Sentenza del 10/05/2021 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Biella
Prova della residenza fiscale di un soggetto iscritto all'A.I.R.E. - Le sole relazioni affettive e familiari non hanno rilevanza prioritaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla qualificazione della residenza fiscale del contribuente iscritto all'A.I.R.E.: il contribuente sosteneva di essere fiscalmente residente all'estero (basandosi su iscrizione A.I.R.E., relazioni familiari e affettive, timbri sul passaporto, permanenza superiore a 183 giorni e svolgimento di attività lavorativa all'estero), mentre l'Amministrazione sosteneva la residenza fiscale in Italia e contestava la non imponibilità in Italia dei redditi prodotti all'estero.
La decisione
La decisione chiarisce principi probatori: l'iscrizione all'anagrafe di un comune italiano produce una presunzione iuris et de iure di residenza fiscale in Italia; l'iscrizione all'A.I.R.E. non è in sé sufficiente per escludere la residenza fiscale italiana, essendo una presunzione iuris tantum che l'Amministrazione può superare con qualsiasi mezzo di prova. Tuttavia, se il contribuente fornisce prove concrete e specifiche a dimostrazione del centro degli interessi economici e personali nel paese estero (es. documentazione lavorativa estera, timbri di permanenza, dichiarazioni di terzi, permanenza superiore a 183 giorni), tali elementi possono far prevalere la residenza estera. Inoltre, il trattato internazionale ratificato con legge 12 marzo 1996 n. 174, volto a evitare le doppie imposizioni, prevale sulle norme interne e stabilisce che stipendi e compensi per lavoro svolto all'estero siano imponibili nello Stato terzo ove il lavoro è effettivamente svolto.
Norme richiamate
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 2
definizione di soggetto residente in Italia (iscrizione anagrafica, dimora abituale, soggiorno>183 giorni)
L'art. 2 TUIR stabilisce i criteri per la residenza fiscale (anagrafe, dimora abituale, presenza oltre 183 giorni). L'iscrizione anagrafica costituisce una presunzione rilevante, ma gli altri criteri e le prove possono essere valutati per determinare il centro degli interessi vitali.
Legge 12 marzo 1996, n. 174 (ratifica trattato internazionale)
ratifica del Trattato internazionale volto ad evitare le doppie imposizioni
Il trattato ratificato prevale sulle norme interne e può stabilire che redditi da lavoro dipendente o autonomo siano imponibili nello Stato terzo dove il lavoro è stato svolto, limitando la tassazione italiana quando ricorrono le condizioni previste dal trattato.
Principio di tassazione mondiale (worldwide taxation)
I soggetti fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione della base imponibile per i redditi ovunque prodotti; tuttavia, applicazioni e limitazioni derivano da trattati internazionali e dalla prova contraria circa la residenza fiscale.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE non è di per sé prova definitiva di non residenza fiscale italiana: è una presunzione iuris tantum che può essere superata dall'Amministrazione con prove contrarie.
- L'iscrizione all'anagrafe italiana costituisce una presunzione forte di residenza fiscale; chi dichiara residenza estera deve fornire prove concrete e documentali del trasferimento del centro degli interessi vitali.
- Le relazioni affettive e familiari non hanno rilevanza automatica o prioritaria: sono elementi valutabili ma non decisivi se contrastati da prove oggettive contrarie (occupazione stabile all'estero, permanenza oltre 183 giorni, documentazione, timbri di ingresso/uscita, ecc.).
- Il contribuente deve documentare con elementi obiettivi (contratti di lavoro estero, buste paga, contratti di locazione, timbri passaporto, dichiarazioni di presenza) il proprio effettivo centro di interessi economici e personali per far prevalere la residenza estera.
- I trattati internazionali ratificati prevalgono sulle norme interne: se il trattato assegna la tassazione dei redditi da lavoro allo Stato estero dove il lavoro è svolto, quegli emolumenti possono essere imponibili solo nello Stato terzo, a fronte del rispetto delle condizioni del trattato.
- In caso di contestazione, l'onere della prova è rilevante: l'Amministrazione può utilizzare ogni mezzo di prova per dimostrare la residenza fiscale italiana e il contribuente deve controprovarla con elementi concreti e coerenti.
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