Cassazione Penale, Ordinanza n. 04247/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso materiale tra ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la configurabilità del concorso materiale tra il delitto di ricettazione e il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Il ricorrente deduceva violazione di legge, sostenendo in sostanza che tra le due fattispecie dovesse operare un assorbimento, e non un concorso di reati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché contrario all’orientamento consolidato di legittimità, secondo cui si tratta di reati distinti e concorrenti materialmente.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
la ricettazione è stata considerata fattispecie autonoma e non assorbita dal diverso delitto contestato
art. 493-ter c.p.
il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento è stato considerato fattispecie distinta, concorrente materialmente con la ricettazione
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Tra il delitto di ricettazione e il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento non opera un rapporto di assorbimento, ma è configurabile il concorso materiale di reati quando le condotte integrano entrambe le fattispecie.
- La deduzione di violazione di legge che si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, senza offrire argomenti idonei a superarlo, può essere dichiarata manifestamente infondata e condurre all’inammissibilità del ricorso.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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