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direttiva

Direttiva 2008/90

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione)

Normativa europea32008L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifusa stabilisce un quadro armonizzato per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, con l’obiettivo di garantire qualità, identità varietale e stato fitosanitario omogenei nel mercato interno. Prevede categorie di materiali, requisiti specifici per genere/specie, obblighi per i fornitori, regole di etichettatura e controlli ufficiali, oltre a deroghe limitate per circolazione locale, ricerca, selezione, conservazione della biodiversità e situazioni di temporanea scarsità. Fissa inoltre regole per materiali provenienti da paesi terzi, misure transitorie e un termine di recepimento al 31 marzo 2010, con applicazione generale dal 30 settembre 2012.

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, con requisiti armonizzati di qualità, sanità, identificazione e controllo.

Ambito di applicazione

Si applica alla commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, limitatamente ai generi e alle specie elencati nell’allegato I e ai loro ibridi; si estende anche a portainnesto e altre parti di piante di altri generi/specie quando innestati o destinati a essere innestati con materiali rientranti nell’allegato I. Restano impregiudicate le norme fitosanitarie della direttiva 2000/29/CE. Sono esclusi i materiali e le piante da frutto destinati all’esportazione in paesi terzi, purché identificati come tali e sufficientemente isolati.

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

La direttiva 2008/90/CE del Consiglio rifonde la precedente disciplina sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, al fine di chiarire e aggiornare un quadro già più volte modificato. L’impianto normativo mira a garantire nel mercato interno materiali sani, di buona qualità, tracciabili e conformi a requisiti armonizzati, con particolare attenzione allo stato fitosanitario e all’identità varietale.

Finalità e ratio della disciplina

La direttiva parte dal presupposto che il buon esito della frutticoltura dipenda in larga misura dalla qualità del materiale di propagazione. Per tale ragione vengono introdotte regole comuni che consentono agli acquirenti di ricevere nell’intera Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto con standard omogenei. La disciplina è concepita in coerenza con la direttiva 2000/29/CE in materia fitosanitaria e tiene conto, inoltre, delle esigenze di tutela della biodiversità, della ricerca e della selezione varietale.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito alla commercializzazione all’interno della Comunità di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti. La disciplina si applica ai generi e alle specie elencati nell’allegato I e ai rispettivi ibridi; vi rientrano anche portainnesto e altre parti di piante di generi o specie diversi quando siano innestati o destinati a essere innestati con materiale dell’allegato I.

Restano impregiudicate le norme fitosanitarie della direttiva 2000/29/CE. La direttiva non si applica ai materiali e alle piante da frutto destinati all’esportazione in paesi terzi, a condizione che la destinazione sia comprovata, i prodotti siano identificati come tali e sufficientemente isolati.

Definizioni essenziali e struttura delle categorie

L’articolo 2 contiene le definizioni funzionali all’intero sistema. Vengono definiti, tra gli altri:

  • materiali di moltiplicazione, comprendenti sementi, parti di piante e altri materiali destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, inclusi i portainnesto;
  • piante da frutto, cioè le piante destinate, dopo la commercializzazione, a essere piantate o trapiantate;
  • varietà, clone, lotto;
  • le categorie di materiale pre-base, di base, certificato e CAC (Conformitas Agraria Communitatis).

La distinzione tra queste categorie è centrale, perché determina i requisiti di produzione, controllo e commercializzazione applicabili.

Requisiti di immissione sul mercato

L’articolo 3 stabilisce che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se ufficialmente certificati come pre-base, di base o certificati, oppure se rispondono ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC. Le piante da frutto possono essere commercializzate solo se ufficialmente certificate come materiali certificati o se rispondono ai requisiti per la qualifica CAC.

La norma introduce inoltre due rilevanti clausole di coerenza con la disciplina sugli OGM e sugli alimenti/mangimi geneticamente modificati:

  • i materiali costituiti da un organismo geneticamente modificato possono essere immessi sul mercato solo se l’OGM è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;
  • se i prodotti ottenuti dai materiali sono destinati a uso alimentare o zootecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, la commercializzazione è consentita solo se l’alimento o il mangime derivato è stato previamente autorizzato.

Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga al regime ordinario, quantitativi appropriati di materiali destinati a prove, scopi scientifici, lavori di selezione o conservazione della diversità genetica. Le condizioni di tali autorizzazioni possono essere precisate mediante atti di esecuzione adottati secondo comitologia.

Requisiti specifici per genere e specie

L’articolo 4 demanda, per ciascun genere o specie dell’allegato I, la fissazione di requisiti specifici tramite procedura comitologica. Tali requisiti devono precisare:

  • per i materiali CAC: procedimento di moltiplicazione, purezza delle colture in fase di crescita, stato fitosanitario e, salvo i portainnesto privi di identità varietale, carattere varietale;
  • per i materiali pre-base, di base e certificati: qualità, metodi di mantenimento dell’identità varietale e, se del caso, clonale, stato fitosanitario, metodi e procedure di esame, sistemi di moltiplicazione, carattere varietale;
  • per portainnesto e altre parti di piante di generi/specie diversi da quelli dell’allegato I: le condizioni per ricevere l’innesto.

