Cassazione Penale, Sentenza n. 11281/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio: si censurava la determinazione della pena operata dal giudice di merito (Tribunale e Corte d'appello). In primo grado era stata adottata una determinazione non dettagliata partendo da un presunto minimo edittale errato (anni quattro invece di anni tre) e applicate riduzioni (per tentativo e attenuanti) senza un calcolo preciso. La Corte d'appello, pur correggendo il minimo edittale, avrebbe poi aumentato la pena ex art. 81 c.p. in misura non corrispondente al minimo edittale fissato dal primo giudice, configurando una reformatio in peius non consentita secondo il ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha ricostruito il calcolo: minimo edittale per la rapina semplice al tempo del fatto pari ad anni tre di reclusione ed €516 di multa; applicata la riduzione massima per il tentativo (art. 56) si sarebbe giunti ad anni uno ed €172; con la diminuzione massima ex art. 62-bis a mesi otto ed €115; con ulteriore diminuzione ex art. 62 n.4 a mesi cinque, giorni dieci ed €77; con il minimo aumento per la continuazione (1 giorno ed €1) la pena, emendabile in sede di legittimità, doveva essere fissata in mesi cinque, giorni undici di reclusione ed €78 di multa. La precedente determinazione (mesi nove ed €200) incorporava un aumento ingiustificato ex art. 81 c.p. (mesi tre, giorni venti ed €122 di multa) che è stato eliminato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020, come modificato dall'art. 16 D.L. 30/12/2021 n. 228 conv. L. 15/02/2022)
Norma richiamata per indicare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; mera indicazione procedurale sul modo di trattazione del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare la enunciazione del motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione: la Corte riporta il motivo nei limiti prescritti da tale disposizione.
art. 56 cod. pen.
Applicata la riduzione di pena per il reato tentato; la Corte ha calcolato la diminuzione massima conseguente alla forma tentata.
art. 62-bis cod. pen.
Usata per la diminuzione della pena in presenza di particolare tenuità del fatto; la Corte ha operato la riduzione massima prevista per tale causa.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Ulteriore diminuzione applicata nella determinazione complessiva della pena, come effettuato dalla Corte di Cassazione nel ricalcolo sanzionatorio.
art. 81 cod. pen.
Rilevata dalla Corte come norma collegata all'aumento per continuazione/concorsi di reati; la Corte ha censurato un aumento irragionevole ex art. 81 che aveva prodotto una maggiorazione non giustificata della pena, eliminandola.
artt. 56, 628 commi primo e secondo, 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per indicare i reati contestati (rapina, lesioni, etc.); nel procedimento erano i capi di imputazione oggetto della pronuncia di merito.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve operare la determinazione della pena con un calcolo numerico dettagliato: indicare il minimo edittale corretto e riportare in modo aritmetico le riduzioni e gli aumenti applicati (tentativo, attenuanti, continuazione, ecc.). In mancanza di tale calcolo la Corte di legittimità può intervenire e correggere direttamente ove non sia richiesto un apprezzamento discrezionale.
- Le riduzioni per tentativo (art. 56) e per particolare tenuità (art. 62-bis) si devono computare in modo progressivo e con trasparenza, applicando nel calcolo i massimi o minimi previsti solo se motivati; il risultato numerico deve essere coerente con il minimo edittale vigente al tempo del fatto.
- L'aumento di pena per concorso o continuazione ex art. 81 c.p. non può essere applicato in modo tale da configurare una reformatio in peius rispetto alla precedente determinazione non incidentemente modificabile dall'appellante; l'accertamento e la misura dell'aumento devono essere giustificati e compatibili con i limiti di legge.
- La Corte di Cassazione, quando la correzione riguarda un mero errore aritmetico o un'errata applicazione di norme di calcolo (senza necessità di nuova valutazione discrezionale), può annullare senza rinvio e rideterminare la pena.
- In sede di impugnazione è opportuno segnalare esattamente l'errore di calcolo e fornire il computo alternativo (come fatto nel caso di specie) per agevolare la rettifica della determinazione sanzionatoria da parte del giudice di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →