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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1082

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya

Normativa europea32025R1082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea al divieto di importazione nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dal Kenya, subordinandola a un articolato sistema di condizioni fitosanitarie, tracciabilità e controlli. La Commissione fonda la misura sul parere EFSA e impone prescrizioni sia per la produzione in Kenya sia per la successiva radicazione e movimentazione nell’Unione. La disciplina è accompagnata da obblighi di comunicazione, ispezione, campionamento, distruzione dei lotti infestati e notifica immediata dei ritrovamenti, con applicazione temporanea fino al 30 aprile 2028.

Deroga temporanea al divieto di introduzione nell’Unione di talee non radicate di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e ibridi provenienti dal Kenya, con prescrizioni fitosanitarie specifiche per importazione, movimentazione e controlli.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Kenya e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall’Unione. Riguarda gli operatori professionali importatori, i siti di produzione riconosciuti dall’NPPO del Kenya, gli operatori professionali nell’Unione che ricevono, radicano o coltivano tali piante e le autorità competenti degli Stati membri. La deroga opera in relazione al divieto generale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e si applica fino al 30 aprile 2028. Restano escluse le piante che non rispettano le prescrizioni del regolamento e, per effetto del sistema ordinario, le movimentazioni verso operatori non autorizzati alla rilascio dei passaporti delle piante.

Deroga al divieto di introduzione di talee non radicate di Calibrachoa e Petunia dal Kenya

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione introduce una deroga temporanea al divieto, previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, di introdurre nell’Unione piante da impianto della famiglia Solanaceae provenienti da determinati paesi terzi. La misura riguarda specificamente talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi coltivate in Kenya e si fonda sul parere scientifico EFSA del 2024 relativo al rischio fitosanitario di tali merci.

Contesto e logica della misura

Dai considerando emerge che diversi Stati membri hanno manifestato interesse per l’importazione di tali piante dal Kenya e hanno presentato un fascicolo tecnico sulle procedure di produzione. La Commissione, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA, ha individuato un elenco di organismi nocivi rilevanti e ha ritenuto necessario imporre prescrizioni fitosanitarie specifiche per ridurre il rischio a un livello accettabile. La misura è qualificata come temporanea ai sensi dell’articolo 42 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, poiché il commercio non era ancora stato sperimentato nel territorio dell’Unione.

Definizioni e perimetro oggettivo

L’articolo 1 definisce gli "organismi nocivi specificati", tra cui figurano, tra gli altri, Bemisia tabaci (popolazione non europea), Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii, Ralstonia pseudosolanacearum, Ralstonia solanacearum, Scirtothrips dorsalis, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus. Le "piante specificate" sono le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia e relativi ibridi, coltivate in Kenya e provenienti direttamente da piante madri importate dall’Unione.

Deroga e condizioni per l’importazione

In deroga all’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione è consentita solo se sono rispettate le condizioni dell’articolo 3. Prima dell’avvio degli scambi commerciali, l’NPPO del Kenya deve comunicare per iscritto alla Commissione le misure intese a garantire il rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, punto 1. Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’NPPO deve trasmettere l’elenco dei siti di produzione riconosciuti per l’esportazione nell’anno civile successivo, con i relativi codici di tracciabilità, e comunicare immediatamente ogni modifica. Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere inviata una relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente, contenente gli elementi richiesti dall’allegato I, punto 2.

Prescrizioni per i siti di produzione in Kenya

L’allegato I stabilisce requisiti molto dettagliati per i siti di produzione. Essi devono essere inclusi in un elenco dell’NPPO del Kenya come siti indenni dagli organismi nocivi specificati e autorizzati a esportare nell’Unione, ed essere identificati da un codice di tracciabilità unico. Devono inoltre essere fisicamente isolati contro gli insetti, dotati di doppia porta con apertura successiva, e organizzati con procedure igieniche e di disinfezione per personale, attrezzature e processi produttivi.

Sono richiesti anche:

  • un sistema di erogazione di acqua irrigua priva di organismi nocivi, soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali con analisi molecolari per escludere Ralstonia pseudosolanacearum e Ralstonia solanacearum;
  • una destinazione produttiva esclusiva alle piante specificate o ad altre piante conformi alla normativa fitosanitaria dell’Unione;
  • pulizia e disinfezione completa prima dell’introduzione di nuove piante specificate;
  • scaffalature che mantengano i vasi ad almeno 50 cm da terra;
  • un sistema di tracciabilità di tutti i processi e dei lotti prodotti;
  • la rimozione dall’elenco in caso di rilevamento di un organismo nocivo specificato, con possibile nuovo riconoscimento solo dopo il ripristino dell’indennità.

Produzione, controlli pre-esportazione e certificazione fitosanitaria

Le piante devono essere coltivate in Kenya e provenire direttamente da piante madri importate dall’Unione. Devono essere prodotte con substrato e vasi nuovi o trattati per escludere organismi del suolo e organismi nocivi specificati, monitorate con trappole, ispezionate visivamente ogni settimana e, se necessario, sottoposte a trattamenti fitosanitari. Prima dell’esportazione del primo lotto del ciclo produttivo, o più spesso se nel sito sono rilevati Bemisia tabaci, afidi o tripidi vettori, devono essere eseguite analisi molecolari per alcuni virus specifici.

