Cassazione Civile, Ordinanza n. 23616/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società conduttrice aveva in locazione un complesso immobiliare destinato ad attività sportive. Dopo il decesso del proprietario e poi dell’usufruttuaria, il bene era pervenuto al Comune in forza di disposizioni testamentarie del nudo proprietario. Il Comune aveva comunicato la disdetta del contratto per dare esecuzione alle clausole testamentarie che imponevano la destinazione del bene a piscina, palestra e altre attrezzature sportive per almeno sessanta anni, con gestione diretta comunale o affidata a soggetto senza scopo di lucro. La società chiedeva che il testamento fosse dichiarato nullo o annullato, ovvero che fossero dichiarate nulle per illiceità o impossibilità le condizioni apposte al lascito in favore del Comune, con conseguente inefficacia della disdetta del contratto di locazione. In cassazione denunciava la violazione dell’art. 1379 c.c., degli artt. 626, 634 e 647, comma 3, c.c. e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il vincolo per sessanta anni integrasse un divieto testamentario di alienazione e che fosse irragionevole e nullo, non potendo assumere rilievo la natura pubblica del beneficiario. Sosteneva inoltre che il parametro di ragionevolezza dovesse essere ricavato, al più, da termini massimi di venti anni desunti da altre discipline, e chiedeva che, accertata la nullità della clausola, si verificasse se essa fosse motivo unico e determinante dell’attribuzione al Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola testamentaria non fosse illecita ai sensi dell’art. 1379 c.c., poiché il vincolo non era perpetuo ma temporalmente delimitato a sessanta anni ed era sorretto da un apprezzabile interesse: la destinazione del bene a finalità sportive e ricreative in favore della collettività, con gestione pubblica o comunque non lucrativa. La doglianza della società è stata considerata diretta a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, adeguatamente motivato. La Corte ha escluso la pertinenza dei richiami al termine ventennale dell’usucapione e al limite dell’art. 965, comma 3, c.c., e ha valorizzato, come parametro di raffronto, l’art. 2645-ter c.c., che ammette vincoli di destinazione fino a novanta anni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1379 c.c.
il vincolo di destinazione apposto all'attribuzione testamentaria in favore del Comune è predeterminato nel tempo, e precisamente nella misura di sessanta anni
Il divieto di alienazione o il vincolo di destinazione è nullo solo se perpetuo o non contenuto in convenenti limiti di tempo; nella specie il limite di sessanta anni è stato ritenuto ragionevole e giustificato da un apprezzabile interesse.
art. 626 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma ritenuto inconferente rispetto alla soluzione adottata.
art. 634 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma ritenuto inconferente rispetto alla soluzione adottata.
art. 647, comma 3, c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma ritenuto inconferente rispetto alla soluzione adottata.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità della clausola testamentaria.
art. 965, comma 3, c.c.
Ritenuto non comparabile perché disciplina un divieto diverso, relativo al diritto di enfiteusi.
art. 2645-ter c.c.
Usato come parametro di riferimento per apprezzare la ragionevolezza del vincolo di destinazione, poiché prevede vincoli fino a novanta anni per interessi meritevoli di tutela.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Un vincolo testamentario di destinazione o un divieto di alienazione non è nullo per il solo fatto di incidere sulla libertà di disposizione del bene, se è temporalmente circoscritto e sorretto da un interesse apprezzabile.
- La valutazione della ragionevolezza della durata del vincolo ex art. 1379 c.c. è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia congruamente motivata.
- Nel giudizio di liceità del vincolo occorre considerare la natura del bene, l’interesse perseguito dal disponente e il soggetto onerato, potendo assumere rilievo anche la funzione pubblica o solidaristica della destinazione.
- Parametri normativi diversi, come il termine ventennale dell’usucapione o il limite previsto per l’enfiteusi, non sono automaticamente trasponibili al divieto di alienazione ex art. 1379 c.c. se disciplinano fenomeni differenti.
- L’art. 2645-ter c.c. può fungere da utile criterio di raffronto per apprezzare la congruità di un vincolo di destinazione testamentario, specie quando persegua interessi meritevoli di tutela analoghi a quelli contemplati dalla norma.
- rami
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