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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1167

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione del 15 giugno 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini (titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello unionale, un preparato enzimatico di 6-fitasi prodotto da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza, efficacia e assenza di rischi per consumatori e ambiente, pur richiedendo misure di protezione per gli utilizzatori. L’allegato stabilisce le specie destinatarie, i tenori minimi, il periodo di autorizzazione e le prescrizioni operative e di etichettatura. Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale.

Autorizzazione dell’uso come additivo per mangimi di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 per tutte le specie avicole e per tutti i suini, con condizioni d’impiego e requisiti di etichettatura e sicurezza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, relativamente all’immissione sul mercato e all’uso di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda la categoria degli "additivi zootecnici" e il gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Le specie destinatarie sono tutte le specie avicole, ad eccezione di quelle per la produzione di uova, e tutti i suini; per le specie avicole destinate alla produzione di uova è prevista un’autorizzazione distinta con specifiche condizioni nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’impiego di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi destinato a specifiche categorie di animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 27 settembre 2022.

Quadro normativo e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce condizioni e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e corredata della documentazione prescritta. Dalla valutazione emerge che le condizioni per l’autorizzazione previste dall’articolo 5 sono soddisfatte, sicché l’uso del preparato può essere autorizzato.

Valutazione scientifica e profili di sicurezza

L’EFSA ha concluso che la modificazione genetica del ceppo produttore non presenta criticità per la sicurezza. Il preparato è considerato sicuro per tutte le specie avicole e per tutti i suini alle condizioni d’uso proposte, nonché privo di preoccupazioni per la salute dei consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre riconosciuto l’efficacia del prodotto nell’aumentare l’assorbimento del fosforo. Sul piano della tutela degli utilizzatori, tuttavia, l’EFSA segnala che il preparato deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, mentre non dispone di dati sufficienti per escludere un potenziale effetto irritante su occhi e pelle.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’autorizzazione è rilasciata al titolare Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V. L’additivo è identificato con il numero 4a37.

Composizione, forma e metodi di analisi

L’allegato descrive l’additivo come 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250, in forma liquida o solida, con attività enzimatica minima di 30 000 FTU/g. Sono richiamati i metodi di analisi per la quantificazione dell’attività della fitasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti: VDLUFA 27.1.4, VDLUFA 27.1.3 ed EN ISO 30024.

Destinatari e livelli minimi di impiego

Il regolamento disciplina l’uso del prodotto per:

  • tutte le specie avicole, ad eccezione di quelle per la produzione di uova, con tenore minimo di 500 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità;
  • tutti i suini, con tenore minimo di 500 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità;
  • tutte le specie avicole per la produzione di uova, con tenore minimo di 300 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità.

Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato indica il 6 luglio 2033 come fine del periodo di autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si afferma che la domanda è stata presentata a norma dell’articolo 7 ed era completa della documentazione richiesta; la valutazione ha accertato che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Esito della valutazione scientifica

Secondo il parere EFSA del 27 settembre 2022, la modificazione genetica del ceppo produttore non desta preoccupazioni per la sicurezza; il preparato è sicuro per tutte le specie avicole e per tutti i suini alle condizioni d’uso proposte; non desta preoccupazioni per salute dei consumatori e ambiente; è efficace nell’aumentare l’assorbimento del fosforo. EFSA segnala inoltre che il prodotto è un sensibilizzante delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è possibile concludere circa una possibile irritazione di occhi o pelle.

Autorizzazione dell’additivo e classificazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni specificate nell’allegato.

Composizione, identificazione e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo con numero 4a37 e titolare Danisco (UK) Ltd, operante come Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V. L’additivo è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26), in forma liquida o solida, con attività enzimatica minima di 30 000 FTU/g. Sono indicati metodi colorimetrici di analisi per additivo, premiscele e mangimi composti, rispettivamente VDLUFA 27.1.4, VDLUFA 27.1.3 ed EN ISO 30024.

Condizioni d’uso per le specie avicole e i suini

Per tutte le specie avicole ad eccezione di quelle per la produzione di uova è previsto un tenore minimo di 500 FTU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per i suini è previsto un tenore minimo di 500 FTU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova è previsto un tenore minimo di 300 FTU/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Obblighi di istruzioni e misure di protezione per gli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Durata dell’autorizzazione

Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 6 luglio 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

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