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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1078

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala

Normativa europea32025R1078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea al divieto generale di introdurre nell’Unione talune piante da impianto della famiglia Solanaceae, consentendo l’importazione di talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dal Guatemala. L’accesso al mercato unionale è subordinato a un sistema molto dettagliato di misure fitosanitarie, controlli ufficiali, certificazione, tracciabilità dei siti di produzione e obblighi di notifica e monitoraggio. La disciplina mira a ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario, sulla base di una valutazione scientifica EFSA e con applicazione limitata nel tempo.

Deroga temporanea al divieto di introduzione nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala, subordinata a rigorose prescrizioni fitosanitarie e di tracciabilità.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Guatemala e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione. Incide sugli operatori professionali importatori nell’UE, sugli operatori che ricevono, radicano o coltivano tali piante dopo l’ingresso nell’Unione, nonché sull’NPPO del Guatemala e sulle autorità competenti degli Stati membri. La deroga opera in via temporanea fino al 30 aprile 2028 e non si applica oltre tale data. Restano rilevanti le esclusioni e i vincoli derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, salvo quanto espressamente derogato; in particolare, l’accesso è consentito solo se sono rispettate tutte le prescrizioni speciali del presente regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078: deroga per talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. provenienti dal Guatemala

Il regolamento istituisce una deroga temporanea al divieto unionale di introduzione di talune piante da impianto della famiglia Solanaceae, consentendo l’ingresso nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala. La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nonché su una valutazione scientifica EFSA che ha individuato specifici organismi nocivi rilevanti per il materiale vegetale in questione.

Contesto e finalità fitosanitaria

Dai considerando emerge che il divieto generale di cui all’articolo 7 e all’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 viene derogato in ragione dell’interesse manifestato da diversi Stati membri all’importazione delle piante specificate dal Guatemala e della presentazione di un fascicolo tecnico con le procedure di produzione. La Commissione, sulla base del parere scientifico dell’EFSA del dicembre 2023, ritiene necessario consentire il commercio solo in presenza di misure di attenuazione del rischio idonee a garantire un livello accettabile di sicurezza fitosanitaria.

Organismi nocivi considerati e logica della deroga

L’EFSA ha individuato numerosi organismi nocivi pertinenti, tra cui insetti, virus e batteri. Alcuni di essi risultano già classificati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o per zone protette, mentre altri sono assoggettati a specifiche misure o non richiedono prescrizioni aggiuntive secondo la valutazione effettuata. Il regolamento precisa che taluni organismi, pur rilevati nel parere scientifico, non sono considerati "organismi nocivi specificati" ai fini del provvedimento se non vi è evidenza di un impatto economico rilevante sulla produzione nell’Unione o se non risultano necessarie prescrizioni supplementari per l’importazione.

Definizioni essenziali

Ai sensi dell’articolo 1:

  • gli "organismi nocivi specificati" sono gli agenti fitopatogeni elencati espressamente nel testo;
  • le "piante specificate" sono le talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi, coltivate in Guatemala e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione.

Queste definizioni delimitano il perimetro oggettivo e soggettivo della deroga.

Condizione per l’introduzione nell’Unione

L’articolo 2 consente l’introduzione delle piante specificate solo in deroga al divieto generale e a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni dell’articolo 3. La deroga non è quindi automatica, ma subordinata a una catena di controlli preventivi, documentali e successivi all’ingresso.

Obblighi dell’NPPO del Guatemala e flussi informativi verso la Commissione

Prima dell’avvio degli scambi commerciali, l’NPPO del Guatemala deve comunicare per iscritto alla Commissione le misure adottate per assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche dell’allegato I, punto 1. Ogni anno, entro il 31 dicembre, deve trasmettere l’elenco dei siti di produzione riconosciuti con i relativi codici di tracciabilità per l’anno civile successivo, comunicando immediatamente ogni variazione. Entro il 31 marzo di ogni anno deve inoltre inviare una relazione annuale relativa all’anno precedente con i contenuti dettagliati nell’allegato I, punto 2.

Requisiti per l’importazione e per il destinatario nell’Unione

L’operatore professionale importatore deve presentare un documento rilasciato dall’autorità competente che attesti che il destinatario nell’Unione rispetta le condizioni previste per la ricezione delle piante. Ciò collega la fase di importazione alla fase post-importazione, imponendo che il percorso del materiale sia tracciato fino all’operatore idoneo alla successiva gestione fitosanitaria.

Spostamento dopo l’ingresso, separazione e ispezioni ufficiali

Dopo l’ingresso nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso:

  • siti di operatori professionali specificamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire da tali piante;
  • siti di operatori professionali per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante per le piante specificate.

Prima della ricezione, tali operatori devono informare l’autorità competente della data prevista di arrivo e conservare il codice di tracciabilità del sito di produzione. Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da altre piante sensibili e sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale prima del primo spostamento, il più possibile vicino a tale momento. Se vi è sospetta infezione, l’ispezione include campionamento e analisi molecolari per alcuni virus specificamente elencati.

