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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1190

Regolamento (UE) 2023/1190 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32023R1190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei prodotti per i quali l’Unione sospende autonomamente i dazi della tariffa doganale comune, al fine di garantire approvvigionamenti adeguati alle industrie utilizzatrici e di tener conto dell’evoluzione tecnica ed economica dei prodotti. Alcune sospensioni sono introdotte ex novo, altre sono modificate nella descrizione o nella classificazione, altre ancora sono soppresse perché non più nell’interesse dell’Unione. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2023 per evitare interruzioni nel regime tariffario autonomo.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, aggiungendo, sopprimendo e aggiornando diverse voci tariffarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come modificato dal presente atto. Riguarda operatori importatori e industrie utilizzatrici che beneficiano di sospensioni totali o parziali dei dazi TDC; per alcune voci la sospensione è subordinata al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Talune soppressioni decorrono dal 1° luglio 2023 e le nuove/aggiornate sospensioni si applicano dal 1° luglio 2023; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Sospensione dei dazi TDC per taluni prodotti agricoli e industriali: modifica del regolamento (UE) 2021/2278

Il regolamento (UE) 2023/1190 del Consiglio interviene sul regime delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) 2021/2278. La finalità è assicurare approvvigionamenti sufficienti e regolari alle imprese dell’Unione, evitare perturbazioni di mercato e adattare l’elenco dei prodotti alle evoluzioni tecniche, economiche e produttive, con particolare attenzione anche alla filiera delle batterie.

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che il regime di sospensione dei dazi TDC è funzionale a colmare insufficienze dell’offerta interna dell’Unione quando prodotti identici, equivalenti o sostitutivi non sono disponibili in quantità sufficienti. Il Consiglio rileva che, per alcuni prodotti già inclusi nell’allegato del regolamento 2021/2278, le sospensioni non sono più nell’interesse dell’Unione e devono essere soppresse; per altri, invece, la designazione va aggiornata oppure la sospensione va introdotta ex novo, talora in forma parziale per sostenere la produzione integrata di batterie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti agricoli e industriali individuati tramite codici NC e TARIC nell’allegato del regolamento 2021/2278, come modificato. L’effetto pratico è la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013. Per alcune voci la misura è subordinata al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione.

Modifiche apportate all’allegato: soppressioni, sostituzioni e nuove voci

L’allegato contiene tre tipi di intervento:

  • soppressione di numerose voci con specifici numeri di serie, tra cui 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 e 0.8311;
  • sostituzione di voci già esistenti, con aggiornamento di descrizioni, classificazioni, aliquote e date di riesame obbligatorio;
  • inserimento di nuove voci nell’ordine numerico dei codici NC/TARIC.

Voci di particolare rilievo economico e industriale

Tra le voci sostituite o introdotte figurano numerosi prodotti chimici ad alta specificità, materie prime e componenti per industrie strategiche. In particolare sono interessati:

  • composti di terre rare e materiali per applicazioni industriali;
  • intermedi chimici e principi attivi, con purezze elevate, spesso soggetti a dazio autonomo 0 %;
  • materiali polimerici e film tecnici;
  • tessuti di fibre di vetro per preimpregnati e laminati rivestiti di rame;
  • motori, magneti, accumulatori e componentistica elettrica;
  • parti e sottogruppi per autoveicoli, sistemi di raffreddamento e condizionamento, motocicli e biciclette;
  • componenti elettronici, ottiche e parti di televisori.

Suspensions parziali e prodotti connessi alla filiera batterie

Il considerando 3 segnala la volontà di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione. In tale ottica sono previste sospensioni parziali per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie, con riesame obbligatorio fissato al 31 dicembre 2023, così da valutare rapidamente l’evoluzione del settore e l’eventuale permanenza del fabbisogno di importazione agevolata.

