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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45606/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto sussistente la recidiva specifica (infraquinquennale) sulla base di un precedente penale derivante da una sentenza di patteggiamento per furto, contestando: 1) la carenza di motivazione circa la valutazione della recidiva sulla base di un precedente risalente e senza adeguata ponderazione del rapporto tra i fatti anteriori e quelli nuovi e del lungo intervallo temporale; 2) l'insufficiente motivazione nel rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza adeguata considerazione degli elementi favorevoli a suo favore

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello che, acquisito il certificato penale, ha individuato una sentenza di patteggiamento per furto passata in giudicato entro il quinquennio precedente e ha qualificato i due reati come della stessa indole, giustificando così la recidiva specifica e la maggiore pericolosità. Ha inoltre considerato non fondata la censura sulle attenuanti generiche, osservando che i giudici di merito hanno motivato il diniego richiamando i plurimi precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla per la parte civile quanto alle spese di questo grado

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (truffa) oggetto del procedimento di merito.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina dei precedenti rilevanti ai fini della determinazione della pena e del riconoscimento della recidiva; consente di desumere rilevanza anche da sentenze definite per patteggiamento ove equiparabili.

  • art. 101 cod. pen.

    Si riferisce alla recidiva e alla sua valutazione, particolarmente rilevante quando i reati siano della stessa indole ai fini dell'aggravamento della pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento può costituire elemento del certificato penale utile per valutare i precedenti ai fini dell'art. 99 c.p.

  • art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    Stabilisce, con le eccezioni previste, l'equiparazione della decisione di patteggiamento a una decisione di condanna ai fini dei precedenti.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 19710 del 18/03/2019 (Cirillo)

    Conferma che la sentenza di patteggiamento può essere considerata come precedente rilevante; principio richiamato e applicato dalla Corte nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)

    Principio per cui il giudice di merito non è obbligato a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi nella motivazione; richiamato con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Una sentenza di patteggiamento può valere come precedente ai fini della recidiva e della determinazione della pena, salvo particolari eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza
  • Per qualificare la recidiva specifica infraquinquennale è rilevante non solo la temporalità ma anche la natura 'della stessa indole' dei reati: reati predatori collocati in medesimo titolo del codice possono giustificare la recidiva
  • La Corte di merito può basarsi su certificati penali acquisiti d'ufficio per ricostruire la sequenza dei precedenti; il ricorrente deve censurare specificamente la documentazione per contrastarne l'assunzione di prova
  • In Cassazione è difficile ribaltare valutazioni di fatto ben motivate dalla Corte di merito: le censure generiche o meramente assertive sono inammissibili o destinate a essere rigettate
  • Il giudice di merito non è tenuto a trattare dettagliatamente ogni elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che motivi sui punti decisivi ai fini della decisione, specie nel diniego delle attenuanti generiche
  • La mera distanza temporale tra precedenti e reato attuale non esclude automaticamente la recidiva: va valutato il complessivo rapporto di analogia tra i fatti e l'eventuale inefficacia deterrente della precedente sanzione
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe indicare con precisione elementi probatori o questioni di diritto specifiche (es. irregolarità del certificato, eccezioni alla equiparazione del patteggiamento) per sperare in un accoglimento in Cassazione

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