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Direttiva 2008/87

Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina tecnica delle navi della navigazione interna contenuta nella direttiva 2006/87/CE, recependo emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno. Le modifiche riguardano soprattutto identificazione delle navi mediante numero unico europeo (ENI), requisiti di governo e di stabilità, prevenzione incendi, mezzi di salvataggio e norme transitorie per l’adeguamento graduale delle unità esistenti. Gli Stati membri interessati devono recepire le modifiche entro il 30 dicembre 2008 e applicarle con effetto da tale data, comunicando alla Commissione le misure nazionali adottate.

Modifica tecnica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici delle navi della navigazione interna, con aggiornamento degli standard di sicurezza, antincendio, stabilità e identificazione delle navi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, e indirettamente alle navi della navigazione interna soggette al regime di certificazione comunitario previsto da tale direttiva. Le modifiche incidono su certificati, requisiti tecnici, registri e modelli di identificazione, con particolare rilievo per navi merci e navi passeggeri. Sono richiamati anche gli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, in taluni casi, paesi terzi con accordi amministrativi e livello equivalente di riservatezza. La direttiva non introduce un regime autonomo, ma modifica in modo puntuale gli allegati della direttiva 2006/87/CE.

Direttiva 2008/87/CE della Commissione che modifica la direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina tecnica delle navi della navigazione interna contenuta nella direttiva 2006/87/CE, recependo gli aggiornamenti del regolamento di ispezione delle navi sul Reno. L’obiettivo è assicurare livelli di sicurezza equivalenti, evitare distorsioni della concorrenza e uniformare i requisiti applicabili alle certificazioni e all’equipaggiamento delle navi.

Obiettivi e contesto normativo

La Commissione richiama gli emendamenti adottati al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Ne deriva la necessità di allineare la direttiva 2006/87/CE, così da garantire che il certificato comunitario e il certificato rilasciato in base al regolamento renano si fondino su requisiti tecnici equivalenti.

Recepimento, destinatari ed entrata in vigore

L’articolo 3 impone agli Stati membri aventi vie navigabili interne di adottare le disposizioni necessarie con effetto dal 30 dicembre 2008. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza e, al momento dell’adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 individua i destinatari negli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE.

Identificazione delle navi: numero unico europeo (ENI)

Una delle principali innovazioni consiste nella sostituzione del riferimento al "numero ufficiale" con il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). Il nuovo articolo 2.18 stabilisce che l’ENI:

  • è composto da otto cifre arabe;
  • è attribuito una sola volta;
  • rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione;
  • è apposto sul certificato comunitario dall’autorità competente.

Il proprietario o il suo rappresentante deve chiedere l’attribuzione del numero. Se l’imbarcazione non lo possiede al momento del rilascio del certificato, il numero è attribuito dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’imbarcazione è immatricolata o in cui si trova il porto di armamento; per navi di paesi in cui l’attribuzione non è possibile, provvede l’autorità che rilascia il certificato.

La Commissione tiene inoltre un registro delle autorità competenti abilitate ad attribuire l’ENI, registro messo a disposizione degli Stati membri e, su richiesta, anche delle autorità di paesi terzi.

Scambio di dati e accesso ai registri

L’articolo 2.17, paragrafo 3, consente alle autorità competenti di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a determinate condizioni di riservatezza, di paesi terzi, di accedere in sola lettura al registro. Tale accesso è funzionale alle misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per l’attuazione di varie disposizioni della direttiva.

Il sistema è completato dall’appendice IV, che elenca i dati di identificazione della nave da raccogliere e conservare. Per tutte le navi sono previsti, tra gli altri, numero ENI, nome, tipo, dimensioni, immersione, fonte dei dati, operatore, autorità che rilascia il certificato, numero del certificato e data di scadenza; per taluni dati è prevista l’indicazione solo se disponibile.

Requisiti tecnici del mezzo di governo e delle ispezioni

La direttiva rafforza la disciplina degli articoli 6.02, 6.03, 6.07 e 6.09:

  • se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve esistere un secondo dispositivo autonomo o ausiliario manuale, capace di entrare in funzione entro 5 secondi;
  • il sistema idraulico del mezzo di governo non può essere collegato ad altre utenze;
  • i serbatoi idraulici devono avere un dispositivo di allarme per il livello dell’olio;
  • le tubazioni devono essere progettate per evitare danni meccanici o da incendio;
  • i tubi flessibili sono ammessi solo se necessari, devono reggere almeno la pressione massima di esercizio e vanno sostituiti almeno ogni 8 anni;
  • cilindri, pompe, motori idraulici e motori elettrici devono essere controllati da impresa specializzata almeno ogni 8 anni.

