Sentenza n. 2425/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2 del 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2 del 2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2 del 2025 aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati quindi richiesti l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato, momento dal quale la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della competente Direzione generale del Ministero o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, che il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
La norma costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità di mora può essere stabilita, in sede di ottemperanza, quale misura coercitiva per assicurare l'adempimento dell'Amministrazione; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015
La disposizione individua il beneficio economico oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia prevista dal testo unico.
art. 71 d.P.R. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002; la relativa istanza deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
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