Sentenza del 10/05/2021 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Biella
Atto impugnato -Mancato deposito - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata produzione dell'atto impugnato; non si è proceduto all'esame del merito poiché la Commissione non poteva verificare la tempestività e la regolarità formale dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato presentato senza il deposito dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 546/1992. L'assenza dell'atto non ha consentito alla Commissione di accertare se il ricorso fosse stato proposto nei termini di legge, rendendo impossibile valutare l'ammissibilità della domanda.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992
art. 18, comma 2, lettera d)
L'art. 18(2)(d) impone l'obbligo di allegare l'atto impugnato al ricorso; la sua violazione impedisce alla Commissione di verificare la tempestività dell'impugnazione e comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'onere di allegare l'atto impugnato grava sul ricorrente: la mancata produzione è una carenza formale essenziale che può determinare l'inammissibilità della domanda.
- Se l'atto impugnato non è allegato, il giudice non può accertare i termini di proposizione del ricorso; senza tale accertamento non è possibile entrare nel merito.
- Prima di proporre ricorso verificare sempre di allegare copia dell'atto amministrativo o dell'avviso notificato: è la condizione minima per l'istruttoria di ammissibilità.
- In situazioni pratiche, se l'atto manca: procurarsi immediatamente copia dall'amministrazione resistente o dagli atti del procedimento e, se possibile, integrarla secondo le regole processuali (salvo termini perentori).
- Esistono casi limitati in cui il giudice può desumere l'esistenza e la data dell'atto da altri documenti in atti o dal comportamento delle parti; tuttavia non è regola generale e non elimina il rischio di inammissibilità.
- Per evitare il rigetto formale, è buona prassi allegare anche documenti che comprovino la data di notifica o ricevuta dell'atto impugnato (buste, ricevute, notifiche telematiche).
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