L’articolo 6.09 disciplina il collaudo e le ispezioni periodiche dell’apparato di governo: la commissione di ispezione può richiedere specifica documentazione, verifica il funzionamento complessivo con prova di navigazione, e gli apparati a motore devono essere ispezionati da un esperto prima della messa in servizio, dopo un guasto, dopo modifiche o riparazioni e almeno ogni tre anni. L’ispezione culmina nel rilascio di un certificato firmato con data.

Visibilità dalla timoneria e impianto carburante

L’articolo 7.02 introduce un limite alla zona non visibile a prua per il timoniere e prescrive che le finestre anteriori del ponte siano antiriflesso o installate in modo da evitare efficacemente i riverberi, anche tramite un’inclinazione specifica.

L’articolo 8.05, paragrafo 7, impone, all’uscita dei serbatoi di combustibile, una valvola a chiusura rapida comandabile dal ponte anche quando i locali sono chiusi. Se il comando non è visibile, il coperchio non deve essere chiudibile a chiave e il dispositivo deve essere contrassegnato in rosso con apposito simbolo; l’obbligo non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.

Sicurezza elettrica e prevenzione incendi

L’articolo 9.15, paragrafo 9, aggiunge che il numero di raccordi di cavi deve essere limitato al minimo.

In materia antincendio, l’articolo 10.03 ter è aggiornato per includere FK-5-1-12 tra gli agenti estinguenti ammessi. La disposizione richiede una distribuzione uniforme dell’estinguente, specifiche istruzioni all’equipaggio e un attestato di ispezione redatto dall’esperto. Per il nuovo agente estinguente sono inoltre fissati requisiti tecnici puntuali: serbatoi con valvola di sovrapressione, controllo della pressione del gas, limite di riempimento, quantità minima da erogare, tempi di scarico e limite massimo di concentrazione residua.

Il nuovo articolo 10.03 quater stabilisce che i sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti sono autorizzati esclusivamente sulla base di raccomandazioni del comitato.

Mezzi di salvataggio e dotazioni per passeggeri e personale

L’articolo 10.05, paragrafo 2, prevede un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico per ogni persona regolarmente a bordo, facilmente raggiungibile e conforme a norme EN/ISO specifiche.

Per le navi passeggeri, l’articolo 15.09 aggiorna l’equipaggiamento di salvataggio:

  • le sezioni di ponte destinate ai passeggeri e non chiuse devono avere salvagenti galleggianti su entrambi i lati, a distanza non superiore a 20 m;
  • i salvagenti devono essere conformi alla norma EN 14144:2003 oppure alla SOLAS 1974 e al Codice LSA;
  • il personale di bordo deve avere mezzi di salvataggio pronti all’uso secondo l’articolo 10.05, paragrafo 2;
  • per il personale che non svolge funzioni essenziali del piano di sicurezza sono ammessi salvagenti non gonfiabili o semiautomatici;
  • i mezzi individuali devono coprire il 100% del numero massimo autorizzato di passeggeri.

Stabilità, galleggiamento e requisiti per navi passeggeri

L’articolo 15.03 è profondamente riformulato. La stabilità deve essere determinata mediante prova di sbandamento; i parametri di stabilità, i bracci raddrizzanti, gli angoli di allagamento e le aree sotto la curva sono ridefiniti con formule e soglie aggiornate. È inoltre fissato che, in entrambe le ipotesi considerate, l’angolo di sbandamento massimo non ecceda 12°.

La direttiva aggiorna anche i parametri relativi ai carichi e alla compartimentazione, con tabelle nuove per i danni laterali e del fondo e con la precisazione che il calcolo dell’effetto di superficie libera nelle fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie lorda dei compartimenti danneggiati.

L’articolo 15.15 introduce criteri specifici per navi passeggeri fino a 50 passeggeri e con LWL non superiore a 25 m, che possono dimostrare la stabilità anche mediante criteri alternativi dopo allagamento simmetrico. Per le navi fino a 25 m e fino a 250 passeggeri, la commissione di ispezione può derogare all’articolo 10.04 se è presente una piattaforma accessibile da entrambe le navate, posta sopra la linea di galleggiamento, per il recupero di persone a mare.

Vie di fuga, zone di raccolta, impianto elettrico di emergenza e paratie

L’articolo 15.06 richiede almeno una uscita di emergenza per i locali e i gruppi di locali con una sola uscita, salvo le cabine, e aggiorna la regola sulla superficie minima delle zone di raccolta.

L’articolo 15.10, paragrafo 6, precisa che l’impianto elettrico di emergenza deve essere collocato in modo da non essere allagato contemporaneamente alle altre fonti di energia in caso di inondazione.