Misure in caso di rilevamento di organismi nocivi

Se viene rilevato un organismo nocivo specificato su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, almeno tutte le piante dello stesso lotto devono essere immediatamente distrutte e, se del caso, i siti devono essere puliti e disinfettati. Gli Stati membri devono notificare immediatamente il rilevamento alla Commissione e agli altri Stati membri; la Commissione lo comunica senza indugio all’NPPO del Guatemala. A sua volta, l’NPPO deve rimuovere il sito di produzione interessato dall’elenco dei siti riconosciuti fino a quando non sia dimostrato il ripristino dell’indennità da organismi nocivi.

Prescrizioni tecniche dell’allegato I per i siti di produzione

L’allegato I dettaglia un complesso apparato di requisiti fitosanitari e di tracciabilità. I siti di produzione devono essere:

  • inclusi in un elenco di siti riconosciuti indenni dagli organismi specificati;
  • identificati con un codice di tracciabilità unico;
  • fisicamente isolati contro gli insetti, con porte doppie e procedure igieniche/disinfezione per personale, attrezzature e processi;
  • dotati di un sistema di acqua irrigua priva di organismi nocivi, soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali, con analisi molecolari per escludere specifiche Ralstonia;
  • dedicati esclusivamente alla produzione delle piante specificate o di piante conformi alla normativa UE fitosanitaria;
  • dotati di scaffalature per mantenere i vasi almeno a 50 cm da terra;
  • muniti di sistemi di tracciamento di lotti e procedure di controllo degli organismi nocivi;
  • soggetti a esclusione dall’elenco qualora venga rilevato un organismo nocivo specificato, fino al ripristino dell’indennità.

Prescrizioni di produzione, monitoraggio e analisi prima dell’esportazione

Le piante devono essere coltivate in Guatemala e derivare direttamente da piante madri importate dall’Unione. Il materiale colturale deve essere prodotto con substrati e vasi nuovi o trattati per garantire l’assenza di organismi del suolo e degli organismi specificati; il monitoraggio deve avvenire anche mediante trappole e ispezioni visive settimanali da parte di personale qualificato. Sono previste analisi molecolari per alcuni virus almeno una volta prima dell’esportazione della prima partita del ciclo produttivo o dopo il rinvenimento di Bemisia tabaci nel sito. Se necessario, devono essere applicati trattamenti fitosanitari.

Controlli pre-esportazione, confezionamento e certificazione

Ogni lotto deve essere sottoposto a ispezione ufficiale prima dell’esportazione con metodo di campionamento tale da consentire il rilevamento di almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, conformemente all’ISPM 31. In caso di sospetta infezione, si effettuano analisi molecolari per i virus indicati nel testo. Il trasporto verso i luoghi di immagazzinamento, raffreddamento o imballaggio deve evitare ogni contaminazione. I colli devono essere confezionati in scatole recanti l’etichetta con il codice di tracciabilità. Il certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO del Guatemala deve attestare la conformità al regolamento e contenere una dichiarazione supplementare con il nome e i codici dei siti di produzione nonché la formula di conformità al regolamento (UE) 2025/1078.

Relazione annuale dell’NPPO del Guatemala

La relazione annuale da trasmettere alla Commissione deve includere, per ciascun sito di produzione, il numero di piante esportate nell’Unione, un riepilogo delle ispezioni pre-esportazione, i casi di presenza degli organismi nocivi specificati, il numero di piante distrutte a causa di sospette o accertate infestazioni e le misure adottate per ripristinare l’indennità del sito e prevenire future infestazioni.

Modifica del regolamento (UE) 2019/2072

L’articolo 4 aggiorna l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, inserendo tra le eccezioni al divieto per le piante da impianto di Solanaceae anche le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dal Guatemala. L’eccezione è espressamente coordinata con la nuova disciplina derogatoria e si affianca a quella relativa al Kenya, adottata con un regolamento distinto del 2025.

Entrata in vigore, applicazione e durata temporanea

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 30 aprile 2028. La Commissione qualifica espressamente le misure come temporanee, in considerazione del fatto che il commercio in questione non era ancora stato sperimentato nell’Unione e che il rischio fitosanitario non risultava ancora pienamente valutato. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni di piante specificate e organismi nocivi specificati

L’articolo 1 definisce gli "organismi nocivi specificati" come un elenco tassativo di insetti, virus e batteri individuati sulla base del parere EFSA, tra cui Bactericera cockerelli, Bemisia tabaci (popolazione non europea), Liriomyza sativae, Ralstonia pseudosolanacearum, Ralstonia solanacearum, Tomato severe leaf curl virus e altri. Le "piante specificate" sono le talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi, coltivate in Guatemala e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione.

Deroga al divieto di introduzione

L’articolo 2 deroga al divieto previsto dall’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consentendo l’introduzione nell’Unione delle piante specificate soltanto se sono rispettate le prescrizioni dell’articolo 3.

