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Sentenza

Sentenza del 10/05/2021 n. 4177 - Comm. Trib. Prov. Catania

Processo tributario - tardiva costituzione resistente - inammissibilità - esclusione - inutilizzabilità documentazione tardivamente prodotta - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la questione verte sulla tardiva costituzione della parte resistente e sulla produzione di documenti oltre il termine previsto; si è discusso se tali atti siano ammissibili alla luce delle norme processuali tributarie (art. 58 e richiamo all'art. 61 del d.lgs. n. 546/1992) e dei termini previsti per il primo grado (art. 32, comma 1) e delle formalità (art. 24, comma 1).

La decisione

il giudice ha ritenuto che, pur essendo l'art. 58 volto a consentire la produzione di nuovi documenti, tale facoltà deve essere esercitata entro il termine perentorio stabilito dall'art. 32, comma 1 (venti giorni liberi prima dell'udienza) e con le formalità di cui all'art. 24, comma 1; la tardiva costituzione della resistente è stata considerata inammissibile ed è stata esclusa la documentazione prodotta oltre il termine, dichiarandola inutilizzabile; il termine è perentorio e rilevabile d'ufficio anche in caso di rinvio interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 58

    consente la produzione di nuovi documenti anche oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c., ma subordinandola al rispetto dei termini e delle formalità richiamati per il giudizio di primo grado

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 61

    opera il richiamo alle norme del giudizio di primo grado, richiedendo il rispetto dei termini previsti per la fase di cognizione

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 1

    fissa il termine (venti giorni liberi prima dell'udienza) entro il quale devono essere prodotti i documenti ai fini dell'ammissibilità; tale termine è da ritenersi perentorio

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 24, comma 1

    indica le formalità da osservare nella produzione documentale; il mancato rispetto ne compromette l'ammissibilità

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per confronto: il d.lgs. 546/1992 amplia la possibilità di produrre documenti rispetto ai limiti dell'art. 345 c.p.c., tuttavia entro i termini perenti previsti dal decreto tributario

Massime di principio

  • La produzione di documenti nel processo tributario è possibile anche oltre i limiti ordinari del codice di procedura civile, ma deve rispettare il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. 546/1992.
  • Le formalità di deposito previste dall'art. 24, comma 1, sono obbligatorie: il loro mancato rispetto può determinare l'inammissibilità della costituzione o l'esclusione dei documenti.
  • Il termine previsto è perentorio e può essere fatto valere d'ufficio dal giudice: non è superato dalla mera mancanza di opposizione della controparte né da un rinvio interlocutorio dell'udienza.
  • Documenti prodotti oltre il termine perentorio sono in linea di principio inutilizzabili; la parte che intende farli valere deve produrli nei termini e osservare le formalità richieste o fornire cause estremamente giustificate (che tuttavia il giudice non è obbligato ad accogliere).
  • Per evitare l'esclusione, il resistente (soprattutto se pubblico) deve costituirsi tempestivamente e depositare la documentazione nei termini; il ricorrente può opporsi o far rilevare l'inammissibilità, ma il giudice può decidere anche d'ufficio.

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