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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1669

Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro dell’etichettatura energetica UE per smartphone e tablet, imponendo l’uso di un’etichetta energetica standardizzata e di una scheda informativa del prodotto con dati su efficienza, autonomia, resistenza alle cadute, riparabilità e aggiornamenti software. Prevede obblighi distinti per fornitori e distributori, incluse le vendite a distanza e la pubblicità, e disciplina i metodi di misurazione, la banca dati dei prodotti e la verifica di conformità da parte delle autorità nazionali. Le classi energetiche, di affidabilità e di riparabilità sono determinate tramite criteri tecnici dettagliati e il regolamento sarà riesaminato entro il 20 settembre 2027.

Regolamento delegato che introduce requisiti di etichettatura energetica e informazioni supplementari per smartphone e tablet

Ambito di applicazione

Si applica agli smartphone e ai tablet immessi sul mercato nell’Unione europea, nonché alle relative vendite a distanza, alla pubblicità visiva, al materiale tecnico-promozionale, alle fiere e ai controlli di vigilanza del mercato. Sono esclusi i telefoni cellulari e i tablet con display principale flessibile arrotolabile/srotolabile dall’utente e gli smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza. Le obbligazioni riguardano i fornitori e i distributori; per le piattaforme online e le vendite tramite internet sono previste regole specifiche di esposizione delle informazioni. Il regolamento si applica dal 20 giugno 2025, pur entrando in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet

Il regolamento delegato completa il quadro di etichettatura energetica del regolamento (UE) 2017/1369 per smartphone e tablet, introducendo un sistema uniforme di etichetta, scheda informativa e documentazione tecnica. La finalità, richiamata nei considerando, è quella di sfruttare il potenziale di risparmio energetico di tali prodotti e, al contempo, di incentivare maggiore durata della batteria, resistenza e riparabilità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli smartphone e ai tablet immessi sul mercato nell’Unione, incluse le vendite a distanza, la pubblicità visiva, il materiale tecnico-promozionale, i punti vendita e le fiere. Restano esclusi i telefoni cellulari e i tablet con display principale flessibile che possa essere arrotolato e srotolato dall’utente, nonché gli smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza (art. 1).

Definizioni

L’articolo 2 distingue tra telefono cellulare, smartphone e tablet in base a caratteristiche tecniche precise, tra cui connettività, sistema operativo, dimensioni del display, alimentazione a batteria e possibilità di installare applicazioni. Sono inoltre definiti lo smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza, l’utente professionale e il punto vendita. L’allegato I aggiunge numerose definizioni tecniche rilevanti per i test e per il calcolo dei punteggi, tra cui durata della batteria per ciclo, capacità nominale, indice di efficienza energetica, elementi di fissaggio, attrezzi, aggiornamenti software e pezzi di ricambio.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono garantire che ogni smartphone o tablet sia corredato dell’etichetta stampata conforme all’allegato III e che i dati della scheda informativa del prodotto siano inseriti nella banca dati dei prodotti (art. 3). Su richiesta del distributore, la scheda informativa deve essere fornita anche in formato cartaceo; inoltre, la documentazione tecnica di cui all’allegato VI deve essere caricata nella banca dati.

Devono poi assicurare che la pubblicità visiva e il materiale tecnico-promozionale relativi a un modello specifico riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi energetiche dell’etichetta, secondo gli allegati VII e VIII. Per ciascun modello devono inoltre rendere disponibili ai distributori un’etichetta elettronica e una scheda informativa elettronica conformi agli allegati III e V.

Obblighi dei distributori e vendite a distanza

I distributori devono esporre nei punti vendita, comprese le fiere, l’etichetta messa a disposizione dal fornitore, in prossimità del prodotto o in modo comunque chiaramente visibile e univocamente associato al modello (art. 4). Nelle vendite a distanza devono fornire etichetta e scheda informativa secondo le modalità previste dagli allegati VII e VIII. Gli stessi obblighi informativi valgono per i messaggi pubblicitari visivi e per il materiale tecnico-promozionale, anche online.

