Cassazione Penale, Sentenza n. 13294/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per la contravvenzione di guida senza patente. Primo motivo: nullità per violazione di legge in quanto, secondo il ricorrente, l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 avrebbe depenalizzato la condotta trasformandola in illecito amministrativo con applicazione retroattiva. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge (art. 62-bis c.p.) per avere la Corte territoriale negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nel biennio, sostenendo che tale bilanciamento avrebbe dovuto portare a un trattamento attenuato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il rilievo privo di pregio perché il d.lgs. n. 8/2016 depenalizza la guida senza patente ma esclude i casi di reiterazione nel biennio che restano illecito penale; inoltre il motivo non era stato sollevato in sede di appello e perciò non deducibile in Cassazione. Sul secondo motivo ha confermato che la recidiva biennale non è un'aggravante suscettibile di bilanciamento con le attenuanti generiche ma un elemento costitutivo della fattispecie, per cui il giudizio di prevalenza non era ammissibile. Ricorrente condannato alle spese processuali, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 e al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016
Depenalizza la contravvenzione di guida senza patente trasformandola in illecito amministrativo, ma esclude espressamente i casi di reiterazione della stessa condotta nel biennio, che rimangono rilevanti penalmente
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche e il loro possibile rapporto con le aggravanti; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che la recidiva nel biennio non sia aggravante ma elemento costitutivo, escludendo il bilanciamento con le attenuanti generiche
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del ricorso in conformità alle forme processuali previste per la cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono state applicate per inquadrare i motivi prospettati dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata nella motivazione in tema di determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende, con riferimento all'assenza di colpa nel portare il ricorso
Massime di principio
- La depenalizzazione di una condotta per effetto di una norma (es. d.lgs. n. 8/2016) può avere esclusioni esplicite: verificare sempre se la norma esclude casi di reiterazione o altre eccezioni che mantengono la rilevanza penale.
- Questioni nuove o non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione: è essenziale articolare tutti i profili di doglianza già nel motivo di gravame di secondo grado.
- La recidiva nel biennio, se espressamente prevista dalla fattispecie come elemento costitutivo, non è assimilabile a un'aggravante suscettibile di bilanciamento con le attenuanti generiche; il difensore deve quindi contestarne la qualificazione sostanziale fin dalle prime fasi processuali.
- Il ricorso per cassazione infondato o inammissibile può comportare oltre alle spese anche sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) se non sussiste colpa grave nel proporlo, ma il giudice può determinare equitativamente l'importo.
- Prima di proporre ricorso, valutare attentamente la strategia difensiva su quali profili di illegittimità sollevare in appello, perché omissioni possono precludere la loro valutazione in sede di legittimità.
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