Regolamento (UE) 2025/1080
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1080 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione per quanto riguarda il termine di applicazione delle prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659, eliminando il limite temporale di applicazione delle prescrizioni equivalenti per l’importazione nell’Unione di arance (Citrus sinensis Pers.) originarie di Israele. La Commissione fonda la scelta sull’assenza di casi di non conformità notificati e sull’esito positivo di un audit svolto in Israele sui controlli ufficiali contro Thaumatotibia leucotreta. Ne deriva la continuità del regime fitosanitario esistente, senza una scadenza specifica per la sua applicazione.
Proroga senza termine finale delle prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, in relazione al rischio fitosanitario di Thaumatotibia leucotreta.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, qualificati come "frutti specificati" nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659. Incide sugli operatori dell’importazione e sulle autorità fitosanitarie competenti nell’ambito dei controlli ufficiali connessi alla protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Non introduce un nuovo regime sostanziale di requisiti, ma modifica la durata di applicazione delle prescrizioni equivalenti già previste. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga delle prescrizioni equivalenti per l’importazione di arance israeliane
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1080 della Commissione interviene sul regime fitosanitario applicabile ai frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante e risponde all’esigenza di mantenere in vigore prescrizioni considerate equivalenti a quelle previste dalla normativa unionale, in relazione al rischio posto da Thaumatotibia leucotreta.
Contesto e presupposti della modifica
La Commissione richiama, nei considerando, tre elementi decisivi: il regolamento (UE) 2022/1659 scadeva il 31 maggio 2025; non sono stati notificati casi di non conformità dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti interessati; l’audit condotto in Israele dal 18 al 30 gennaio 2023 ha dato esito favorevole rispetto ai controlli ufficiali sull’esportazione verso l’Unione. In particolare, è stato accertato che l’NPPO israeliana e gli impianti di produzione e trasformazione dispongono di personale e infrastrutture adeguati e che le raccomandazioni risultanti dall’audit hanno avuto un seguito soddisfacente.
Effetto normativo principale
La conseguenza normativa è che il regime di prescrizioni equivalenti non viene più limitato a un termine finale predeterminato. Il regolamento 2025/1080 modifica infatti l’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1659, sostituendolo con una disposizione relativa alla sola entrata in vigore, così da far cessare l’operatività della clausola di scadenza precedentemente prevista. In sostanza, la disciplina fitosanitaria resta applicabile senza un limite temporale specifico, salvo future modifiche dell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda gli operatori che importano nell’Unione frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele e le autorità competenti chiamate a verificare il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie. Il regolamento non disciplina un nuovo sistema di controlli, ma mantiene in essere quello già riconosciuto come equivalente rispetto alla normativa unionale sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento 2025/1080 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1659
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 è sostituito. La nuova formulazione prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, eliminando il precedente limite di durata e consentendo quindi l’applicazione senza un termine finale specifico delle prescrizioni equivalenti per i frutti specificati.
Motivazione della proroga senza termine
La Commissione rileva che, dall’applicazione del regolamento (UE) 2022/1659, non è stato notificato alcun caso di non conformità dovuto alla presenza di Thaumatotibia leucotreta sui frutti specificati. Inoltre, l’audit svolto in Israele tra il 18 e il 30 gennaio 2023 ha evidenziato l’esistenza di procedure adeguate di controllo ufficiale, l’attuazione conforme alla legislazione dell’Unione, nonché risorse umane e infrastrutturali sufficienti dell’NPPO e degli impianti interessati.
Entrata in vigore del nuovo regolamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1080 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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