Regolamento (UE) 2025/1076
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1076 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno la durata delle misure temporanee già adottate dall’Unione contro Meloidogyne graminicola, un organismo nocivo per le piante. La Commissione motiva la proroga con l’efficacia delle misure finora applicate e con la necessità di monitorare per un ulteriore anno l’evoluzione della popolazione presente in Italia. Il nuovo termine di applicazione è fissato al 30 giugno 2026.
Proroga fino al 30 giugno 2026 delle misure temporanee di contrasto a Meloidogyne graminicola previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure temporanee dell’Unione volte a prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), organismo nocivo per le piante. La modifica riguarda il termine finale di applicazione delle misure già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 e rileva in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Dai considerando emerge che, allo stato, l’organismo è presente nell’Unione solo in Italia.
Proroga delle misure temporanee contro Meloidogyne graminicola
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1076 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, prorogando la durata delle misure temporanee volte a prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield). La modifica si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, in particolare sugli articoli 30, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2.
Contesto e ragioni della modifica
Dai considerando emerge che le misure introdotte nel 2022 hanno avuto esito positivo: l’organismo nocivo non è stato rilevato in zone dell’Unione diverse da quelle già interessate al momento dell’entrata in vigore del regime originario. La Commissione evidenzia inoltre che, nel territorio dell’Unione, la presenza è limitata all’Italia e che le indagini svolte dalle autorità italiane nelle zone di contenimento hanno registrato una significativa diminuzione della popolazione nel secondo anno successivo all’entrata in vigore delle misure. Tuttavia, la situazione richiede ancora interventi costanti e un monitoraggio aggiuntivo per consolidare la tendenza al contenimento.
Modifica puntuale al regolamento (UE) 2022/1372
L’articolo 1 del regolamento sostituisce, nell’articolo 12, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, il termine "30 giugno 2025" con "30 giugno 2026". Ne deriva una proroga di un anno del periodo di applicazione delle misure temporanee.
Ambito materiale delle misure
Le misure riguardano la prevenzione dell’introduzione e della diffusione nell’Unione di un organismo nocivo per le piante. Il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma mantiene operative le misure già esistenti per consentire una valutazione più approfondita della loro efficacia rispetto alle popolazioni presenti nel territorio dell’Unione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del termine di applicazione
All’articolo 12, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, la data "30 giugno 2025" è sostituita dalla data "30 giugno 2026". La proroga estende di un anno le misure temporanee destinate a prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola.
Motivazione della proroga
La Commissione rileva che le misure si sono dimostrate efficaci, poiché l’organismo nocivo non è stato rilevato in zone dell’Unione diverse da quelle in cui era già presente. Poiché nel territorio dell’Unione la presenza è limitata all’Italia e le indagini nelle zone di contenimento hanno mostrato una significativa diminuzione della popolazione nel secondo anno successivo all’entrata in vigore del regolamento del 2022, è ritenuto opportuno un ulteriore periodo di monitoraggio per valutare se le misure siano sufficientemente efficaci o debbano essere riviste.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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