Condizioni per l’introduzione nell’Unione

L’articolo 3 subordina l’importazione a tre precondizioni informative e amministrative: comunicazione scritta preventiva alla Commissione, da parte dell’NPPO del Guatemala, delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni; trasmissione annuale entro il 31 dicembre dell’elenco dei siti di produzione riconosciuti e dei rispettivi codici di tracciabilità per l’anno successivo; relazione annuale entro il 31 marzo sull’anno precedente con gli elementi richiesti dall’allegato I, punto 2. L’importatore deve inoltre presentare un documento dell’autorità competente che attesti che il destinatario finale nell’Unione rispetta le condizioni per la ricezione delle piante.

Limitazioni allo spostamento dopo l’ingresso nell’Unione

Una volta introdotte nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso siti di operatori professionali specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire da tali piante, oppure verso siti di operatori per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante per le piante specificate. Prima della ricezione, gli operatori informano l’autorità competente della data prevista di arrivo e conservano il codice di tracciabilità del sito di produzione.

Obblighi di coltivazione, separazione e ispezione delle piante radicate

Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da altre piante sensibili agli organismi nocivi specificati. Devono essere ispezionate ufficialmente almeno una volta prima del loro primo spostamento e il più vicino possibile a tale spostamento; in caso di sospetta infezione, le ispezioni comprendono campionamento e analisi molecolare per determinati virus. Se viene rilevato un organismo nocivo specificato, tutte le piante radicate o coltivate dallo stesso lotto sono immediatamente distrutte e, se necessario, i siti sono puliti e disinfettati.

Notifiche di rilevamento e revoca del riconoscimento del sito

Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri ogni rilevamento di organismi nocivi specificati sulle piante o sulle piante radicate/coltivate. La Commissione informa senza indugio l’NPPO del Guatemala. Se l’NPPO è informata di una presenza, il sito di origine perde il riconoscimento per l’esportazione nell’Unione ed è rimosso immediatamente dall’elenco dei siti riconosciuti fino al ripristino dell’indennità da organismi nocivi.

Prescrizioni dettagliate per i siti di produzione in Guatemala

L’allegato I richiede che i siti di produzione siano riconosciuti dall’NPPO del Guatemala come indenni dagli organismi specificati, identificati da un codice di tracciabilità unico, fisicamente isolati contro gli insetti con porte doppie, dotati di procedure igieniche e di disinfezione, di un sistema di erogazione dell’acqua priva di organismi nocivi soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali con analisi molecolari per escludere Ralstonia pseudosolanacearum e Ralstonia solanacearum, dedicati alla produzione delle piante specificate o di altre piante conformi alla normativa fitosanitaria UE, attrezzati con scaffalature che mantengano i vasi almeno a 50 cm da terra, e dotati di sistemi di tracciamento di lotti e procedure di controllo. In caso di rilevamento di un organismo nocivo specificato, il sito è escluso dall’elenco fino al ripristino dell’indennità.

Prescrizioni colturali, monitoraggio e analisi prima dell’esportazione

Le piante devono essere coltivate in Guatemala e derivare direttamente da piante madri importate dall’Unione; devono essere prodotte con substrato e vasi nuovi o trattati per eliminare organismi del suolo; monitorate con trappole da personale qualificato; sottoposte a esami visivi settimanali; trattate, se necessario, contro gli organismi nocivi; e sottoposte ad analisi molecolari per alcuni virus almeno una volta prima dell’esportazione della prima partita del ciclo produttivo o dopo il rilevamento di Bemisia tabaci nel sito.

Controlli ufficiali sui lotti, imballaggio e certificazione fitosanitaria

Prima dell’esportazione, ogni lotto di ciascun sito deve essere sottoposto a ispezione ufficiale con un metodo di campionamento idoneo a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1% con affidabilità del 99% secondo l’ISPM 31; in caso di sospetta infezione, sono previste analisi molecolari per specifici virus. Il trasporto tra sito di produzione e aree di immagazzinamento, raffreddamento o imballaggio deve evitare contaminazioni. I lotti devono essere imballati in scatole etichettate con il codice di tracciabilità. Ogni partita deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare che indichi i siti di produzione, i codici di tracciabilità e la formula di conformità al regolamento (UE) 2025/1078.

Contenuto della relazione annuale dell’NPPO del Guatemala

La relazione annuale deve riportare, per ciascun sito di produzione, il numero di piante esportate nell’Unione, un riepilogo delle ispezioni ufficiali pre-esportazione, i casi di presenza degli organismi nocivi specificati, il numero di piante distrutte per sospetta infestazione o infestazione, e le azioni intraprese per ripristinare l’indennità del sito e prevenire recidive.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’articolo 4 modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punto 18, inserendo tra le eccezioni al divieto generale anche le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dal Guatemala, purché conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2025/1078.

Durata, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica fino al 30 aprile 2028. È inoltre espressamente stabilita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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