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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11801/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 12/10/2022 che aveva applicato la pena (5 mesi di reclusione e €200 di multa) per un reato continuato di cessione di sostanza stupefacente (marijuana) commesso dal 2012 a maggio 2019. Il ricorrente deduce che il giudice ha omesso di esercitare il potere-dovere di rilevare d'ufficio la prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sicché alcuni fatti compresi nella continuazione erano già prescritti alla data della sentenza e non potevano formare oggetto dell'accordo di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che, applicando la disciplina più favorevole (art. 158, comma 1, cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005), il dies a quo della prescrizione è il giorno della consumazione e che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (art. 73, comma 4, DPR 309/1990) è di 7 anni e 6 mesi. Pertanto parte della prescrizione era già maturata alla data della sentenza del 12/10/2022; il giudice avrebbe dovuto rilevarlo d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. L'accordo di patteggiamento che ha previsto l'applicazione di pena anche per reati prescritti era illegale. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice ha il dovere di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità (tra cui la prescrizione). Nel contesto del patteggiamento deve verificare la legalità complessiva dell'accordo e rifiutare accordi fondati su reati prescritti.

  • artt. 157-161 cod. proc. pen.

    artt. 157-161 cod. proc. pen.

    Determinano i termini di prescrizione; per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990 il termine massimo è stato ritenuto di 7 anni e 6 mesi.

  • art. 158 cod. pen.

    art. 158, comma 1, cod. pen. (come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251)

    La Corte ha applicato la disposizione nella versione più favorevole al reo, stabilendo che il dies a quo della prescrizione è il giorno della consumazione del singolo fatto e non altra decorrenza.

  • art. 73, comma 4, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 4, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; utilizzata per calcolare la prescrizione specifica (termine massimo di 7 anni e 6 mesi nel caso concreto).

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    art. 81, comma 2 cod. pen.

    Disciplina la continuazione tra più reati: qui la condotta contestata è stata trattata come reato continuato con effetto sull'aumento di pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di tale articolo è impugnabile per specifici motivi (e, secondo la giurisprudenza, anche quando è stata accolta in violazione della prescrizione).

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 1.203/2017)

    Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per motivi che includono l'illegalità della pena; ammessa la censura quando l'accordo negoziale ha dato luogo a pena illegale (per esempio perché fondata su reati prescritti).

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 (rilevata ma non applicata)

    art. 1, comma 1, lett. d) della legge 9 gennaio 2019, n. 3

    La modifica è stata ritenuta più sfavorevole e quindi non applicabile retroattivamente al caso; la Corte ha preferito la disciplina più favorevole al reo.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 18953/2016 e Sez. 6, n. 44948/2019)

    Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016 (Piergotti); Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019 (Perdicaro)

    Richiamate per affermare che la rinuncia alla prescrizione richiede un atto espresso e che il controllo giudiziale dell'accordo di patteggiamento si estende alla verifica della legalità complessiva; giurisprudenza che supporta l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando l'accordo abbia prodotto una pena illegale.

Massime di principio

  • Il giudice è obbligato a verificare d'ufficio la sussistenza della prescrizione anche quando le parti concordano un patteggiamento; non è ammessa una rinuncia tacita alla prescrizione mediante la sola istanza di patteggiamento.
  • In caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione, occorre calcolare la prescrizione partendo dalla data di consumazione di ciascun fatto nel rispetto della normativa più favorevole al reo (art. 158 cod. pen. come modificato nel 2005).
  • Un accordo di patteggiamento che comprenda reati già prescritti determina un'applicazione di pena illegale; tale illegittimità rende ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
  • Le modifiche legislative successive che aggravano la posizione dell'imputato non si applicano retroattivamente se ciò risulta più sfavorevole al reo; deve applicarsi la disciplina più favorevole.
  • Se il controllo di legalità del giudice rileva la prescrizione, il giudice deve rifiutare l'accordo o adottare provvedimenti conseguenti; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando emerge chiaramente che la pena applicata è illegale per inclusione di reati prescritti.

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