Cassazione Penale, Sentenza n. 9659/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado (3 mesi di arresto per violazione dell'art. 73 d.lgs. n. 150/2011, guida senza patente mentre sottoposto a misura di prevenzione). L'unico motivo di cassazione era fondato sull'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per vizio di motivazione: il ricorrente lamentava che il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente motivato il diniego della riduzione della pena nel minimo edittale richiesto dalla difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il ricorso non fosse autosufficiente: limitandosi a richiamare le censure svolte in appello, non ha indicato in modo chiaro gli elementi che avrebbero dovuto portare a una diversa determinazione della pena. Inoltre la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse comunque adeguata: il giudice d'appello aveva esaminato e rigettato le richieste (non punibilità per particolare tenuità, attenuanti generiche, sostituzione della pena con libertà controllata) e aveva indicato elementi concreti rilevanti anche ai fini della determinazione della pena (l'aumento di velocità per eludere il controllo di polizia, la personalità dell'imputato e un precedente penale specifico). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con richiamo alla possibilità di ravvisare colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 150 del 2011
Norma sanzionatoria relativa alla guida senza patente in violazione di misure di prevenzione; il fatto materiale contestato è stato ritenuto provato e ha giustificato la condanna di primo grado confermata in appello
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alla possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice di merito ha esaminato e rigettato la richiesta, motivando che le condizioni del caso concreto non consentivano l'applicazione della causa
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione invocato (vizio di motivazione): la Corte ha tuttavia ritenuto che il ricorso non avesse la necessaria autosufficienza e specificità per consentire il sindacato di legittimità
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o proposto con colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di 3.000 euro
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio relativo alla possibile sussistenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione e alla legittimità della condanna alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 13951/2014; Sez. 4, n. 26660/2011 ecc.)
Principio consolidato che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si chiede verifica; la sentenza di merito non è tenuta a confutare punto per punto tutte le deduzioni, purché risulti una motivazione logica e adeguata
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione per vizio di motivazione è necessario che il ricorso sia autosufficiente: indicare esplicitamente e con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che si ritengono omessi o valutati erroneamente dal giudice di merito
- Una generica richiamazione delle censure svolte in appello senza riprodurne il contenuto e senza spiegare perché la motivazione di merito sarebbe insufficiente espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità
- Il giudice d'appello non è obbligato a confutare punto per punto ogni deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata che dimostri di avere tenuto presenti i fatti decisivi
- Se la sentenza di merito motiva sul rigetto di questioni connesse (es. non punibilità, attenuanti, misure alternative), quella motivazione può essere considerata idonea anche a respingere una richiesta di riduzione della pena, se emergono elementi contrari (es. condotta posta in essere per eludere il controllo, precedenti specifici)
- La proposizione di ricorsi generici o strumentali può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) e, in casi, la prospettazione di colpa nella scelta di impugnare
- Prassi difensiva consigliata: nella prospettazione in Cassazione riprodurre brevemente ma chiaramente gli elementi di fatto e di diritto omessi o travisati, riferire i passi decisivi della motivazione impugnata e indicare esattamente la violazione normativa o logica contestata
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