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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1656

Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 per allineare gli obblighi di esportazione/importazione alle più recenti decisioni dell’Unione e agli sviluppi della convenzione di Rotterdam. Inserisce numerose sostanze tra quelle soggette a divieti o restrizioni, con particolare attenzione a pesticidi e sostanze industriali considerate preoccupanti per la salute umana o per l’ambiente. Inoltre adegua alcune voci già presenti, chiarendone l’ambito applicativo e, per talune sostanze, spostandole tra le diverse parti dell’allegato o aggiungendole alla parte 3.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 aggiornando gli elenchi di sostanze chimiche soggette a restrizioni o alla procedura PIC per l’esportazione e importazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose nell’ambito del regolamento (UE) n. 649/2012, con effetti specifici per pesticidi, biocidi e talune sostanze industriali elencate nell’allegato I. Incide anche sull’attuazione da parte degli Stati membri e si applica nel SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° novembre 2023. Le modifiche riguardano l’iscrizione, la riclassificazione, la sostituzione o la soppressione di voci negli allegati I, parti 1, 2 e 3, con alcune sostanze già oggetto di restrizioni REACH o di decisioni di non approvazione/rinnovo in materia di fitosanitari e biocidi.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 per pesticidi e sostanze chimiche industriali

Il regolamento delegato aggiorna gli elenchi di sostanze chimiche pericolose soggette alla disciplina UE sull’esportazione e importazione, in attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 e della convenzione di Rotterdam. La Commissione interviene soprattutto per allineare gli allegati alle decisioni più recenti di non rinnovo, revoca o non approvazione di sostanze attive in ambito fitosanitario e biocida, nonché alle evoluzioni della classificazione e delle restrizioni REACH.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che molte delle sostanze elencate sono state oggetto di decisioni dell’Unione che ne hanno vietato o fortemente limitato l’uso come pesticidi o biocidi. In altri casi, l’inserimento deriva da classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o dall’iscrizione di una sostanza nell’allegato III della convenzione di Rotterdam, con conseguente assoggettamento alla procedura di previo assenso informato.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sulle esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose disciplinate dal regolamento (UE) n. 649/2012. Le modifiche riguardano sia sostanze utilizzate o potenzialmente utilizzabili come pesticidi e biocidi, sia sostanze industriali soggette a restrizioni nell’Unione, come alcuni ftalati e il 1-bromopropano. L’effetto pratico è l’aggiornamento degli obblighi documentali e procedurali connessi alla classificazione delle sostanze negli allegati I, parti 1, 2 e 3.

Iscrizioni dovute a divieti o restrizioni in materia di pesticidi e biocidi

Una parte rilevante delle modifiche deriva dal fatto che determinate sostanze non sono più approvate, oppure non sono state rinnovate o approvate, come principi attivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari o del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Tra le sostanze coinvolte figurano, tra le altre:

  • famoxadone e fosmet, per mancato rinnovo dell’approvazione;
  • indoxacarb e isopyrazam, per non rinnovo/revoca dell’approvazione con conseguente divieto nell’area pesticidi;
  • alfa cipermetrina e bromadiolone, per revoca o ritiro con divieto di uso nella pertinente sottocategoria;
  • metam-sodio, diuron, fenoxicarb, triflumuron e ciflutrin, per ritiri o restrizioni che limitano o escludono l’uso in una o più sottocategorie;
  • clorofene ed esbiotrina, per mancata approvazione come principi attivi biocidi;
  • clorfenvinfos e terbufos, per assenza di approvazione sia in ambito fitosanitario sia biocida.

Sostanze industriali soggette ad autorizzazione o restrizione REACH

Il regolamento include anche sostanze non primariamente legate ai pesticidi ma già soggette a restrizioni severe nel quadro REACH. Sono menzionati 1-bromopropano e diversi ftalati, tutti inseriti nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto sostanze estremamente preoccupanti. Poiché l’uso è assoggettato ad autorizzazione e, in assenza di autorizzazioni, resta limitato soprattutto ad usi industriali, tali sostanze vengono ricondotte agli elenchi del regolamento 649/2012.