Metodi di misurazione, banca dati e vigilanza del mercato

Le informazioni da dichiarare devono derivare da metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle norme armonizzate e dello stato dell’arte riconosciuto (art. 5). Il regolamento sottolinea che, per l’efficienza energetica e la durata della batteria in cicli, occorre utilizzare la versione del sistema operativo installata sul modello alla data di immissione sul mercato; eventuali aggiornamenti prima della fine dell’immissione possono richiedere un ricalcolo.

Per la vigilanza del mercato, l’articolo 6 rinvia alla procedura dell’allegato IX, che disciplina controlli su singole unità o su più unità, tolleranze ammesse e tassi di superamento. Le tolleranze non possono essere usate dal fornitore per “migliorare” artificialmente i valori dichiarati.

Classi di efficienza energetica, affidabilità e riparabilità

L’allegato II definisce le classi di efficienza energetica da A a G, con soglie diverse per smartphone e tablet, basate sull’indice di efficienza energetica (IEE). Stabilisce inoltre le classi di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta, distinte tra dispositivi non pieghevoli e pieghevoli, e le classi di riparabilità, basate su un indice di riparabilità da A a E.

L’indice di riparabilità è costruito come punteggio aggregato di sei parametri: profondità di smontaggio, tipo di elementi di fissaggio, tipo di attrezzi, disponibilità dei pezzi di ricambio, durata degli aggiornamenti software e informazioni sulla riparazione. Il sistema premia la facilità di apertura, l’uso di attrezzi semplici, la disponibilità di ricambi anche per gli utenti finali, e una durata di aggiornamento software almeno quinquennale o settennale.

Etichetta di prodotto e contenuti obbligatori

L’allegato III descrive l’etichetta per smartphone e tablet, che deve includere, tra l’altro, QR code, marchio, identificativo del modello, scala da A a G, classe energetica, autonomia per ciclo, classe di affidabilità in caso di caduta, classe di riparabilità, durata della batteria in cicli, grado di protezione da agenti esterni e numero del regolamento. Sono fissate anche specifiche grafiche molto dettagliate: dimensioni minime, colori, font, spessori delle linee e posizionamento degli elementi.

Scheda informativa del prodotto e documentazione tecnica

L’allegato V contiene la scheda informativa da inserire nella banca dati: tipo di dispositivo, sistema operativo, classe energetica, batteria sostituibile dall’utente, durata della batteria per ciclo, durata in cicli, capacità nominale, custodia protettiva, risultati delle prove di caduta, grado di protezione IP, resistenza ai graffi, requisiti del caricabatteria, durata minima degli aggiornamenti software, classe e indice di riparabilità, nonché link a ricambi, istruzioni di riparazione e prezzi indicativi ante imposte. È prevista anche l’indicazione della durata minima della garanzia offerta dal fornitore.

L’allegato VI specifica il contenuto della documentazione tecnica, che deve comprendere descrizione generale del modello, riferimenti alle norme applicate, descrizione delle fasi di smontaggio per ogni parte prioritaria, precauzioni d’uso e prova, valori dei parametri tecnici, calcoli effettuati e condizioni di prova. Quando alcuni dati sono ricavati per estrapolazione o da modelli equivalenti di altri fornitori, la documentazione deve indicare i dettagli dei calcoli e la verifica di accuratezza.

Informazioni in pubblicità e vendite a distanza

Gli allegati VII e VIII disciplinano come riportare classe energetica e gamma delle classi nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza, incluse televendite e vendite online. Per il web, l’etichetta deve comparire vicino al prezzo e può essere mostrata tramite visualizzazione annidata; anche la scheda informativa deve essere facilmente accessibile, con testo/link chiaramente leggibile. In caso di mancanza di visualizzazione diretta, è richiesto un testo alternativo con la classe energetica.

Verifica di conformità e tolleranze

L’allegato IX stabilisce la procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato. Le autorità nazionali verificano valori dichiarati e risultati di prova su una o più unità, con regole specifiche per l’efficienza energetica, la durata della batteria in cicli, la resistenza alle cadute e, in caso di non conformità iniziale, con prove supplementari. Sono previste tolleranze numeriche, tra cui: non oltre il 3 % in meno per l’ENDdevice, non oltre 20 cicli in meno per la durata in cicli, non oltre il 10 % in più per la capacità nominale, non oltre il 2 % in più per tensione nominale e finale, e non oltre il 4 % in meno per l’indice di riparabilità. Per la resistenza alle cadute, il valore dichiarato deve essere ottenuto da almeno l’80 % dei dispositivi testati.

