Direttiva 2008/89
Direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/89/CE della Commissione aggiorna la direttiva 76/756/CEE per adeguarla al progresso tecnico in materia di installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli. Introduce l’allineamento alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 48 e consente/impone l’adozione di soluzioni come le luci di marcia diurna, i fari direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di emergenza (ESS). Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 15 ottobre 2009 e applicarle dal 16 ottobre 2009.
Modifica tecnica della direttiva 76/756/CEE per aggiornare le prescrizioni sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con particolare attenzione a luci di marcia diurna e nuovi dispositivi di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’omologazione CE e all’omologazione di portata nazionale dei nuovi modelli di veicoli, per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. Le nuove regole incidono in particolare sui veicoli delle categorie M1 e N1 dal 7 febbraio 2011 e sugli altri veicoli dal 7 agosto 2012. La direttiva opera come atto di modifica della direttiva 76/756/CEE e si coordina con il quadro di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE e con il regolamento UN/ECE n. 48.
Direttiva 2008/89/CE: aggiornamento tecnico delle regole di installazione dei dispositivi luminosi dei veicoli
La direttiva 2008/89/CE della Commissione modifica la direttiva 76/756/CEE, che disciplina l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’intervento è giustificato dall’esigenza di adeguare la normativa al progresso tecnico, migliorare la sicurezza stradale e allineare la disciplina europea alle prescrizioni del regolamento UN/ECE n. 48.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro della procedura di omologazione CE dei veicoli già prevista dalla direttiva 70/156/CEE, poi richiamata dalla direttiva 2007/46/CE, che istituisce il quadro generale per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. I considerando evidenziano tre obiettivi principali:
- aumentare la sicurezza stradale tramite il miglioramento della visibilità degli autoveicoli;
- consentire l’installazione di nuove tecnologie, in particolare i fari direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di emergenza (ESS);
- recepire in modo coerente ulteriori modifiche del regolamento UN/ECE n. 48, già oggetto di voto favorevole della Comunità.
Modifica della direttiva 76/756/CEE
L’articolo 1 interviene sull’allegato II, paragrafo 1, della direttiva 76/756/CEE, stabilendo che le prescrizioni tecniche applicabili sono quelle contenute nei paragrafi 2, 5 e 6 e negli allegati 3-11 del regolamento UN/ECE n. 48.
Questa scelta ha natura di rinvio dinamico/aggiornato alla disciplina tecnica internazionale e mira a garantire uniformità di requisiti per l’installazione dei dispositivi luminosi dei veicoli nell’Unione.
Obblighi sostanziali e impatto sull’omologazione
L’articolo 2 introduce un effetto vincolante per gli Stati membri in sede di omologazione:
- dal 7 febbraio 2011, per i veicoli delle categorie M1 e N1;
- dal 7 agosto 2012, per i veicoli di altre categorie.
Da tali date, in caso di mancata conformità alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli, quando la non conformità riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Recepimento nazionale e obblighi procedurali
La direttiva è una direttiva di modifica e richiede recepimento negli ordinamenti nazionali. L’articolo 3 prevede che gli Stati membri:
- adottino e pubblichino entro il 15 ottobre 2009 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applichino tali misure dal 16 ottobre 2009;
- comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza;
- inseriscano, al momento dell’adozione, un riferimento alla direttiva oppure lo accompagnino in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli stessi Stati membri;
- trasmettano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore automotive, la direttiva è rilevante perché:
- incide sulle condizioni di omologazione dei nuovi modelli di veicoli;
- introduce un necessario adeguamento tecnico ai requisiti del regolamento UN/ECE n. 48;
- impone il monitoraggio delle date di applicazione differenziate per categoria di veicolo;
- richiede la verifica delle misure nazionali di recepimento, a partire dal termine del 15 ottobre 2009 e dall’applicazione dal 16 ottobre 2009.
Disposizioni principali
Aggiornamento tecnico dell’allegato II della direttiva 76/756/CEE
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II, paragrafo 1, della direttiva 76/756/CEE prevedendo che le prescrizioni tecniche siano quelle contenute nei paragrafi 2, 5 e 6 e negli allegati 3-11 del regolamento UN/ECE n. 48. La modifica serve ad allineare la disciplina europea alle più recenti evoluzioni tecniche e regolamentari internazionali.
Effetti sull’omologazione dei nuovi modelli di veicoli
L’articolo 2 dispone che, dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e N1 e dal 7 agosto 2012 per i veicoli delle altre categorie, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale di portata per i nuovi modelli che non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata. Il rifiuto è motivato dalla mancata osservanza delle regole sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 16 ottobre 2009 e, al momento dell’adozione o della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Sempre ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva, oltre alla tavola di concordanza tra le norme nazionali e la direttiva stessa.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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