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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1086

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1086 della Commissione, del 2 giugno 2025, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Fiano di Avellino a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP "Fiano di Avellino". La Commissione prende atto che la domanda, presentata dall’Italia e pubblicata in assenza di opposizioni, soddisfa le condizioni previste dal quadro normativo applicabile. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta "Fiano di Avellino".

Ambito di applicazione

Si applica alla DOP "Fiano di Avellino" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare di produzione presentata dall’Italia e approvata dalla Commissione. Il regolamento riguarda il procedimento di approvazione delle modifiche dell’Unione ai disciplinari delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione dalla data di entrata in vigore; non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto all’oggetto indicato.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Fiano di Avellino"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1086 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta "Fiano di Avellino". L’atto si colloca nel nuovo quadro delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e dà seguito alla procedura avviata dall’Italia.

Quadro normativo e presupposti della decisione

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda di approvazione della modifica era stata presentata dall’Italia ed era pervenuta alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esito della procedura

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno approvare la modifica richiesta.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 si limita ad approvare la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Fiano di Avellino". Non sono riportate nel testo le singole variazioni del disciplinare, che risultano rinviate alla pubblicazione già effettuata.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri dalla data di efficacia.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta "Fiano di Avellino".

Presupposti procedurali e normativi

La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica dell’adozione e rileva che la domanda, presentata dall’Italia, era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. La domanda era già stata pubblicata ai sensi degli articoli 97, paragrafo 4, e 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni

La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione della modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichevinidenominazioni di origine protette

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