Cassazione Penale, Sentenza n. 30602/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lodi che, in sede di riesame disposto dopo sentenza di annullamento della Cassazione, aveva accolto l'istanza degli indagati e annullato il decreto di sequestro preventivo (per equivalente) di somme ritenute profitto di reato. Il Procuratore ha censurato la motivazione dell'ordinanza per essere assente o apparente: il Tribunale avrebbe ignorato o svalutato senza adeguata argomentazione l'ampia attività investigativa (intercettazioni, accertamenti su money transfer, atti bancari e patrimoniali, documentazione societaria, dichiarazioni informatori) che, secondo l'accusa, dimostrerebbe l'illiceità delle somme e il collegamento tra i proventi dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina/associazione e il reinvestimento nelle imprese degli odierni resistenti; inoltre il Procuratore ha sollevato la questione del bis in idem in relazione a somme già confiscate con sentenza penale per taluni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata è affetta da vizi di motivazione: valutazioni lapidarie e apodittiche, mancata indicazione degli atti o dei criteri che giustificano le conclusioni del Tribunale, insufficiente analisi dell'eccezione di bis in idem rispetto alla posizione di Elbaz Raafat. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
art. 648-ter, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma richiamata come titolo di reato (autoriciclaggio) per il quale sono stati disposti sequestri; la Corte tiene presente che l'accertamento della provenienza illecita dei beni richiede motivazione adeguata e collegamenti tra profitto del reato presupposto e reinvestimento
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma contestata a carico di Elbaz Raafat; richiamata nel quadro delle contestazioni patrimoniali oggetto del sequestro
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione a delinquere (contestato nel capo 1); rilevante per la valutazione della possibile sovrapposizione tra profitti sequestrati e profitti già confiscati in precedente giudicato (questione di bis in idem)
art. 325 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge, incluse mancanza o apparente motivazione; la Corte ha applicato questo principio per censurare la motivazione del Tribunale
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per individuare il giudice competente al rinvio deciso dalla Cassazione (nuovo giudizio di merito sul riesame)
art. 23, comma 8, dl 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
art. 23, comma 8, dl 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020
Regola la trattazione scritta del procedimento quando non è chiesta la discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma
Sentenza Sezioni Unite Iavarazzo n. 25191 del 2014
Sentenza Sez. U n. 25191/2014
Richiamata dal Procuratore in tema di bis in idem e delimitazione dei profitti rilevanti per misure reali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la questione nel caso di Elbaz Raafat
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge: una motivazione assente o meramente apparente può giustificare l'annullamento.
- In materia di misure cautelari reali il giudice di merito deve confrontare in modo esplicito e dettagliato le risultanze investigative e la documentazione difensiva, indicando atti e criteri che hanno portato alla decisione; valutazioni apodittiche sono insufficienti.
- Quando il pubblico ministero basa il sequestro su stime presuntive (es. applicativi fiscali o strumenti come “radar”) il giudice deve spiegare la rilevanza e i limiti di tali strumenti e indicare il nesso eziologico tra reato presupposto e beni sequestrati.
- L'eccezione di bis in idem richiede un'analisi specifica e puntuale rispetto al singolo imputato e ai singoli profitti già oggetto di confisca: non è sufficiente un richiamo generale alla discrepanza dei quantitativi.
- In situazione analoga, il difensore dovrebbe depositare documentazione organica e tempestiva sulla provenienza lecita dei beni (conti, fatture, libri contabili, spiegazioni temporali) mentre l'organo inquirente deve documentare con precisione il collegamento tra introiti illeciti e reinvestimenti
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