Ogni lotto deve essere ispezionato ufficialmente mediante un campionamento idoneo a rilevare almeno l’1 % di infestazione con affidabilità del 99 %, secondo la norma ISPM 31. Il lotto deve poi essere trasportato agli impianti di immagazzinamento, raffreddamento o imballaggio senza contaminazioni e confezionato in scatole recanti l’etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione. L’esportazione deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario che riporti nella dichiarazione supplementare il nome del sito, il relativo codice di tracciabilità e la formula espressa di conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082.

Prescrizioni dopo l’ingresso nell’Unione

Dopo l’importazione, l’operatore professionale importatore deve presentare un documento dell’autorità competente che attesti che il destinatario finale rispetta le condizioni di ricezione. Le piante introdotte nell’Unione possono essere movimentate solo verso siti di operatori professionali specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, oppure verso siti per i quali le autorità competenti rilasciano tali passaporti.

Gli operatori destinatari devono informare preventivamente le autorità competenti della data prevista di arrivo e conservare il codice di tracciabilità. Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da altre piante sensibili e sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale prima del primo spostamento, il più vicino possibile a tale momento. Se vi è sospetto di infezione, l’ispezione comprende campionamento e analisi molecolari per alcuni virus elencati nel regolamento.

Gestione delle positività e obblighi di notifica

Se viene accertata la presenza di un organismo nocivo specificato su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, almeno tutte le piante dello stesso lotto devono essere distrutte immediatamente; ove opportuno, i siti devono essere puliti e disinfettati. Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri ogni rilevamento, e la Commissione informa senza indugio l’NPPO del Kenya.

Quando l’NPPO del Kenya è informata della presenza di un organismo nocivo specificato, il sito di produzione di origine perde il riconoscimento per l’esportazione nell’Unione ed è rimosso dall’elenco fino a quando non sia dimostrato il ripristino dell’indennità da organismi nocivi.

Modifica del regime generale e durata

Il regolamento modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per inserire un’eccezione specifica al divieto generale sulle piante da impianto di Solanaceae. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 aprile 2028. Come regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizione delle piante specificate e degli organismi nocivi specificati

L’articolo 1 individua gli organismi nocivi specificati, comprendendo, tra gli altri, Aleurodicus dispersus, Bemisia tabaci (popolazione non europea), vari virus e batteri fitopatogeni, oltre a insetti e acari specifici. Definisce inoltre le "piante specificate" come talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi, coltivate in Kenya e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall’Unione.

Deroga al divieto generale di introduzione

L’articolo 2 deroga all’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consentendo l’introduzione nell’Unione delle piante specificate solo se rispettate tutte le prescrizioni fissate dall’articolo 3.

Prescrizioni per il sistema di produzione e per l’esportazione dal Kenya

L’articolo 3 e l’allegato I impongono che l’NPPO del Kenya comunichi prima dell’avvio degli scambi le misure di controllo, trasmetta ogni anno entro il 31 dicembre l’elenco dei siti di produzione riconosciuti per l’anno successivo e, entro il 31 marzo, una relazione annuale dettagliata. I siti devono essere riconosciuti indenni, dotati di codice di tracciabilità unico, fisicamente isolati contro gli insetti, con procedure igieniche e di disinfezione, acqua irrigua controllata, scaffalature adeguate, sistemi di tracciabilità e regime di pulizia/disinfezione. Le piante devono essere coltivate in substrato e vasi nuovi o trattati, monitorate con trappole, ispezionate settimanalmente, eventualmente trattate e sottoposte ad analisi molecolari prima dell’esportazione. Ogni lotto deve essere ispezionato ufficialmente con un campionamento idoneo a rilevare almeno l’1 % di infestazione con affidabilità del 99 %, trasportato senza contaminazioni e accompagnato da certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare specifica.

Obblighi dell’importatore e movimentazione nell’Unione

Per l’introduzione nell’Unione, l’operatore professionale importatore deve presentare un documento rilasciato dall’autorità competente che attesti il rispetto delle condizioni di ricezione previste. Dopo l’ingresso nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso siti di operatori professionali specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire da tali piante, oppure verso siti per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante.

Ispezioni ufficiali, analisi e misure in caso di positività

Le piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate devono essere tenute separate da altre piante sensibili e sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale prima del primo spostamento, il più possibile vicino al momento della movimentazione. In caso di sospetta infezione, le ispezioni includono campionamento e analisi molecolari per specifici virus. Se viene rilevato un organismo nocivo specificato, almeno tutte le piante dello stesso lotto devono essere distrutte immediatamente e, se necessario, i siti devono essere puliti e disinfettati.

Notifica dei ritrovamenti e conseguenze per il sito di produzione

Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi rilevamento di organismi nocivi specificati. La Commissione informa senza indugio l’NPPO del Kenya. Se l’NPPO è informata di una presenza positiva, il sito di produzione di origine perde il riconoscimento per l’esportazione nell’Unione ed è immediatamente rimosso dall’elenco fino alla dimostrazione del ripristino dell’indennità da organismi nocivi.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’articolo 4 e l’allegato II modificano l’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, inserendo tra le eccezioni al divieto le talee non radicate di Calibrachoa e Petunia provenienti dal Kenya, ammesse solo se conformi al regolamento (UE) 2025/1082.

Applicazione temporanea ed entrata in vigore

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 aprile 2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità delle pianteimportazionimisure fitosanitariecontrolli ufficialimercato interno

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