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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38909/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di responsabilità per reato edilizio (aumento volumetrico di un appartamento senza titolo, 16/06/2017) lamentando: 1) omesso esame e applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione (16/06/2022); 3) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La difesa ha anche depositato motivi aggiunti invocando la novella d.lgs. n.150/2022 che amplia i presupposti di applicazione dell'art. 131-bis inserendo la "condotta susseguente al reato" come elemento valutabile (la ricorrente aveva chiesto la regolarizzazione edilizia dopo i lavori).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata e assorbente la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n.150/2022 (riforma "Cartabia"). Ha riconosciuto che la nuova disposizione, essendo più favorevole, è applicabile retroattivamente; ha altresì valutato la modesta entità dell'intervento edilizio e la condotta successiva (istanza di regolarizzazione) quale elemento che integra la particolare tenuità dell'offesa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come riformata dal d.lgs. n.150/2022, è più favorevole e comprende ora la "condotta susseguente al reato" quale elemento valutabile; può trovare applicazione per un maggior numero di reati e, in quanto norma sostanziale più favorevole, si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • d.lgs. n.150/2022 ("Riforma Cartabia")

    Ha ampliato l'art. 131-bis introducendo la valutazione della condotta successiva al reato e modificando la portata soggettiva/oggettiva dell'istituto, rendendolo applicabile a più fattispecie; la Corte l'ha considerata norma più favorevole e quindi operante retroattivamente.

  • art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001

    Norma di riferimento per il reato edilizio contestato (interventi abusivi determinanti aumento di volumetria senza titolo autorizzativo).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le attenuanti generiche; la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ma la questione principale è stata assorbita dall'applicazione dell'art. 131-bis, che ha determinato la non punibilità.

  • art. 6 d.l. n.162/2022

    Individua la data di entrata in vigore della novella (30/12/2022); la Corte conferma che, per l'effetto favorevole della norma, questa risulta applicabile anche ai fatti anteriori.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare la natura sostanziale dell'istituto, a fondamento della retroattività della disposizione più favorevole.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio che la norma più favorevole al reo retroagisce; usato per giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis ai fatti anteriori alla riforma.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni di diritto; la Corte ha ritenuto la questione applicabile anche d'ufficio.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata dalla Corte per pronunciare l'annullamento senza rinvio in presenza della non punibilità riconosciuta.

Massime di principio

  • Se una norma penale successiva è più favorevole al reo, essa è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (principio favor rei).
  • La modifica dell'art. 131-bis cod. pen. rende rilevabile, ai fini della non punibilità per particolare tenuità, anche la "condotta susseguente al reato" (es. istanza di regolarizzazione): comportamenti successivi possono determinare l'esclusione della punibilità quando l'offesa sia di modesta entità.
  • Nei reati minori o con modesta offensività concreta (interventi edilizi di minima entità) è possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità se ricorrono elementi oggettivi e soggettivi che diminuiscono la gravità dell'offesa.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio l'applicazione di una norma più favorevole (anche se non dedotta dalla difesa), ai sensi delle norme procedurali che consentono la rilevazione di questioni di diritto non prospettate.
  • Quando la fattispecie rientra nei presupposti della nuova disciplina e non servono accertamenti supplementari, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • La valutazione comparata tra attenuanti generiche e discipline speciali (es. art. 131-bis) può portare a considerare superfluo il riconoscimento di attenuanti se è riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità.

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