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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15239/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso, disposto a seguito di sgravio di cartelle di pagamento, di somme versate in eccedenza dalla contribuente per imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio. La società sosteneva di avere diritto anche agli interessi ex art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, calcolati dai versamenti fino all’accredito delle somme rimborsate, includendo anche i compensi di riscossione. L’Amministrazione riconosceva la spettanza degli interessi ma ne contestava il criterio di calcolo: a suo dire gli interessi dovevano decorrere dalla scadenza del ruolo e terminare alla data del provvedimento di sgravio, senza computare i compensi di riscossione e senza rilevanza dell’effettivo accredito. In cassazione l’Agenzia censurava la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1182 c.c., sostenendo che il termine finale di maturazione degli interessi non coincide con la data di accredito al contribuente, bensì con la data di emissione e trasmissione dell’ordinativo di pagamento (o, nel caso di sgravio, del provvedimento che equivalga a tale ordinativo).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei limiti indicati. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva erroneamente individuato il termine finale di maturazione degli interessi nella data dell’effettivo pagamento al contribuente, mentre, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, il termine finale coincide con la data di emissione e trasmissione all’incaricato del necessario ordinativo di pagamento. La Corte ha precisato che il provvedimento di sgravio non è equipollente a un ordinativo di pagamento e che l’eventuale ritardo successivo nell’accredito grava sull’incaricato per il pagamento. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973

    "Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse ... per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo ... e la data dell'ordinativo emesso ... o dell'elenco di rimborso"

    Gli interessi spettano fino alla data di emissione e trasmissione dell’ordinativo di pagamento; il provvedimento di sgravio non equivale a tale ordinativo e non sposta il dies ad quem all’effettivo accredito delle somme.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento e i relativi effetti non coincidono necessariamente con l’accredito effettivo; la Corte però fonda la decisione soprattutto sull’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte indebitamente versate, gli interessi previsti dall’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 maturano fino alla data di emissione e trasmissione dell’ordinativo di pagamento all’incaricato del versamento, non fino alla data di effettivo accredito al contribuente.
  • Il provvedimento di sgravio della cartella non è equipollente all’ordinativo di pagamento e, da solo, non segna il termine finale di maturazione degli interessi dovuti dall’Amministrazione finanziaria.
  • Il rischio del ritardo successivo rispetto all’emissione dell’ordinativo grava sull’incaricato del pagamento, non sull’ente impositore.
  • Nel giudizio di legittimità per violazione di legge, la corretta individuazione del dies ad quem degli interessi va effettuata in base al dato normativo e non a criteri di equivalenza sostanziale non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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