, comma 4, del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso
La clausola è stata impugnata, ma il TAR non ne ha valutato la legittimità.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivocabile del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di annullamento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando interviene prima della delibazione nel merito.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere il merito della controversia contro la volontà della parte che ha attivato il processo e che abbia dichiarato il venir meno dell’interesse alla pronuncia.
- L’idoneità conseguita in una successiva procedura selettiva non dimostra di per sé l’illegittimità del precedente giudizio di non idoneità, poiché le valutazioni attitudinali possono dipendere anche dai colloqui e dagli elementi emersi nella specifica selezione originaria.
- La sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di compensare le spese quando le circostanze concrete lo giustifichino; l’idoneità ottenuta in una successiva selezione non costituisce, da sola, elemento sufficiente per affermare la soccombenza virtuale dell’amministrazione.
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