Sentenza n. 1852/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore nominale complessivo di euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 2 maggio 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era decorso senza adempimento. La ricorrente aveva inoltre inviato una diffida, rimasta senza riscontro. Il Ministero non si è costituito. La domanda era diretta alla nomina di un commissario ad acta e all’adozione dei provvedimenti necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., delle regole sul deposito del ricorso e dell’avvenuta notificazione del titolo giudiziale al Ministero ai fini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale indicato dalla norma; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva del giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali cui fa riferimento il provvedimento.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto costituiscono presupposti per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando nominato un dirigente dell’amministrazione interessata, può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto all’obbligo conformativo o condannatorio derivante dal titolo.
- Prima di ordinare l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione obbligata può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un’applicazione analogica della disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi alle condanne ex legge Pinto.
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