Cassazione Civile, Ordinanza n. 22177/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società affittuaria, insieme ad altre due società, aveva convenuto in giudizio la concedente di tre contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati per attività di ristorazione veloce all’interno di un centro commerciale in fase di apertura. Le attrici sostenevano che la concedente fosse gravemente inadempiente perché non avrebbe garantito l’uso esclusivo dell’area comune di ristorazione ("Food Court") che, secondo la loro prospettazione, era riservata alle unità di ristorazione veloce, con conseguente diffida ad adempiere e risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente l’inadempimento e disponendo la risoluzione; la Corte d’appello, invece, in accoglimento dell’appello incidentale della concedente, aveva ritenuto che nei contratti non vi fosse alcuna pattuizione di uso esclusivo della Food Court, che tale esclusiva non risultasse provata neppure per presunzioni e che, in ogni caso, l’eventuale inadempimento fosse di scarsa importanza e non dimostrato come fonte di un apprezzabile danno. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 329 c.p.c. per avere la Corte d’appello riaperto una questione già coperta da giudicato interno, ossia l’esistenza del diritto di esclusiva sull’area; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che le spese della Food Court erano integralmente poste a carico delle unità di ristorazione veloce, circostanza che, unitamente all’assenza di riferimenti nei contratti degli altri operatori, avrebbe confermato l’esclusiva; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo la contraddittorietà della motivazione e l’illogicità del ragionamento sul danno e sull’occupazione dei tavoli da parte di clienti di altri esercizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non validamente censurata: l’insussistenza del diritto contrattuale di uso esclusivo della Food Court, con conseguente esclusione dell’inadempimento della concedente. Ha inoltre affermato che la censura sulla motivazione apparente era in realtà, al più, una contestazione di errore di qualificazione giuridica o di valutazione del materiale probatorio, non un vizio di motivazione incomprensibile. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
richiamato quale fondamento della diffida ad adempiere e della richiesta di risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento rilevante
art. 1456 c.c.
richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa invocata in via riconvenzionale dalla concedente
art. 329 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su una questione non impugnata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza
art. 132 c.p.c., n. 4
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della motivazione
art. 332 c.p.c.
richiamato per escludere l’ordine di notificazione dell’impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati
art. 1460 c.c.
menzionato per osservare che nel giudizio di merito non era stata proposta eccezione di inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel collegamento con l’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto; quando la statuizione impugnata è logicamente presupposta da un’altra questione o ne costituisce un passaggio necessario, la mancata impugnazione di una parte della motivazione non preclude la revisione dell’intero tema decisorio.
- L’appello su uno degli elementi costitutivi della statuizione minima di merito riapre la cognizione sull’intera questione identificata da fatto, norma ed effetto, consentendo al giudice di rivalutare anche gli aspetti connessi non espressamente investiti dal motivo di gravame.
- La denuncia di motivazione apparente è inammissibile quando la censura, in realtà, mira a contestare l’errore di qualificazione giuridica o la valutazione delle prove, poiché la motivazione è apparente solo se non consente di comprendere la ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione il fatto dedotto come omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere davvero decisivo e non già semplicemente diverso apprezzamento di elementi già valutati dal giudice di merito.
- Per configurare l’inadempimento idoneo a fondare la risoluzione occorre la prova del concreto obbligo violato e della sua rilevanza, non essendo sufficiente la mera allegazione di un disagio o di un pregiudizio in termini generici; se la decisione di merito fonda il rigetto su una ratio autonoma non validamente censurata, tutte le altre doglianze restano assorbite.
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