Sentenza n. 13683/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente e condannato il Ministero a darvi applicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 7609/2024, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto a una delle ricorrenti il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a dare applicazione alla statuizione e a rimborsare le spese legali e il contributo unificato. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di prova o chiarimenti da parte dell'Amministrazione, ha ritenuto dimostrato l'inadempimento. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali del diritto riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta dei ricorrenti dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna a una penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure consequenziali.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo sull'esecuzione delle sentenze passate in giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto necessario e verificato dal TAR.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, richiamata dal TAR.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di darvi esecuzione.
- L'Amministrazione che non fornisca chiarimenti o documentazione sull'adempimento, a fronte dell'allegazione dell'inottemperanza, non assolve l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato; l'inadempimento può quindi essere accertato sulla base della mancata dimostrazione dell'adempimento.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto definitivamente riconosciuto dal giudicato, dovendosi il giudice limitare ad assicurarne l'attuazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando non ne ricorrano allo stato i presupposti e può essere richiesta o disposta successivamente in caso di persistente inottemperanza.
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