L’articolo 15.11 riscrive integralmente i requisiti delle paratie divisorie. Vengono predisposte tabelle di resistenza al fuoco e compatibilità tra locali, differenziate a seconda della presenza di impianti sprinkler pressurizzati. Le paratie di tipo A e B sono definite in base a materiali, rinforzi, coibentazione, limiti di aumento della temperatura e durata di resistenza alla prova standard del fuoco.

Disposizioni transitorie e adeguamento graduale

Le tabelle degli articoli 24.02, 24.03, 24.06 e 24 bis.02 sono modificate per introdurre o aggiornare numerose disposizioni transitorie, molte delle quali richiedono che i requisiti siano rispettati al più tardi alla data di rilascio o rinnovo del certificato comunitario successiva a determinate scadenze.

Tra le principali scadenze figurano:

  • 1.1.2010 per vari requisiti di sicurezza e allarme;
  • 1.1.2015 per ulteriori requisiti di protezione antincendio, guida di sicurezza e impianti;
  • 1.1.2020 per taluni requisiti tecnici del sistema di governo idraulico;
  • 1.1.2026 per le versioni più ampie delle nuove prescrizioni sui sistemi di governo;
  • 1.1.2045 e 1.1.2049 per alcune misure strutturali e di visibilità.

La disciplina transitoria riguarda anche il divieto di impianti a gas liquefatto, i mezzi di salvataggio collettivi preesistenti, i requisiti del sistema di propulsione, l’illuminazione di sicurezza, le paratie, i sistemi di acqua potabile e il sistema antincendio nelle sale macchine.

Appendici e modelli documentali

L’allegato I inserisce una figura grafica relativa alla valvola a chiusura rapida sul serbatoio e aggiunge due appendici fondamentali:

  • l’appendice III, che disciplina il modello dell’ENI e i codici numerici delle autorità competenti per Stato o territorio;
  • l’appendice IV, che specifica i dati di identificazione della nave da raccogliere.

L’allegato II aggiorna i modelli degli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE, sostituendo in tutto il testo il riferimento al "numero ufficiale" con il "numero unico europeo di identificazione delle navi".

Valutazione operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore, la direttiva comporta un adeguamento tecnico-documentale rilevante: i certificati, i registri e i modelli identificativi devono riflettere il nuovo ENI; inoltre, i controlli di conformità delle navi passeggeri e degli impianti di governo e antincendio diventano più dettagliati. Sul piano nazionale, gli Stati membri dispongono di un margine limitato sulla forma e sui mezzi di recepimento, ma non sul risultato da raggiungere, che consiste nell’assicurare la piena conformità al nuovo standard tecnico entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati tecnici della direttiva 2006/87/CE

Gli articoli 1 e 2 dispongono la modifica degli allegati II, V e VI della direttiva 2006/87/CE secondo gli allegati I e II della direttiva 2008/87/CE. Le modifiche riguardano in particolare l’indice e numerose disposizioni tecniche su identificazione, governo, antincendio, stabilità, mezzi di salvataggio e certificazione.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 3 impone agli Stati membri con vie navigabili interne di adottare entro il 30 dicembre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 individua come destinatari gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE.

Numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI)

L’allegato I sostituisce il precedente riferimento al numero ufficiale con il numero unico europeo di identificazione delle navi. Il nuovo articolo 2.18 stabilisce che l’ENI è composto da otto cifre arabe, è unico per imbarcazione, viene rilasciato una sola volta e resta invariato per tutta la vita della nave. Il proprietario o il rappresentante richiede l’attribuzione; l’autorità competente appone il numero sul certificato comunitario e notifica alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’attribuzione.

Accesso ai registri e scambio di dati

L’articolo 2.17, paragrafo 3, consente l’accesso in sola lettura al registro alle autorità competenti di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, con accordi amministrativi e riservatezza equivalente, di paesi terzi, per misure amministrative di sicurezza e per l’attuazione di varie disposizioni tecniche della direttiva. Il nuovo sistema è accompagnato dall’obbligo di comunicare i dati di identificazione della nave di cui all’appendice IV.

Requisiti tecnici del mezzo di governo e ispezioni periodiche

Sono rafforzati i requisiti degli articoli 6.02, 6.03, 6.07 e 6.09: in caso di guasto del dispositivo di azionamento del timone, il dispositivo autonomo o manuale ausiliario deve entrare in funzione entro 5 secondi; i sistemi idraulici non possono alimentare altre utenze, devono avere allarme di livello e tubazioni protette, tubi flessibili sostituibili almeno ogni 8 anni; i componenti idraulici ed elettrici devono essere controllati almeno ogni 8 anni da impresa specializzata. L’articolo 6.09 disciplina collaudo e ispezioni periodiche con prova di navigazione, controlli documentali e rilascio di un certificato di ispezione.

