Regolamento (UE) 2025/1084
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1084 della Commissione, del 2 giugno 2025, che iscrive un nome nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche – Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione iscrive nel registro dell’Unione la DOP «Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay», prodotto bulgaro a base di foglie e fiori di piante del genere Sideritis coltivate nello Strandzha. Il regolamento dà atto della procedura di opposizione avviata dalla Grecia e dell’accordo raggiunto tra le parti, che ha comportato correzioni tecniche alla documentazione per chiarire la nomenclatura tassonomica. Viene pubblicato il documento unico consolidato e fissata l’entrata in vigore ordinaria del regolamento.
Iscrizione nel registro dell’Unione della denominazione di origine protetta «Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay» e pubblicazione del relativo documento unico consolidato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della DOP «Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay», prodotto agricolo/alimentare originario della Bulgaria. Riguarda i produttori e gli operatori della filiera che coltivano, essiccano, confezionano ed etichettano il prodotto nella zona geografica delimitata dello Strandzha (comuni di Malko Tarnovo, Primorsko, Sozopol, Sredets e Tsarevo). È rilevante per il commercio del prodotto nell’Unione e per l’uso della denominazione protetta; non disciplina altre indicazioni geografiche o prodotti diversi. Entrata in vigore: ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
«Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay» (DOP)
Il regolamento di esecuzione della Commissione iscrive nel registro dell’Unione la denominazione di origine protetta «Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay», riferita a un tè ottenuto dalle foglie e dai fiori di piante del genere Sideritis coltivate nella regione bulgara dello Strandzha. Il provvedimento si colloca nel quadro transitorio tra il regolamento (UE) n. 1151/2012 e il regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il primo ma continua ad applicarsi alle domande ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024.
Procedura di registrazione e opposizione
La domanda di registrazione è stata presentata dalla Bulgaria il 7 giugno 2022 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 febbraio 2024. Il 10 maggio 2024 la Grecia ha presentato una dichiarazione motivata di opposizione, contestando soprattutto il riferimento tassonomico alla specie Sideritis syriaca e sostenendo che le informazioni del documento unico e del disciplinare potevano creare confusione con prodotti derivati da colture omonime coltivate a Creta. La Commissione ha ritenuto l’opposizione ammissibile e ha attivato le consultazioni tra Bulgaria e Grecia ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012; su richiesta della Bulgaria, il termine è stato prorogato di tre mesi.
Accordo tra Bulgaria e Grecia e modifiche alla documentazione
Le consultazioni si sono concluse con un accordo, notificato alla Commissione il 16 gennaio 2025. In esito a tale accordo sono state apportate due correzioni tecniche al disciplinare di produzione e al documento unico: il riferimento alla "specie" Sideritis syriaca è stato sostituito con il riferimento al "genere" Sideritis; inoltre è stata soppressa una frase che qualificava la pianta come specie inclusa nella lista rossa nazionale bulgara. La Commissione ha valutato che tali modifiche non fossero sostanziali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, perché mirate esclusivamente a chiarire la nomenclatura tassonomica; pertanto non era necessario procedere a un nuovo esame della domanda.
Caratteristiche del prodotto registrato
Il prodotto è una tipologia di tè ottenuta da foglie e fiori della pianta del genere Sideritis, della famiglia delle Lamiaceae, coltivata nella regione del massiccio montuoso dello Strandzha. Il documento unico descrive il prodotto come caratterizzato da una morfologia specifica, da un contenuto di sostanze bioattive e da proprietà organolettiche distintive: aroma tenue ma persistente, gusto leggermente dolce e colore dal giallo al rosso-giallastro. Sono indicati anche parametri chimici e fisici, tra cui un’umidità del prodotto essiccato non superiore al 9-10%, un colore di media intensità pari a 12-18 unità EBC e un’attività antiossidante del tè di almeno 1 990 mmol/l.
Zona geografica e fasi di produzione
La zona geografica delimitata comprende i territori dei comuni di Malko Tarnovo, Primorsko, Sozopol, Sredets e Tsarevo. Il disciplinare richiede che tutte le pratiche di coltivazione anteriori alla raccolta si svolgano interamente in modo manuale e nella zona geografica: produzione di piantine di semenzaio, coltivazione, raccolta ed essiccazione degli steli da fiore, prelievo dall’essiccatoio e confezionamento. La coltivazione deve avvenire su terreni con esposizione adeguata e su suoli alcalini, anche con rocce calcaree, quanto più possibile simili alle zone autoctone della pianta.
Confezionamento ed etichettatura
Il disciplinare prescrive il confezionamento in loco del prodotto essiccato, mediante vari tipi di imballaggio, tra cui scatole di cartone e sacchetti o buste di carta. Il prodotto finito deve mantenere integre le spighe fino al consumatore finale, perché la rottura delle spighe intensifica l’aroma. L’etichetta deve riportare, oltre ai requisiti standard, il logo del produttore con il numero di registrazione e il numero di lotto; al centro deve figurare il nome «Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay» seguito dalla dicitura «Denominazione di origine protetta».
Legame con l’ambiente geografico
Il documento unico illustra in modo articolato il legame tra prodotto e territorio. Il clima mite dello Strandzha, l’elevato soleggiamento mitigato da brezze marine, la siccità nel periodo di fioritura, i suoli alcalini e la presenza di impollinatori naturali concorrono alla sintesi di oltre 20 sostanze biologicamente attive e allo sviluppo dell’aroma specifico. Alle condizioni naturali si aggiungono i fattori umani: selezione dei terreni, impiego di piantine di buona qualità, diserbo e sfalcio manuale, raccolta manuale settimanale e capacità dell’operatore di riconoscere la maturazione delle spighe. Secondo il disciplinare, queste pratiche consentono di ottenere un prodotto più vigoroso, con proprietà organolettiche superiori e aroma più intenso rispetto ad altre piante erbacee simili.
Effetti del regolamento
Con l’iscrizione nel registro dell’Unione, la denominazione è protetta come DOP secondo le regole UE applicabili alle indicazioni geografiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Base giuridica e continuità normativa
La registrazione è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a). Pur essendo il regolamento (UE) 2024/1143 intervenuto ad abrogare il regolamento 1151/2012, quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024; la domanda in esame è stata ricevuta il 7 giugno 2022 e pubblicata il 13 febbraio 2024.
Procedura di opposizione e consultazioni
A seguito della pubblicazione della domanda, la Grecia ha presentato una dichiarazione motivata di opposizione il 10 maggio 2024, contestando in particolare il riferimento alla specie Sideritis syriaca e la conformità della domanda agli articoli 5 e 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione, ritenuta ammissibile l’opposizione, ha invitato Bulgaria e Grecia a consultazioni ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3; su richiesta della Bulgaria, il termine è stato prorogato di tre mesi.
Accordo tra gli Stati membri e correzioni tecniche
Le consultazioni si sono concluse con un accordo notificato alla Commissione il 16 gennaio 2025. L’accordo ha comportato due correzioni tecniche nel disciplinare di produzione e nel documento unico: sostituzione del riferimento alla "specie" Sideritis syriaca con il riferimento al "genere" Sideritis; soppressione di una frase relativa all’inclusione nella lista rossa nazionale bulgara. La Commissione ha ritenuto tali modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, perché limitate a chiarire la nomenclatura tassonomica.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome «Странджански билков чай / Strandzhanski bilkov chay» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Documento unico consolidato
L’articolo 2 stabilisce che il documento unico consolidato figura nell’allegato del regolamento, con rinvio al disciplinare di produzione modificato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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