Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Venezia, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a. del decreto in data 28 settembre 2025, con il quale è stata disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 1° maggio 2023 su istanza del signor -OMISSIS- presentata in data 27 marzo 2023, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata produzione della documentazione reddituale del datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel maggio 2023, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. La revoca era stata motivata dalla mancata produzione, da parte del datore di lavoro richiedente, della documentazione attestante il reddito o il fatturato minimo richiesto. Il ricorrente ha sostenuto che l’omessa formalizzazione del rapporto di lavoro non gli era imputabile, che avrebbe dovuto essergli consentito di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di subentrare con un altro datore di lavoro e che, nelle more, aveva trovato una nuova occupazione regolare presso altra società, documentata mediante modello Unilav e buste paga. Ha inoltre dedotto la disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini stranieri ai quali, in situazioni analoghe, sarebbe stato consentito di chiedere il permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la carenza della documentazione reddituale costituisse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, un elemento ostativo al rilascio del nulla osta e imponesse la revoca senza margini di discrezionalità. Ha quindi escluso che il ricorrente potesse pretendere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, poiché tale titolo presuppone la precedente instaurazione e formalizzazione di un rapporto di lavoro, mediante rilascio del permesso per lavoro subordinato o stipula del contratto di soggiorno; le circolari ministeriali non possono ampliare le ipotesi di soggiorno previste dalla legge. Tuttavia, il giudice ha accolto la censura relativa all’omessa considerazione della situazione lavorativa sopravvenuta. Il ricorrente aveva dimostrato la propria buona fede, poiché la mancata conclusione del rapporto originario dipendeva dal datore di lavoro, e aveva documentato un nuovo rapporto di lavoro regolare, instaurato dopo l’ingresso in Italia, nonché il proprio inserimento nella vita economica e sociale del Paese. In applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare tali circostanze sopravvenute, pur restando ferme le ulteriori valutazioni amministrative sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La censura sulla disparità di trattamento è stata assorbita per carenza di ulteriore utilità. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    La mancata produzione della documentazione reddituale richiesta costituisce elemento ostativo al rilascio del nulla osta e impone la revoca del nulla osta già rilasciato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la precedente instaurazione e formalizzazione di un rapporto di lavoro; non può essere utilizzato per supplire alla mancata stipula del contratto di soggiorno.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale base della domanda cautelare, non esaminata autonomamente poiché il giudizio è stato definito nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro subordinato sia stato previamente instaurato e formalizzato; non può essere rilasciato quando il contratto di soggiorno non sia mai stato concluso.
  • Le circolari ministeriali in materia di immigrazione hanno natura interpretativa e organizzativa e non possono introdurre titoli di soggiorno o ampliare le ipotesi previste dalla legge.
  • La revoca del nulla osta resa necessaria dalla mancata produzione della documentazione reddituale del datore di lavoro non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione di valutare, nella posizione concreta dello straniero, le circostanze sopravvenute rilevanti ai fini dell’eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
  • Quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro originario sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro, lo straniero che dimostri la propria buona fede e l’instaurazione medio tempore di un nuovo rapporto di lavoro regolare si trova in una situazione soggettiva meritevole di tutela.
  • Nel settore dell’immigrazione, i principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono all’amministrazione di considerare il tempo trascorso dall’ingresso regolare, l’inserimento economico e sociale dello straniero e le sopravvenienze lavorative, anche se non esistenti al momento dell’adozione dell’atto impugnato, ferma la competenza amministrativa per le ulteriori verifiche e valutazioni.
  • Il giudizio amministrativo, quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona, può richiedere una valutazione dinamica della situazione giuridica sostanziale e non soltanto un esame statico della legittimità dell’atto al momento della sua adozione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.