Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/05/2021 n. 660 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - Redditi fondiari - Locazione ad uso abitativo - Risoluzione anticipata non tempestivamente registrata - Imponibilità canoni annuali - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva assoggettato a tassazione i canoni annui risultanti dal contratto di locazione a uso abitativo, ritenendo imponibile l'intero importo contrattuale nonostante il contratto fosse stato risolto anticipatamente. Il contribuente ha contestato la pretesa fiscale sostenendo che il contratto era stato effettivamente risolto e che i canoni non percepiti non potevano essere considerati reddito imponibile.

La decisione

La corte ha dato ragione al contribuente: ha ritenuto che, in applicazione del principio di capacità contributiva, quando sussiste prova dell'effettiva risoluzione del contratto di locazione e i canoni non sono stati percepiti, il contribuente non è obbligato a dichiarare tali canoni né a pagarne le imposte. La mancata tempestiva registrazione della risoluzione non impedisce al contribuente di dimostrare l'intervenuta cessazione del rapporto e quindi di escludere l'imponibilità dei canoni non percepiti.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - disciplina dei redditi fondiari

    La norma sui redditi fondiari è stata interpretata nel senso che rileva la reale capacità contributiva; i canoni non percepiti in conseguenza di una risoluzione del contratto non costituiscono reddito imponibile.

  • Costituzione, art. 53 (principio di capacità contributiva)

    Il principio è stato richiamato per affermare che l'imposizione fiscale deve tenere conto della reale disponibilità economica del contribuente: se il canone non è stato percepito, non sussiste capacità contributiva su quel reddito.

  • Disciplina della registrazione dei contratti di locazione (D.P.R. 131/1986 e norme correlate)

    Si è distinto l'effetto amministrativo della registrazione dalla prova dell'effettiva cessazione del rapporto: la tardiva o mancata registrazione della risoluzione non esclude la prova, anche extracontestuale, dell'intervenuta cessazione ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Se il contribuente prova l'effettiva risoluzione anticipata del contratto di locazione e dimostra di non aver percepito i canoni successivi, tali canoni non devono essere dichiarati né tassati.
  • La tempestività della registrazione dell'atto di risoluzione è rilevante ai fini amministrativi, ma non è condizione necessaria per escludere l'imponibilità fiscale dei canoni non percepiti: è possibile provare la risoluzione con altri mezzi.
  • L'onere della prova grava sul contribuente che contesta l'accertamento: occorre documentazione (comunicazioni tra le parti, atti giudiziari, riconsegna delle chiavi, ricevute, testimoni, ecc.) che attesti la cessazione del rapporto e l'assenza di percezione del canone.
  • Per motivi pratici e probatori è comunque consigliabile provvedere alla registrazione tempestiva della risoluzione e conservare tutta la documentazione che dimostri l'effettiva cessazione del rapporto e l'assenza di corrispettivi percepiti.
  • L'amministrazione finanziaria non può tassare redditi in contrasto con il principio di capacità contributiva; ogni valutazione fiscale deve considerare la reale situazione economica e reddituale del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.