Riesame, entrata in vigore e applicazione

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 20 settembre 2027, valutando l’evoluzione tecnologica e possibili modifiche, tra cui metodi di prova, impronta ambientale, tolleranze di verifica e indice di riparabilità (art. 7). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 20 giugno 2025 (art. 8). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto ed esclusioni

Stabilisce i requisiti per l’etichettatura di smartphone e tablet e per la fornitura di informazioni supplementari sul prodotto (art. 1). Non si applica ai dispositivi con display principale flessibile arrotolabile/srotolabile dall’utente né agli smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Definizioni rilevanti

Definisce, tra l’altro, telefono cellulare, smartphone, smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza, utente professionale, tablet e punto vendita (art. 2). L’allegato I contiene ulteriori definizioni tecniche, rilevanti per classi, prove e indice di riparabilità.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono apporre l’etichetta stampata conforme all’allegato III, inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa e la documentazione tecnica, fornire la scheda cartacea su richiesta del distributore, rendere disponibili etichetta elettronica e scheda informativa elettronica, e includere classe energetica e gamma delle classi in pubblicità visiva e materiale tecnico-promozionale (art. 3). Devono inoltre calcolare classe di efficienza energetica e classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta secondo l’allegato IV.

Obblighi dei distributori e vendite a distanza

Nei punti vendita, comprese le fiere, i distributori devono esporre l’etichetta in modo chiaramente visibile e associata al modello; nelle vendite a distanza devono fornire etichetta e scheda informativa secondo gli allegati VII e VIII (art. 4). La pubblicità e il materiale tecnico-promozionale devono riportare la classe energetica e la gamma di classi.

Metodi di misurazione e verifica

Le informazioni sono ottenute con metodi affidabili, accurati e riproducibili, basati sullo stato dell’arte e, ove disponibili, su norme armonizzate (art. 5 e allegato IV). Le autorità di vigilanza del mercato applicano la procedura di verifica dell’allegato IX (art. 6), con tolleranze specifiche e divieto per il fornitore di utilizzarle per dichiarare valori più favorevoli.

Contenuto dell’etichetta e classi

L’allegato II stabilisce le classi di efficienza energetica da A a G per smartphone e tablet, sulla base dell’indice di efficienza energetica (IEE), e le classi di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta e di riparabilità, con soglie numeriche puntuali. L’allegato III elenca i dati obbligatori dell’etichetta: QR code, marchio, identificativo modello, classe energetica, autonomia per ciclo, classe di caduta, classe di riparabilità, durata della batteria in cicli, grado di protezione da agenti esterni e numero del regolamento.

Scheda informativa del prodotto e documentazione tecnica

L’allegato V disciplina la scheda informativa da inserire nella banca dati dei prodotti, con dati su tipo di dispositivo, sistema operativo, classe energetica, batteria sostituibile, autonomia, cicli di vita batteria, protezione IP, resistenza ai graffi, caricabatteria, aggiornamenti software, classe e indice di riparabilità, disponibilità dei pezzi di ricambio, istruzioni di riparazione, prezzi indicativi e garanzia. L’allegato VI elenca la documentazione tecnica e i valori dichiarati da inserire nella banca dati, includendo anche versione del sistema operativo e dettagli dei calcoli.

Riuso di dati, piattaforme online e televendite

I fornitori di piattaforme online devono consentire agli operatori di fornire le informazioni sull’etichettatura in conformità al regolamento (UE) 2022/2065; le informazioni relative all’etichettatura comprendono etichetta energetica e scheda informativa (considerando 9). Per televendite e vendite online su internet, gli allegati VII e VIII fissano modalità di visualizzazione, link e testo alternativo.

Riesame e decorrenza

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 20 settembre 2027, valutando tra l’altro metodi di prova, informazioni sull’impronta ambientale, tolleranze di verifica e indice di riparabilità (art. 7). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 20 giugno 2025 (art. 8).

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticariparabilitàvigilanza del mercatovendite a distanza

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