Cassazione Civile, Ordinanza n. 08041/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulla registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un'esecuzione mobiliare davanti al Tribunale di Roma. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi davanti alla CTR del Lazio, che aveva confermato la decisione di primo grado. In Cassazione il ricorrente aveva proposto due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando anche l'annullamento in autotutela dell'avviso da parte dell'Amministrazione finanziaria. La controricorrente si è costituita solo per partecipare all'udienza e la rinuncia risultava accettata, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, rilevando che essa era stata validamente effettuata e accettata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso e, comunque, non si estende analogicamente oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata o comunicata nelle forme prescritte e accettata quando necessario, determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma è di stretta interpretazione e non è estensibile o analogicamente applicabile.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per la sua efficacia sostanziale, ma deve essere portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori nelle forme prescritte.
- Se la rinuncia è validamente perfezionata, il giudizio di cassazione si estingue; se non sono osservate le formalità richieste, la rinuncia è comunque indice del venir meno dell'interesse all'impugnazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché si tratta di una misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi tipici espressamente previsti.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato non può essere estesa in via analogica a ipotesi diverse da quelle tassativamente contemplate, neppure quando la rinuncia intervenga dopo la proposizione del ricorso.
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