Regolamento (UE) 2025/1075
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1075 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il perimetro delle aree delimitate per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus, tenendo conto delle indagini che hanno mostrato l’impossibilità di eradicare il parassita in specifiche zone di Grecia, Francia, Croazia e Italia. A tal fine sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 con un nuovo elenco dettagliato di zone infestate e zone cuscinetto. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’elenco delle aree delimitate per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927, aggiornando le zone infestate e le zone cuscinetto in Grecia, Francia, Croazia e Italia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), ossia Grecia, Francia, Croazia e Italia. Riguarda autorità fitosanitarie, operatori e soggetti che coltivano, movimentano o gestiscono piante ospiti nelle aree elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927, come sostituito dal presente atto. L’estensione territoriale è puntualmente definita per regioni, province, comuni e porzioni di comuni; per l’Italia è inclusa anche la parte di Ventimiglia interessata dalla zona cuscinetto francese di Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna l’elenco delle aree delimitate esistenti per finalità di contenimento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1075 della Commissione: aggiornamento delle aree delimitate per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus
Il regolamento interviene nel quadro della disciplina fitosanitaria dell’Unione per adeguare l’elenco delle aree delimitate relative all’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031 e rileva, sulla base delle indagini effettuate, che in diverse aree di Grecia, Francia, Croazia e Italia non è più possibile perseguire l’eradicazione, rendendo necessario il mantenimento o l’aggiornamento di misure di contenimento.
Base normativa e ratio dell’intervento
L’atto si fonda sull’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. I considerando chiariscono che A. spiniferus è già incluso tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, con presenza nota in parti del territorio di Grecia, Francia, Croazia e Italia e con impatto su numerose specie vegetali, tra cui agrumi, meli, viti, melograni e ornamentali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 aveva già fissato misure di contenimento e un elenco di aree delimitate; il nuovo atto aggiorna tale elenco alla luce delle più recenti evidenze.
Esito delle indagini e conseguenze sulle aree delimitate
Le indagini svolte ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 hanno evidenziato che non è più possibile eradicare l’organismo nocivo in specifiche aree delimitate per l’eradicazione e, pertanto, tali zone vengono ricondotte nel regime di contenimento. I considerando menzionano espressamente aree della Croazia, della Francia, della Grecia e di varie regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Toscana.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/1927
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927. Il nuovo allegato contiene un elenco molto dettagliato delle aree delimitate, suddivise tra zona infestata e zona cuscinetto, con indicazione di regioni, province, contee, comuni e, in alcuni casi, porzioni di comuni o delimitazioni geografiche specifiche.
Contenuto territoriale del nuovo elenco
Per la Grecia, il nuovo allegato individua numerose aree infestate e relative zone cuscinetto in regioni come Thesprotia, Preveza, Arta, Aitoloakarnania, Achaia, Corinthia, Attica e Argolida, oltre all’isola di Corfù.
Per la Francia, sono incluse aree in Occitanie e Provence Alpes Côte d’Azur, con zone infestate e cuscinetto descritte per singoli comuni o per fasce di 2 km attorno alle zone infestate. È inoltre rilevante la previsione della parte di Ventimiglia ricompresa nella zona cuscinetto collegata all’area francese di Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Per la Croazia, il nuovo allegato contempla aree nella contea di Dubrovnik-Neretva, nella contea di Split-Dalmatia, nella contea di Šibenik-Knin e nella contea di Primorje-Gorski Kotar, anch’esse distinte tra zone infestate e zone cuscinetto.
Per l’Italia, il regolamento elenca numerose aree delimitate sottoposte a contenimento in varie regioni. Tra le principali risultano:
- Marche e Abruzzo: aree in provincia di Ascoli Piceno, Ancona e Macerata, oltre a Martinsicuro;
- Lazio e Campania: province del Lazio e numerosi comuni campani, con ampia zona cuscinetto;
- Lombardia: aree in Carpenedolo, Castel Goffredo, Quistello, Bergamo, San Colombano al Lambro e Pantigliate;
- Liguria: Arenzano e Luni/Castelnuovo Magra;
- Abruzzo, Basilicata e Puglia: aree in Martinsicuro, Cepagatti, Tortoreto, Chieti, area di Matera e zona pugliese;
- Emilia-Romagna: aree diffuse tra Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Parma;
- Sicilia: Catania, Caltagirone, Siracusa, Grammichele, Messina, Caltanissetta, Mineo e Palermo;
- Toscana: Prato, Castagneto Carducci, Firenze, Monte Argentario, Carrara e Pisa;
- Veneto: Castelmassa;
- Puglia: ulteriori vaste aree della provincia di Lecce e di altre province pugliesi.
Entrata in vigore e valore vincolante
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 28, paragrafo 2. La finalità è adeguare le misure di contenimento di Aleurocanthus spiniferus alle risultanze delle indagini fitosanitarie e aggiornare le aree delimitate in cui l’organismo nocivo è stabilmente presente.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/1927
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927. Il nuovo allegato elenca le aree delimitate per il contenimento in Grecia, Francia, Croazia e Italia, articolate in zone infestate e zone cuscinetto.
Nuove aree delimitate e ampliamento territoriale
Le considerazioni indicano che, dalle indagini svolte ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, non è più possibile eradicare l’organismo nocivo in varie aree della Croazia, Francia, Grecia e Italia. Per la Francia viene inoltre estesa in Italia, nel territorio di Ventimiglia, la parte di zona cuscinetto collegata all’area delimitata di Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Contenuto del nuovo allegato I
Il nuovo allegato individua, per ciascuno Stato membro, le aree infestate e le zone cuscinetto con riferimento a regioni, contee, province, comuni o porzioni di territori. In Italia sono confermate e/o ampliate numerose aree delimitate in Marche, Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Sicilia, Toscana, Veneto e Puglia; in Francia, Grecia e Croazia sono elencate le corrispondenti aree amministrative interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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