Sentenza del 01/04/2019 n. 1017 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Reddito di lavoro autonomo - Notai - Contributi repertoriali - Deducibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini fiscali, dei contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato. Lo studio notarile sosteneva che tali somme fossero costi inerenti all'attività professionale e quindi deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, con conseguente rilevanza anche ai fini IRAP. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che i contributi avessero natura previdenziale e assistenziale, fossero estranei al processo produttivo e dovessero essere dedotti dal reddito complessivo come oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, mediante indicazione nel quadro RP e non nel quadro RE. La questione relativa alla Tassa Archivio era divenuta definitiva e non era più oggetto di controversia.
La decisione
La CTP di Bari aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, che la CTR ha accolto integralmente. La sentenza di primo grado è stata riformata e l'avviso di accertamento è stato confermato come legittimo. Il Collegio ha ritenuto che i contributi previdenziali obbligatori versati alla Cassa del Notariato non fossero deducibili come costi professionali ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, ma esclusivamente come oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e la mancata costituzione del contribuente in appello.
Norme richiamate
Articolo 54 del TUIR, D.P.R. 917/1986
I costi sostenuti in funzione della produzione possono essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo.
La norma consente la deduzione delle spese direttamente inerenti allo svolgimento dell'attività professionale o all'acquisizione di beni e servizi dai quali derivano compensi professionali. Secondo la sentenza, non comprende i contributi previdenziali obbligatori, perché questi riguardano la sfera personale e previdenziale del professionista e non il processo produttivo in senso stretto.
Articolo 10 del TUIR, D.P.R. 917/1986
I contributi previdenziali obbligatori versati dai professionisti sono oneri deducibili dal reddito complessivo.
I contributi obbligatori alla Cassa Nazionale del Notariato devono essere dedotti dal reddito complessivo e non dal reddito professionale. Ai fini dichiarativi devono quindi essere indicati nel quadro RP, anziché nel quadro RE.
Legge 22 novembre 1954, n. 1158
La normativa disciplinava i contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato per gli atti soggetti ad annotazione nei repertori.
Legge 27 giugno 1991, n. 220
Ha sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1992, la precedente disciplina relativa ai contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato.
Articolo 36 del D.Lgs. 546/1992
La sentenza di primo grado è stata ritenuta carente di motivazione perché si limitava a richiamare la tesi del contribuente e una giurisprudenza incerta, senza un'adeguata valutazione critica della normativa e delle questioni controverse.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79/2002
È stata richiamata per sostenere che i contributi previdenziali versati alla Cassa Nazionale del Notariato costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, e non componenti negativi del reddito professionale ai sensi dell'articolo 54.
Massime di principio
- Per i professionisti, occorre distinguere tra spese direttamente funzionali alla produzione del reddito, deducibili dal reddito professionale ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, e contributi previdenziali obbligatori, deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10.
- La natura obbligatoria e previdenziale del versamento è un elemento decisivo: se il contributo tutela principalmente la posizione previdenziale personale del professionista, non costituisce normalmente un costo diretto dell'attività produttiva.
- La corretta collocazione nella dichiarazione dei redditi è essenziale: i costi professionali vanno indicati nel quadro RE, mentre gli oneri deducibili dal reddito complessivo, come i contributi previdenziali obbligatori, vanno indicati nel quadro RP.
- La deducibilità fiscale di una spesa non dipende soltanto dal fatto che essa sia parametrata agli onorari o collegata temporalmente all'attività professionale, ma dalla sua funzione giuridica ed economica.
- Una decisione tributaria deve esporre un percorso motivazionale chiaro e confrontarsi con la normativa applicabile; il semplice richiamo alla posizione del contribuente o a precedenti giurisprudenziali non è sufficiente.
- La soluzione concreta deve essere verificata alla luce della disciplina vigente e dell'eventuale evoluzione della giurisprudenza, soprattutto quando esistano orientamenti contrastanti.
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