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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 250 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

IVA su prestazioni del professionista deceduto - adempimenti ed obbligazioni degli eredi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi avevano proceduto alla chiusura della partita IVA del professionista deceduto senza aver incassato tutti i compensi per prestazioni già effettuate né aver effettuato la fatturazione e il relativo versamento dell'IVA su onorari non ancora riscossi. L'Amministrazione contestava che, ai fini IVA, gli eredi sono tenuti a porre in essere gli adempimenti necessari e ad assolvere l'IVA dovuta per le prestazioni effettuate dal de cuius e che la chiusura della partita IVA non può avvenire prima del totale incasso o della fatturazione e del versamento dell'IVA sugli importi non incassati.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la posizione dell'Amministrazione: gli eredi sono responsabili degli adempimenti IVA relativi alle prestazioni svolte dal professionista deceduto e non possono procedere alla chiusura della partita IVA fintanto che permangono crediti relativi a prestazioni effettuate. Alternativamente, prima della chiusura, gli eredi avrebbero dovuto fatturare gli onorari non incassati e versare l'IVA dovuta. Pertanto l'impugnazione degli eredi è stata respinta e l'Amministrazione è stata confermata nella sua pretesa.

Norme richiamate

  • DPR n. 633/1972, articolo 6, commi 3 e 4

    I commi richiamati sono stati interpretati nel senso che, in caso di decesso del prestatore d'opera/professionista, gli eredi subentrano negli obblighi IVA connessi all'attività e devono assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni già effettuate fino alla chiusura effettiva della partita IVA.

  • Cass. SS.UU. n. 8059/2016

    Le Sezioni Unite hanno confermato il principio che gli eredi rispondono per gli obblighi IVA del de cuius e che la chiusura della partita IVA non è ammessa fintanto che permangono operazioni da assolvere o crediti non fatturati e non assoggettati a IVA.

Massime di principio

  • Gli eredi rispondono degli obblighi tributari (IVA) derivanti dall'attività del professionista deceduto fino a che non siano esaurite le operazioni imponibili e i relativi adempimenti.
  • Prima di chiudere la partita IVA gli eredi devono o incassare i crediti relativi a prestazioni già effettuate oppure emettere fattura per gli onorari non incassati e versare l'IVA dovuta; la semplice chiusura non estingue l'obbligazione tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria può agire nei confronti degli eredi per il recupero dell'IVA dovuta sulle prestazioni del de cuius; gli eredi devono conservare la documentazione e dimostrare l'adempimento degli obblighi.
  • In casi di successione dell'attività, è necessario coordinare adempimenti contabili e fiscali (fatturazione, versamenti IVA, comunicazioni) prima di qualsiasi cessazione o chiusura formale della posizione IVA.
  • Se gli eredi intendono chiudere la partita IVA ma permangono crediti non incassati, è prudente emettere le relative fatture con indicazione della natura (es. a seguito di successione) e provvedere ai versamenti IVA per evitare responsabilità future.

Testo integrale

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