Si tratta del cuore tecnico della direttiva, perché consente un adattamento puntuale alle specificità delle diverse specie fruttifere.

Obblighi dei fornitori e registrazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare la registrazione ufficiale dei fornitori in relazione alle attività svolte ai sensi della direttiva. È prevista una possibile esenzione per i fornitori che vendono esclusivamente a consumatori finali non professionisti.

L’articolo 6 specifica gli obblighi sostanziali di gestione:

  • i materiali pre-base, di base, certificati e CAC devono essere prodotti sotto la responsabilità di fornitori che si occupano di produzione o riproduzione;
  • i fornitori devono individuare e controllare i punti critici dei processi produttivi che incidono sulla qualità;
  • devono tenere a disposizione le informazioni sul controllo per eventuali verifiche dell’organismo ufficiale responsabile;
  • devono prelevare campioni per analisi di laboratorio;
  • devono garantire la separabilità e identificabilità dei lotti durante la produzione.

Se nei locali del fornitore compare un organismo nocivo elencato nella direttiva 2000/29/CE o nei requisiti specifici adottati ai sensi dell’articolo 4 oltre la soglia consentita, il fornitore deve informare immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e applicare le misure imposte.

È inoltre richiesta la conservazione per almeno tre anni della tracciabilità di vendite e acquisti, salvo i fornitori esentati dall’obbligo di registrazione.

Identificazione varietale e registrazione delle varietà

L’articolo 7 è dedicato all’identificazione della varietà. Materiali e piante devono essere commercializzati con l’indicazione della varietà; per i portainnesto privi di identità varietale, si fa riferimento alla specie o all’ibrido interspecifico.

Le varietà ammesse al richiamo in etichetta o nei documenti devono essere:

  • protette da privativa per ritrovati vegetali;
  • registrate ufficialmente;
  • oppure comunemente note.

Una varietà è considerata comunemente nota, tra l’altro, se è registrata in un altro Stato membro, se è oggetto di domanda di registrazione o di privativa, oppure se è già stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 nello Stato membro interessato o in altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta.

La direttiva ammette anche varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché siano descritte ufficialmente e commercializzate come materiale CAC con apposito riferimento in etichetta o documento.

Sono previsti requisiti per la registrazione ufficiale delle varietà, che possono includere distinguibilità, stabilità e sufficiente omogeneità, oltre a caratteristiche minime per l’esame, requisiti minimi di prova e periodo massimo di validità della registrazione. Le varietà geneticamente modificate possono essere registrate solo se l’OGM è autorizzato secondo la normativa UE pertinente; se i prodotti derivati sono destinati ad alimenti o mangimi, occorre anche la relativa autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Lotti, separazione e etichettatura

L’articolo 8 impone la tenuta separata dei lotti durante vegetazione, raccolta o prelievo delle marze dal materiale parentale. Se in fase di imballaggio, immagazzinamento, trasporto o consegna materiali di origine diversa vengono riuniti o mescolati, il fornitore deve registrare la composizione del lotto e l’origine delle componenti.

L’articolo 9 richiede che la commercializzazione avvenga solo in lotti sufficientemente omogenei e con idonea qualificazione:

  • per i materiali CAC, con documento del fornitore conforme ai requisiti specifici; eventuali dichiarazioni ufficiali devono essere chiaramente distinte dagli altri contenuti del documento;
  • per i materiali pre-base, di base o certificati, con certificazione dell’organismo ufficiale responsabile.

La direttiva consente che gli atti di esecuzione disciplinino anche le modalità di etichettatura, chiusura e imballaggio.

Per la vendita al dettaglio a consumatori finali non professionisti, le prescrizioni di etichettatura possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto. Per varietà geneticamente modificate, etichette e documenti devono indicarlo chiaramente e specificare gli OGM presenti.

Esenzioni: circolazione locale e uso particolare

L’articolo 10 consente agli Stati membri di dispensare i piccoli produttori che vendono sul mercato locale e destinano integralmente il prodotto all’uso finale di persone non professionalmente impegnate nella produzione vegetale:

  • dagli obblighi di etichettatura dell’articolo 9, paragrafo 1;
  • dai controlli e dalle ispezioni ufficiali di cui all’articolo 13.

Le modalità di applicazione possono precisare le nozioni di “piccoli produttori” e “mercato locale” e le relative procedure.

L’articolo 11 disciplina le difficoltà passeggere di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali o circostanze eccezionali, consentendo l’adozione di misure per permettere la commercializzazione di prodotti che soddisfino requisiti meno rigorosi rispetto a quelli ordinari.

