Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi ministeriali del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale, nonché i pareri dell’Avvocatura dello Stato posti a fondamento dei dinieghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, sottoposti a procedimento penale per avere attestato in un verbale una data di sopralluogo diversa da quella effettiva, hanno impugnato i dinieghi del Ministero della Difesa relativi al rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997, convertito in l. 135/1997, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rimborso. Il procedimento penale era stato preceduto dall’applicazione di una misura interdittiva, poi annullata dal Tribunale del riesame, ed era stato successivamente archiviato. I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 18 d.l. 67/1997, sostenendo che l’archiviazione e l’assenza di una condanna penale definitiva escludessero la possibilità di ritenere accertata una loro responsabilità. Hanno inoltre contestato il richiamo per relationem ai pareri dell’Avvocatura dello Stato, conosciuti soltanto mediante accesso agli atti, e affermato la sussistenza del nesso tra il procedimento penale e l’espletamento del servizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dei dinieghi, poiché essi richiamavano in modo puntuale i pareri dell’Avvocatura dello Stato, atti successivamente acquisiti e quindi accessibili ai ricorrenti. Nel merito, ha interpretato l’art. 18 d.l. 67/1997 in senso restrittivo: il rimborso presuppone non soltanto che il procedimento riguardi fatti connessi al servizio e si sia concluso con un provvedimento favorevole, ma anche che la condotta contestata sia pienamente conforme al modello di comportamento richiesto dai doveri istituzionali. Non è sufficiente, quindi, che manchi una condanna penale o che il procedimento sia stato archiviato. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame e gli atti posti a fondamento dell’archiviazione avevano ritenuto sussistente l’alterazione della data del sopralluogo, qualificandola come falso innocuo riconducibile ad atteggiamento colposo o comunque negligente. Pur escludendo il dolo necessario per il reato, tali valutazioni evidenziavano una condotta non conforme al diligente espletamento del servizio. Pertanto, l’Avvocatura dello Stato aveva correttamente escluso i presupposti del rimborso e il Ministero aveva legittimamente recepito tale valutazione. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 67/1997, convertito in l. 135/1997

    le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato

    La norma è di stretta applicazione e richiede un nesso di strumentalità tra condotta e doveri istituzionali, nonché una pronuncia che escluda integralmente la responsabilità del dipendente, considerando inesistenti i profili fattuali o soggettivi dell’illecito. Il rimborso non spetta quando la condotta, pur non integrando un reato doloso, sia stata negligente o non conforme al modello diligente di espletamento del servizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il testo richiama lo svolgimento del contraddittorio procedimentale mediante preavviso di rigetto, ma non contiene una specifica statuizione autonoma sulla disciplina.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997 presuppone non solo che il giudizio penale, civile o amministrativo riguardi fatti connessi al servizio, ma che sussista un nesso di strumentalità tra la condotta contestata e l’adempimento diligente dei doveri istituzionali.
  • La conclusione del procedimento penale con archiviazione o con l’annullamento di una misura cautelare non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese legali: occorre che il provvedimento favorevole escluda integralmente i profili fattuali o soggettivi dell’illecito contestato.
  • L’esclusione del dolo penalmente rilevante non è sufficiente a fondare il rimborso quando gli atti giudiziari abbiano comunque accertato una condotta negligente o non conforme al modello di comportamento richiesto dal servizio.
  • È legittima la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo quando l’atto richiamato sia indicato in modo chiaro e sia accessibile all’interessato, anche qualora la conoscenza concreta avvenga successivamente mediante accesso agli atti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.