Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08041/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulla registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un'esecuzione mobiliare davanti al Tribunale di Roma. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi davanti alla CTR del Lazio, che aveva confermato la decisione di primo grado. In Cassazione il ricorrente aveva proposto due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando anche l'annullamento in autotutela dell'avviso da parte dell'Amministrazione finanziaria. La controricorrente si è costituita solo per partecipare all'udienza e la rinuncia risultava accettata, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, rilevando che essa era stata validamente effettuata e accettata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso e, comunque, non si estende analogicamente oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata o comunicata nelle forme prescritte e accettata quando necessario, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma è di stretta interpretazione e non è estensibile o analogicamente applicabile.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per la sua efficacia sostanziale, ma deve essere portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori nelle forme prescritte.
  • Se la rinuncia è validamente perfezionata, il giudizio di cassazione si estingue; se non sono osservate le formalità richieste, la rinuncia è comunque indice del venir meno dell'interesse all'impugnazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché si tratta di una misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi tipici espressamente previsti.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato non può essere estesa in via analogica a ipotesi diverse da quelle tassativamente contemplate, neppure quando la rinuncia intervenga dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.