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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1220

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 della Commissione del 16 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lesachtaler Brot» (IGP)]

Normativa europea32023R1220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Lesachtaler Brot" come IGP. La Commissione adotta la registrazione poiché la domanda presentata dall’Austria era stata pubblicata e non era stata presentata alcuna opposizione motivata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Lesachtaler Brot" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, ai fini della tutela unionale, del nome "Lesachtaler Brot" quale IGP nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto classificato come prodotto di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria (classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione di "Lesachtaler Brot" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 della Commissione provvede alla registrazione del nome "Lesachtaler Brot" come indicazione geografica protetta (IGP) nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’adozione segue la procedura ordinaria di registrazione: domanda pubblicata, assenza di opposizioni motivate e conseguente iscrizione nel registro europeo.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione del nome, presentata dall’Austria, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la registrazione doveva essere disposta.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Lesachtaler Brot" è registrato come IGP. La denominazione si riferisce a un prodotto rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Lesachtaler Brot"

L’articolo 1 dispone che il nome "Lesachtaler Brot" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e osserva che la domanda di registrazione presentata dall’Austria era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la registrazione è stata adottata.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimenti e bevandeindicazioni geograficheregimi di qualità

Testo integrale

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