Sentenza del 12/05/2016 n. 2853 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Conferimento di un ramo di azienda e successiva cessione delle quote della società conferitaria - Interpretazione degli atti - Individuazione della causa reale e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti - Pluralità di negozi - Interpretazione come fenomeno unitario della fattispecie complessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa fattispecie è stata interpretata in modo unitario. Poiché i negozi erano collegati strutturalmente e funzionalmente e producevano progressivamente un unico risultato economico-giuridico, ai fini dell'imposta di registro doveva essere considerato l'effetto finale complessivo. Il conferimento del ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria è stato quindi qualificato come una cessione indiretta d'azienda.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione, ai fini dell'imposta di registro, di due operazioni collegate: il conferimento di un ramo d'azienda in una società e la successiva cessione delle quote della società conferitaria. La questione era stabilire se gli atti dovessero essere considerati separatamente, oppure unitariamente, valorizzando la causa reale dell'operazione e gli interessi concretamente perseguiti dalle parti.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
Nessuna citazione testuale riportata nel testo fornito.
La norma impone di qualificare l'atto secondo la sua causa reale e gli effetti giuridici complessivi, considerando la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti. In presenza di più negozi collegati, questi possono essere valutati unitariamente per individuare l'operazione sostanziale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di atti formalmente distinti può essere trattata come un'unica operazione quando esiste un collegamento strutturale e funzionale e gli atti realizzano un risultato economico-giuridico unitario.
- La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nomen iuris o dalla forma dei singoli contratti, ma dalla causa reale e dagli effetti complessivi dell'operazione.
- Il conferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria può essere riqualificato come cessione indiretta d'azienda, con applicazione del relativo regime fiscale.
- Per valutare situazioni analoghe occorre verificare la cronologia degli atti, i rapporti tra le parti, il collegamento negoziale, l'eventuale preordinazione delle operazioni e il risultato finale concretamente perseguito.
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