Aliquote, scadenze e riesame obbligatorio

Le nuove e aggiornate voci indicano aliquote autonome variabili, ma in larga parte pari allo 0 %. Alcune voci mantengono aliquote diverse, ad esempio 1,3 % per un accumulatore agli ioni di litio e 3,2 % per talune miscele contenenti composti di stagno. Per ciascuna voce sono indicati anche termini di riesame obbligatorio, generalmente fissati al 31 dicembre di un determinato anno; molti prodotti sono riesaminabili al 31 dicembre 2027, mentre altre voci presentano date anteriori, come il 31 dicembre 2023, 2024, 2025 o 2026.

Controllo dell’uso finale

Le note dell’allegato precisano che, per alcune sospensioni, si applica il controllo doganale dell’uso finale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò significa che la fruizione della sospensione è condizionata alla destinazione dichiarata e all’effettivo impiego del bene nella fabbricazione dei prodotti indicati, con rilievo pratico per gli operatori importatori e per la documentazione doganale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2023. La decorrenza anticipata rispetto alla pubblicazione è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nel regime di sospensioni tariffarie autonome e di assicurare continuità agli operatori economici interessati.

Implicazioni operative per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento impone una verifica puntuale:

  • della corrispondenza tra merce importata e descrizione/voce NC-TARIC;
  • della data di applicazione della sospensione;
  • dell’eventuale necessità di rispettare l’uso finale;
  • della presenza di soppressioni o modifiche che possano incidere sul trattamento daziario dal 1° luglio 2023.

In concreto, il provvedimento può incidere sul costo all’importazione, sulla classificazione doganale e sulla gestione della compliance doganale delle imprese che impiegano i prodotti elencati nei processi produttivi.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, intervenendo sull’elenco delle merci ammesse alla sospensione dei dazi TDC.

Soppressione di alcune sospensioni tariffarie

Sono soppresse le voci corrispondenti ai numeri di serie 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 e 0.8311. Le relative sospensioni cessano di produrre effetti a decorrere dal 1° luglio 2023.

Sostituzione e aggiornamento di voci esistenti

Per numerosi numeri di serie già presenti nell’allegato del regolamento 2021/2278, le descrizioni, i codici NC/TARIC, le aliquote e le date di riesame obbligatorio sono sostituiti per adeguarli all’evoluzione tecnica e alle tendenze del mercato. Tra le voci aggiornate figurano, tra le altre, prodotti chimici, materie plastiche, fibre di vetro, motori elettrici, batterie agli ioni di litio, componenti elettronici, parti per veicoli e biciclette, con aliquote in alcuni casi pari a 0 % e, per una voce, pari a 1,3 %.

Nuove sospensioni tariffarie introdotte

Sono inserite nuove voci nell’allegato, in particolare per intermedi chimici, prodotti farmaceutici o fitosanitari, miscele industriali, componenti per veicoli, materiali avanzati e parti per sistemi di raffreddamento e condizionamento. Le nuove voci prevedono in gran parte una aliquota autonoma dello 0 %, mentre alcune prevedono un dazio del 3,2 % o del 3,2 % con scadenza/riesame obbligatorio al 31 dicembre 2027 o altre date indicate in ciascuna voce.

Riesame obbligatorio di alcune sospensioni

Per le sospensioni introdotte o mantenute su alcuni prodotti, l’allegato fissa una data prevista per il riesame obbligatorio, in prevalenza al 31 dicembre 2027, ma anche a date anteriori o intermedie come 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026. Per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie è espressamente richiamata l’esigenza di un riesame al 31 dicembre 2023.

Uso finale e controllo doganale

Per talune merci la sospensione è subordinata al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, come indicato nelle note dell’allegato. Ciò riguarda in particolare alcuni prodotti destinati alla fabbricazione di specifici beni industriali o componenti automotive/biciclette.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2023. Il legislatore motiva tale decorrenza anticipata con la necessità di evitare interruzioni nell’applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome.

Come è indicizzato

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