Cassazione Civile, Ordinanza n. 31173/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di rettifica IMU per gli anni 2012 e 2013 e di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, relativo a un fabbricato sito in Napoli. L'immobile era utilizzato dalla ricorrente in forza di locazione finanziaria, mentre la proprietaria e intestataria catastale era una società di leasing. La ricorrente sosteneva di avere interesse e legittimazione a contestare il classamento, anche proponendo querela di falso incidentale sulla firma apposta alla denuncia di variazione presentata a nome della proprietaria, poiché da tale rendita dipendeva la base imponibile IMU a suo carico come soggetto passivo dell'imposta. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di norme processuali e difetto assoluto o apparente di motivazione per avere la CTR escluso la legittimazione dell'utilizzatore a proporre querela di falso incidentale; 2) analoghe violazioni e vizio motivazionale per avere la CTR dato rilievo alla qualità di conduttore/utilizzatore senza considerare la separazione tra ricorso civile incidentale e querela in sede penale; 3) violazione delle norme sull'efficacia e notificazione degli atti di classamento, sostenendo che l'avviso dovesse essere notificato anche al conduttore-utilizzatore, soggetto passivo IMU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di classamento catastale e attribuzione di rendita, la legittimazione all'impugnazione spetta esclusivamente all'intestatario della partita catastale, cioè al proprietario concedente, anche quando il soggetto passivo dell'IMU sia l'utilizzatore dell'immobile in leasing. Di conseguenza, l'utilizzatore non può proporre querela di falso incidentale sulla denuncia di variazione presentata a nome del proprietario né pretendere la notifica dell'avviso di classamento. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato definitivo il classamento notificato alla proprietaria, rimasta inerme, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali dedotte, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo senza valorizzarlo autonomamente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato a sostegno dei vizi dedotti, ma non ritenuto violato.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza accoglimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza accoglimento.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza accoglimento.
art. 39 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale del giudizio tributario, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso la censura.
art. 74, comma 1, L. 23 novembre 2000, n. 342
«gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali ... sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ... ai soggetti intestatari della partita»
La notificazione degli atti di rendita è dovuta ai soli intestatari della partita catastale, e la legittimazione all'impugnazione spetta esclusivamente a costoro.
art. 3, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Citato per osservare che, anche quando soggetto passivo d'imposta e intestatario catastale non coincidono, il diverso soggetto passivo ha solo un interesse di fatto all'impugnazione.
art. 8, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
«L'imposta municipale propria ... sostituisce ... l'imposta comunale sugli immobili»
L'IMU è posta in continuità funzionale con l'ICI, sicché il principio sulla legittimazione all'impugnazione del classamento vale anche per l'IMU.
art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
«Per gli immobili ... concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario»
Pur essendo il locatario soggetto passivo IMU, ciò non gli attribuisce legittimazione a impugnare l'avviso di classamento, che resta riservata al proprietario/intestatario catastale.
art. 81 c.p.c.
La Corte esclude una sostituzione processuale dell'utilizzatore in assenza di specifica previsione di legge.
artt. 221 ss. c.p.c.
Richiamati in relazione alla querela di falso incidentale, che è stata ritenuta non proponibile dall'utilizzatore carente di legittimazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Gli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale hanno efficacia, e sono impugnabili, nei soli confronti dell'intestatario della partita catastale destinatario della notificazione prevista dalla legge.
- La qualità di soggetto passivo dell'imposta non coincide necessariamente con la legittimazione ad impugnare l'avviso di classamento: il soggetto diverso dall'intestatario catastale può avere un interesse di fatto, ma non una legittimazione processuale autonoma se manca una specifica previsione normativa.
- Nel rapporto di locazione finanziaria, l'utilizzatore può essere soggetto passivo IMU, ma l'avviso di classamento e attribuzione di rendita resta notificabile al solo proprietario concedente, quale intestatario catastale.
- L'utilizzatore o conduttore non può surrogarsi processualmente al proprietario per contestare il classamento catastale né proporre querela di falso incidentale su atti riferiti alla denuncia presentata dal proprietario, in assenza di una previsione di legge che gli attribuisca tale potere.
- La continuità tra ICI e IMU consente di applicare al nuovo tributo i principi già affermati in tema di legittimazione all'impugnazione degli atti di classamento catastale.
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