Sentenza n. 1394/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento prefettizio del 19.11.2024, n. -OMISSIS-, notificato il 29.11.2024, con il quale è stata rigettata la istanza per la revoca del decreto di divieto di detenzione di armi e materie esplodenti dell’8.2.2017, n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 19 novembre 2024, con cui era stata respinta l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2017. Il divieto originario era stato fondato su due querele, presentate nel 2015 e nel 2016, relative a reciproche minacce maturate nell'ambito di dissidi familiari concernenti pretese possessorie su un terreno. I procedimenti penali conseguenti erano stati archiviati: uno per prescrizione e l'altro in ragione delle difficoltà probatorie connesse alla reciprocità delle condotte e alla natura anche civilistica della controversia. Con il primo motivo sono stati dedotti irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti, sostenendo l'assenza di attualità del giudizio di inaffidabilità, il carattere risalente delle vicende e la cessazione della convivenza con i genitori. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43, comma 2, TULPS, nonché la carenza dei presupposti e il difetto di motivazione. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, oltre a difetto di motivazione, errata valutazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, anche perché i fatti posti a fondamento del diniego non sarebbero stati specificamente indicati e non sarebbero sussistenti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il TULPS consente di negare o revocare le autorizzazioni di polizia relative alle armi non soltanto in presenza di reati, ma anche quando emergano elementi indicativi dell'inaffidabilità del soggetto e del pericolo di abuso. Il potere prefettizio in materia è ampiamente discrezionale e la detenzione di armi ha carattere eccezionale, poiché prevalgono le esigenze di incolumità e sicurezza pubblica. Possono quindi assumere rilievo anche fatti isolati o vicende personali non aventi rilevanza penale, purché concretamente verificatisi e idonei a porre in dubbio l'affidabilità del soggetto. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto sorretto da una motivazione logica, seppur succinta, fondata sulla gravità delle ipotesi di minaccia contestate e sulla permanenza del pericolo di abuso. L'archiviazione dei procedimenti penali e l'eventuale estinzione dei reati non eliminano, sul piano storico e fattuale, i comportamenti valutabili dall'amministrazione ai fini del giudizio di affidabilità. La Prefettura aveva inoltre considerato le ragioni delle archiviazioni, senza che esse escludessero l'inaffidabilità rilevata né imponessero la revoca del divieto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La revoca delle autorizzazioni di polizia è possibile quando vengano meno le condizioni richieste o sopravvengano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne.
art. 43, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il diniego può fondarsi sull'assenza di prova della buona condotta o sulla mancanza di affidabilità circa il non abuso delle armi; il giudizio amministrativo è ampiamente discrezionale e preventivo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione succinta del provvedimento, non ravvisando irrazionalità o arbitrarietà.
art. 612, commi 1 e 2, c.p.
Le ipotesi di minaccia grave, perseguibili d'ufficio secondo quanto rilevato dal TAR, costituiscono elementi valutabili dalla Prefettura ai fini del giudizio di affidabilità, anche indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare o negare la detenzione e il porto di armi ha natura preventiva e ampiamente discrezionale: non richiede l'accertamento definitivo di un reato, ma la presenza di elementi concreti dai quali possa desumersi l'inaffidabilità del soggetto o il pericolo di abuso.
- Ai fini del giudizio di affidabilità nell'uso delle armi possono essere valutati anche fatti isolati o vicende personali non penalmente rilevanti, purché concretamente verificatisi e obiettivamente idonei a porre in dubbio la capacità del soggetto di non abusare delle armi.
- L'archiviazione, la prescrizione o altra causa di estinzione del reato non cancellano sul piano storico e fattuale i comportamenti e le circostanze che l'amministrazione può valutare autonomamente ai fini del giudizio preventivo di affidabilità.
- La risalenza temporale dei fatti non impone di per sé la revoca del divieto di detenzione di armi: spetta all'amministrazione valutare se, alla luce del quadro complessivo, permanga un'attualità del pericolo di abuso.
- In materia di autorizzazioni relative alle armi, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche con una motivazione sintetica, purché siano individuabili i fatti valorizzati e le ragioni del giudizio di inaffidabilità e non emergano irrazionalità o arbitrarietà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →