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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1191

Regolamento (UE) 2023/1191 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32023R1191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/2283. Introduce nuovi contingenti a dazio zero per taluni prodotti industriali, chiude due contingenti non più ritenuti di interesse per l’Unione e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento base. Le modifiche decorrono dal 1° luglio 2023, in continuità con il regime dei contingenti e con applicazione immediata per ragioni di urgenza.

Modifica del regolamento (UE) 2021/2283 per aggiornare i contingenti tariffari autonomi dell’Unione relativi a taluni prodotti agricoli e industriali, con apertura di nuovi contingenti e chiusura di alcuni contingenti esistenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente atto, cioè a specifiche merci agricole e industriali identificate da codici NC/TARIC, descrizioni tecniche, periodi contingentali e volumi contingentali. Riguarda gli operatori che importano tali merci nell’UE, beneficiando di dazio ridotto o nullo nei limiti quantitativi stabiliti; per alcune voci la sospensione è subordinata al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. È esclusa, per la sospensione relativa ai funghi Auricularia polytricha, l’applicazione quando il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2023, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) 2021/2283 sui contingenti tariffari autonomi

Il regolamento del Consiglio (UE) 2023/1191 aggiorna il quadro dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, intervenendo sul regolamento (UE) 2021/2283. La finalità dichiarata è assicurare un approvvigionamento sufficiente e regolare di merci non fabbricate in quantità adeguate nell’Unione e prevenire perturbazioni del mercato, mediante l’apertura di nuovi contingenti a dazio zero e l’adeguamento dell’elenco dei prodotti ammessi.

Finalità e contesto

Il preambolo precisa che i contingenti autonomi consentono l’importazione nell’Unione di prodotti a dazio ridotto o nullo quando la produzione interna è insufficiente. In base alla valutazione dell’interesse dell’Unione, il regolamento apre nuovi contingenti e chiude quelli non più giustificati, sostituendo per chiarezza l’intero allegato del regolamento base.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sulle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nel nuovo allegato del regolamento (UE) 2021/2283, identificati tramite codici NC e TARIC, descrizioni tecniche, periodi contingentali e volumi contingentali. Le merci interessate comprendono un ampio ventaglio di prodotti agricoli, chimici, industriali, tessili, plastici, componenti meccanici e parti destinate alla fabbricazione di beni finali. Per alcuni prodotti la fruizione del contingente è subordinata all’uso finale e al relativo controllo doganale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per i funghi Auricularia polytricha vi è inoltre una limitazione specifica per le imprese di vendita al minuto e di ristorazione.

Interventi principali sul regime dei contingenti

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento 2023/1191. L’allegato aggiorna il novero dei contingenti, includendo numerosi nuovi prodotti e quantitativi contingentali, e prevede che i nuovi contingenti citati nel preambolo siano aperti a dazio zero. Contestualmente, due contingenti sono chiusi dal 1° luglio 2023, perché non più nell’interesse dell’Unione.

Nuovi contingenti e contenuto dell’allegato

Il nuovo allegato contiene molteplici voci con contingente annuale, perlopiù dal 1° gennaio al 31 dicembre, e dazio contingentale pari a 0 %; in alcuni casi il dazio resta agevolato ma non nullo. Tra gli esempi figurano:

  • funghi Auricularia polytricha congelati destinati alla fabbricazione di piatti preparati, 700 tonnellate, dazio 0 %;
  • ciliegie dolci con spirito destinate a prodotti di cioccolato, 1 000 tonnellate, dazio 10 %;
  • additivo per mangimi a base di L-lisina, 100 000 tonnellate, dazio 0 %;
  • tabacco greggio destinato a fascia esterna o sottofascia per prodotti del codice 2402 10 00, 3 000 tonnellate, dazio 0 %;
  • numerose sostanze chimiche e intermedi industriali, materiali plastici, additivi, componenti per l’industria automobilistica, elettronica, eolica e ciclistica, per i quali il contingente è generalmente a dazio zero.

Date di applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2023. Questa soluzione è espressamente motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nel regime tariffario e garantire continuità applicativa. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Aspetti pratici per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il testo richiede un controllo puntuale di codice NC/TARIC, descrizione tecnica, destinazione d’uso, periodo contingentale e residuo disponibile del contingente. Nei casi con nota (1), la corretta qualificazione dell’uso finale e la gestione del controllo doganale sono essenziali per ottenere l’agevolazione; in caso di usi esclusi, come per i prodotti destinati a vendita al dettaglio o ristorazione nella specifica voce dei funghi, la sospensione non opera.

Disposizioni principali

Apertura di nuovi contingenti tariffari

Vengono aperti nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero per quantitativi adeguati di prodotti per i quali la produzione interna dell’Unione è insufficiente o inesistente, al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare ed evitare perturbazioni del mercato. Il considerando richiama espressamente i nuovi contingenti con numeri d’ordine 09.2561, 09.2562 e 09.2857.

Chiusura di contingenti esistenti

I contingenti con numeri d’ordine 09.2581 e 09.2672 sono chiusi a decorrere dal 1° luglio 2023, poiché non più ritenuti nell’interesse dell’Unione.

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento modificativo, che aggiorna l’elenco dei contingenti, i codici NC/TARIC, le descrizioni, i periodi contingentali, i volumi e i dazi contingentali.

Decorrenza e urgenza di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2023. L’urgenza è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime dei contingenti e di conformarsi agli orientamenti della Commissione del 13 dicembre 2011 sulle sospensioni e sui contingenti tariffari autonomi.

Caratteristiche generali dei contingenti contenuti nell’allegato

L’allegato elenca numerosi prodotti agricoli e industriali ammessi a contingente autonomo, con periodi contingentali generalmente annuali (1.1.-31.12., in alcuni casi 1.7.-31.12.), volumi contingentali specifici e, nella maggior parte dei casi, dazio contingentale pari a 0 %. In alcuni casi è previsto un dazio ridotto diverso da zero, come per le ciliegie dolci con spirito (10 %) e per il copolimero di poli(etilene tereftalato) e cicloesandimetanolo (2 %).

Controllo doganale dell’uso finale e limitazioni settoriali

Per i prodotti contrassegnati con la nota (1), la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. La nota (2) prevede inoltre che, per i funghi della specie Auricularia polytricha, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeagricolturaindustria

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