Cassazione Penale, Sentenza n. 12489/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, divenuta definitiva il 22/09/2010. Il ricorrente deduceva che una successiva ordinanza del Tribunale civile di Enna aveva ammesso al passivo la Banca Monte dei Paschi di Siena per un mutuo contratto il 30/12/1999 (euro 185.185,62), elemento che avrebbe dimostrato che gli immobili sottoposti a confisca erano stati acquistati con risorse lecite (mutuo e risparmi), configurando un "novum" decisivo e la perdita del requisito della sperequazione richiamato ai fini della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 7, comma 2, della legge n. 1423/1956 (procedimento iniziato prima del 13/10/2011) e ha ricordato la natura eccezionale del rimedio revocatorio, incompatibile con un riesame indefinito dei fatti già valutati in sede di prevenzione. Il giudice ha considerato che il mutuo era anteriore e dunque potenzialmente già deducibile nel procedimento di prevenzione; la sentenza civile che ha ammesso la banca al passivo non costituisce di per sé un "novum" decisivo, posto che il ricorrente non ha dimostrato la decisività della nuova acquisizione. Perciò il ricorso non conteneva elementi tali da giustificare la revoca della confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7, comma 2)
la misura di prevenzione è revocata "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"
Applicata ai procedimenti iniziati prima del 13/10/2011; limita il rimedio revocatorio e impedisce un riesame libero e continuativo dei fatti già valutati in sede di prevenzione.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)
"la revocazione della confisca può essere richiesta: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi..."
Stabilisce i limiti del rimedio revocatorio per le confische definitive (novità decisive, sentenze penali sopravvenute che escludano i presupposti, o falsità decisive); nel caso in esame non sono emersi i presupposti di cui all'art. 28 idonei a giustificare la revoca.
Codice di procedura penale (art. 616)
Prevede la condanna alle spese processuali e le sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione iniziati prima del 13/10/2011 trova applicazione la disciplina anteriore (legge n. 1423/1956) che rende la revoca un rimedio eccezionale e non consente un riesame libero dei fatti già valutati.
- Una sentenza civile sopravvenuta che riconosce un credito o ammette una banca al passivo non costituisce automaticamente un "novum" decisivo ai fini della revoca della confisca, se gli elementi (es. mutuo) erano antecedenti e avrebbero potuto essere dedotti nel procedimento di prevenzione.
- Per ottenere la revoca o la revocazione della confisca è necessario provare l'esistenza di elementi nuovi e decisivi, tali da escludere l'insussistenza dei presupposti della misura, conformemente ai casi tassativi indicati dall'art. 28 D.Lgs. 159/2011.
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare la rilevanza decisiva del "novum" e che esso non poteva essere dedotto nel giudizio originario; mere riproposizioni o rileture alternative dei fatti già esaminati sono inammissibili.
- Le questioni relative all'origine lecita o illecita dei beni vanno provate con elementi nuovi, specifici e decisivi: la semplice esistenza di un finanziamento pregresso richiede prova della sua effettiva utilizzazione per l'acquisto e della sua determinante incidenza sulla valutazione della sproporzione patrimoniale.
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