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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17237/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Prato del 04/11/2024 che aveva accolto il riesame proposto dall'indagato e aveva revocato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso il 9/10/2024 dal Pubblico Ministero rispetto a una patente di guida ritenuta falsa; il Tribunale aveva ritenuto il decreto di convalida carente di motivazione circa le esigenze probatorie, ma aveva comunque rigettato la richiesta di restituzione del documento in considerazione dei gravi indizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il decreto di convalida del PM conteneva, seppur in forma sintetica, indicazioni sufficienti delle esigenze istruttorie (indicazione degli articoli 477 e 482 c.p., qualificazione del documento come corpo del reato e richiesta di invio al Gabinetto di Polizia Scientifica per verifica dell'autenticità). Sulla base dei principi giurisprudenziali relativi all'onere motivazionale, la motivazione è stata considerata adeguata alla semplicità della vicenda; perciò la Corte ha annullato il provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Riconosce alla polizia giudiziaria il potere di preservare lo stato dei luoghi e di sequestrare d'iniziativa il corpo del reato e le cose pertinenti; giustifica il sequestro probatorio urgente posto dalla PG.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di redigere verbale con motivazione del sequestro e la trasmissione al PM, che entro 48 ore deve adottare decreto motivato di convalida indicando le specifiche esigenze probatorie o disporre la restituzione.

  • Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548

    il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti

    Occorre una motivazione funzionale a dimostrare che le esigenze di accertamento non possono essere soddisfatte in altro modo; tuttavia il livello di dettaglio richiesto varia a seconda del caso concreto.

  • Sez.6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781

    L'obbligo di motivazione ... deve essere modulato ... in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene

    La sufficienza della motivazione va calibrata in funzione della complessità del fatto, della natura del bene e del nesso con il reato; motivazioni sintetiche possono essere adeguate nei casi semplici.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalle parti in relazione agli effetti del vizio di motivazione: disciplina le conseguenze e le modalità di restituzione/alienazione del bene sequestrato; nella vicenda è stata discussa l'adeguata misura da adottare in caso di vizio del decreto di convalida.

Massime di principio

  • L'onere motivazionale del decreto di convalida del sequestro probatorio è funzionale e proporzionato: deve spiegare la finalità probatoria e perché le esigenze di accertamento non possano essere soddisfatte in altro modo, ma il grado di dettaglio richiesto dipende dalla complessità del caso e dalla relazione fra bene e reato.
  • La menzione, anche sintetica, del reato contestato, la qualificazione del bene come corpo del reato e l'indicazione di esigenze istruttorie specifiche (es. invio a Gabinetto di Polizia Scientifica per verifica) possono essere sufficienti a motivare la convalida quando la vicenda sia semplice.
  • Se il giudice del riesame ritiene sussistente un vizio motivazionale del decreto del PM, deve decidere conformemente agli strumenti di legge; l'annullamento è la tutela corretta del vizio di motivazione del provvedimento impugnato. In ogni caso il provvedimento sul riesame deve chiarire la sorte del bene (restituzione o mantenimento per esigenze istruttorie o per confisca) con riferimento alle norme applicabili.
  • La valutazione della sufficienza motivazionale deve sempre tenere conto della natura del documento sequestrato (es. documento di identità o patente) e della reale esigenza di accertarne l'autenticità; l'indicazione di accertamenti tecnici chiarisce immediatamente l'esigenza probatoria.
  • In situazione analoga, il difensore può contestare la carenza motivazionale solo se l'atto del PM manca di qualsivoglia indicazione delle esigenze istruttorie o se le indicazioni fornite sono del tutto generiche rispetto alla relazione tra bene e reato.

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