Sostanze oggetto di procedure internazionali e aggiornamenti tecnici

Il regolamento recepisce anche la decisione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam del giugno 2022, che ha incluso nell’allegato III il decabromodifeniletere e il PFOA, i suoi sali e composti correlati. Di conseguenza queste sostanze passano alla parte 3 dell’allegato I del regolamento 649/2012. Inoltre vengono precisate o aggiornate le voci di bromoxynil, epossiconazolo ed etossilati di nonilfenolo, con l’obiettivo di chiarire l’ambito applicativo e facilitare l’attuazione pratica.

Effetti sulle tre parti dell’allegato I

La parte 1 viene ampliata con nuove sostanze soggette a limitazioni di impiego o divieti in specifiche sottocategorie. La parte 2 viene anch’essa estesa con voci corrispondenti alle sostanze soggette a divieto o restrizione nell’Unione, spesso con indicazione della categoria e della limitazione d’impiego. La parte 3 è aggiornata per includere sostanze ormai soggette alla procedura PIC a livello internazionale, come decabromodifeniletere e PFOA, con contestuale soppressione delle corrispondenti voci dalla parte 2.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 1° novembre 2023. La Commissione giustifica il differimento applicativo con la necessità di concedere tempo sufficiente agli operatori e agli Stati membri per adeguarsi alle nuove iscrizioni e ai nuovi obblighi derivanti dall’aggiornamento degli allegati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 649/2012

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato. L’intervento riguarda le parti 1, 2 e 3 dell’allegato, con nuove iscrizioni, sostituzioni e soppressioni di voci.

Nuove iscrizioni per pesticidi e sostanze industriali nella parte 1

Sono aggiunte alla parte 1, tra le altre, alfa cipermetrina, azimsulfuron, bromadiolone, carbetamide, carbossina, clorofene, ciproconazolo, diuron, esbiotrina, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, famoxadone, fenbuconazolo, fenoxicarb, fluquinconazolo, indoxacarb, isopyrazam, lufenurone, metam-sodio, metosulam, miclobutanil, pencicuron, fosmet, procloraz, profoxydim, spirodiclofen, terbufos, triflumizolo e varie sostanze ftaliche e 1-bromopropano, con indicazione di numeri CAS/CE, codici NC, sotto-categoria e limitazione d’impiego.

Modifiche alle voci già presenti nella parte 1

Le voci di ossido di bis(pentabromofenile), bromoxynil, clorfenvinfos, ciflutrin, epossiconazolo, etossilati di nonilfenolo, acido perfluoroottanoico (PFOA), terbufos e triflumuron sono sostituite per aggiornare identificatori, chiarire l’ambito o adattare la classificazione alla procedura PIC. In particolare, decabromodifeniletere e PFOA, sali e composti correlati sono inseriti nella parte 3 della stessa categoria in attuazione delle decisioni della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam.

Nuove iscrizioni e ridefinizioni nella parte 2

La parte 2 riceve nuove voci per numerose sostanze già presenti o correlate alle restrizioni nell’UE, incluse 1-bromopropano, varie sostanze ftaliche, azimsulfuron, carbetamide, carbossina, clorfenvinfos, clorofene, ciflutrin, ciproconazolo, diuron, esbiotrina, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, famoxadone, fenbuconazolo, fenoxicarb, fluquinconazolo, indoxacarb, isopyrazam, lufenurone, metosulam, miclobutanil, ftalati di pentile, pencicuron, fosmet, procloraz, profoxydim, spirodiclofen, terbufos, triflumizolo e triflumuron. Le voci di bromoxynil, epossiconazolo ed etossilati di nonilfenolo sono sostituite per precisarne la formulazione e la limitazione d’impiego.

Soppressioni e aggiunta nella parte 3

Nella parte 3 sono aggiunte le voci relative a ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere) e ad acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati, con riferimento ai corrispondenti codici HS per sostanza pura e miscele. Contestualmente alcune voci risultano soppresse dalla parte 2, coerentemente con il loro trasferimento alla parte 3.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2023. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimichecommercio internazionalesicurezza chimicapesticidi e biocidi

Testo integrale

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