Visibilità dalla timoneria e impianto carburante

L’articolo 7.02 stabilisce un limite alla zona di non visibilità a prua per il timoniere e prescrive finestre anteriori antiriflesso o inclinate entro specifici angoli. L’articolo 8.05, paragrafo 7, impone una valvola a chiusura rapida, manovrabile dal ponte e segnalata in rosso, direttamente all’uscita dei serbatoi di combustibile, con esclusione dei serbatoi montati direttamente sul motore.

Apparecchiature elettriche e identificazione dei cavi

L’articolo 9.15, paragrafo 9, aggiunge l’obbligo di limitare al minimo il numero di raccordi di cavi.

Sistemi antincendio fissi e nuovi agenti estinguenti

L’articolo 10.03 ter viene aggiornato includendo FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno) tra gli agenti estinguenti ammessi, con requisiti su distribuzione uniforme dell’estinguente, istruzioni all’equipaggio, certificazione di ispezione e specifici requisiti tecnici per i serbatoi e la concentrazione residua. È introdotto il nuovo articolo 10.03 quater, secondo cui i sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti sono autorizzati solo sulla base di raccomandazioni del comitato.

Mezzi di salvataggio individuali e collettivi

L’articolo 10.05, paragrafo 2, richiede un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico per ogni persona regolarmente a bordo, conforme a specifiche norme EN/ISO. Gli articoli 15.09 e 15.15 rivedono l’equipaggiamento di salvataggio per le navi da passeggeri, includendo distanze massime tra salvagenti, dotazioni per il personale e per il 100% dei passeggeri, con alcune deroghe e condizioni per unità di dimensioni contenute.

Stabilità e tenuta all’avaria delle navi passeggeri

L’articolo 15.03 viene ampiamente riscritto: la stabilità deve essere determinata mediante prova di sbandamento, sono aggiornati i criteri su braccio raddrizzante, angoli di allagamento, aree sotto la curva e momento di sbandamento massimo; si modificano inoltre le ipotesi di carico, i parametri per il calcolo del numero di passeggeri e le tabelle sui danni laterali e del fondo. Sono introdotte prescrizioni sull’effetto di superficie libera e sui valori minimi di stabilità dopo allagamento.

Vie di fuga, zone di raccolta e impianto elettrico di emergenza

L’articolo 15.06 introduce l’obbligo di almeno una uscita di emergenza per locali e gruppi di locali con una sola uscita, precisa la superficie minima delle zone di raccolta e aggiorna vari requisiti di sicurezza. L’articolo 15.10, paragrafo 6, richiede che l’impianto elettrico di emergenza sia collocato in modo da non essere allagato contemporaneamente alle altre fonti di energia.

Paratie divisorie e protezione antincendio

L’articolo 15.11 riscrive i requisiti delle paratie divisorie tra locali, distinguendo tabelle di compatibilità tra locali con e senza impianti sprinkler pressurizzati e definendo caratteristiche di paratie di tipo A e B in termini di materiali, isolamento termico e resistenza alla propagazione di fumo e fiamme.

Deroghe per navi passeggeri di piccole dimensioni

L’articolo 15.15 prevede criteri specifici per navi passeggeri autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri e lunghe al galleggiamento non oltre 25 m, in alternativa ai criteri generali di stabilità dopo allagamento. Per navi fino a 25 m e fino a 250 passeggeri, la commissione di ispezione può derogare all’articolo 10.04 se è presente una piattaforma accessibile da entrambe le navate, direttamente sopra la linea di galleggiamento, per il recupero di persone a mare.

Disposizioni transitorie e rinvii temporali

Gli articoli 24.02, 24.03, 24.06 e 24 bis.02 aggiornano le tabelle delle disposizioni transitorie, fissando per molte prescrizioni tecniche la dicitura N.S.T. e termini legati al rilascio o rinnovo del certificato comunitario successivi a date specifiche, tra cui 1.1.2010, 1.1.2015, 1.1.2020, 1.1.2026, 1.1.2045 e 1.1.2049. Alcune misure si applicano immediatamente o da date determinate, ad esempio 1.4.2007, 1.4.2008, 30.12.2008 e 1.1.2006.

Appendici sui codici ENI e sui dati identificativi

L’allegato I inserisce la figura 9 relativa alla valvola a chiusura rapida e aggiunge le appendici III e IV: la prima definisce il modello del numero ENI con codici numerici delle autorità competenti per Stati e territori; la seconda elenca i dati di identificazione della nave da inserire nei registri, distinguendo tra dati obbligatori per tutte le navi e dati facoltativi se disponibili. L’allegato II adegua i modelli degli allegati V e VI sostituendo il riferimento al numero ufficiale con il numero unico europeo di identificazione delle navi.

Come è indicizzato

Materietrasportinavigazione internasicurezza della navigazionesicurezza antincendiocertificazione e identificazione delle navi

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