Materiali prodotti in paesi terzi

L’articolo 12 stabilisce un meccanismo di equivalenza per i materiali prodotti in paesi terzi. Deve essere verificato, secondo procedura comitologica, se tali materiali offrano le stesse garanzie di quelli prodotti nell’Unione in materia di:

  • obblighi del fornitore;
  • identità e caratteri;
  • aspetti fitosanitari;
  • substrato colturale;
  • imballaggio;
  • modalità di ispezione;
  • contrassegno e chiusura.

In attesa della decisione di equivalenza, fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono applicare condizioni di importazione almeno equivalenti ai requisiti specifici adottati ai sensi dell’articolo 4, o, se mancanti, almeno equivalenti a quelli applicabili alla produzione nello Stato membro interessato. Il termine può essere prorogato per i paesi terzi in attesa della decisione. I materiali importati secondo una decisione nazionale adottata in base a tale regime non possono essere sottoposti ad altre restrizioni di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto riguarda gli elementi coperti dal paragrafo 1.

Controlli ufficiali e controllo a livello dell’Unione

L’articolo 13 impone controlli ufficiali lungo le fasi di produzione e commercializzazione. L’organismo ufficiale responsabile deve poter accedere liberamente ai locali del fornitore in qualsiasi momento ragionevole. Sono possibili deleghe di compiti a persone giuridiche di diritto pubblico o privato con funzioni esclusivamente di pubblico interesse, prive di interesse personale nei risultati.

L’articolo 14 prevede prove e analisi, anche comparative, sui campioni per verificare la conformità alla direttiva, compreso il profilo fitosanitario. Le prove comparative possono riguardare anche materiali di paesi terzi, materiali adatti all’agricoltura biologica e materiali commercializzati per preservare la diversità genetica. Le prove servono ad armonizzare i metodi tecnici di esame e a verificare il rispetto delle condizioni previste; la Comunità può contribuire finanziariamente, entro gli stanziamenti annuali di bilancio.

L’articolo 15 autorizza controlli sul posto da parte degli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, per garantire l’applicazione uniforme della direttiva.

Reazioni alla non conformità e libera circolazione

L’articolo 16 impone agli Stati membri di garantire che i materiali prodotti nel loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi. Se la non conformità emerge in sede di ispezione ufficiale o di prove, l’organismo ufficiale responsabile deve adottare tutte le misure necessarie per riportare il materiale alla conformità oppure, se ciò non è possibile, vietarne la commercializzazione nell’Unione.

Se la non conformità riguarda materiali commercializzati da un fornitore, lo Stato membro deve adottare misure adeguate nei confronti del fornitore; se ne consegue un divieto di commercializzazione, la Commissione e gli altri Stati membri devono esserne informati. Le misure devono essere revocate quando sia ragionevolmente accertata la futura conformità.

L’articolo 17 sancisce la clausola di libera circolazione: i materiali conformi non possono subire restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva, in particolare con riguardo al fornitore, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale e alle modalità di ispezione. Per i generi e le specie dell’allegato I, gli Stati membri devono astenersi dall’imporre condizioni più rigorose o restrizioni ulteriori rispetto alla direttiva, ai requisiti specifici o, se del caso, alla disciplina già vigente al 28 aprile 1992.

Aggiornamento tecnico, comitato e poteri di esecuzione

L’articolo 18 consente alla Commissione di modificare l’allegato I per adeguarlo all’evoluzione scientifica e tecnica. L’articolo 19 istituisce il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto e rinvia alla decisione 1999/468/CE per l’adozione delle misure di esecuzione. Sono fissati termini procedurali di un mese e tre mesi per i casi contemplati dai paragrafi 2 e 3.

Recepimento, applicazione e transitorio

L’articolo 20 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a una serie di articoli della direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 30 settembre 2012. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati e devono chiarire che i rinvii alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva.

L’articolo 21 prevede una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2018 per la commercializzazione, sul territorio nazionale, di materiali ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e ufficialmente certificati o conformi ai requisiti CAC prima del 31 dicembre 2018. I materiali così commercializzati devono essere identificati con riferimento all’articolo 21 sull’etichetta o su un documento. Dopo tale data, la commercializzazione è possibile solo se sono soddisfatti i requisiti della direttiva.

Abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 22 abroga la direttiva 92/34/CEE con effetto dal 30 settembre 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 23 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 24 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Ambito e principi generali

L’articolo 1 delimita la direttiva alla commercializzazione nell’Unione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto da frutto, riferita ai generi/specie dell’allegato I e ai loro ibridi. È esclusa la destinazione all’esportazione verso paesi terzi se i prodotti sono identificati e isolati; restano ferme le norme fitosanitarie della direttiva 2000/29/CE.

Definizioni e categorie di materiale

L’articolo 2 definisce i concetti chiave: materiali di moltiplicazione, piante da frutto, varietà, clone, materiali pre-base, di base, certificati, materiali CAC, fornitore, commercializzazione, organismo ufficiale responsabile, ispezione ufficiale e lotto. Le definizioni strutturano il sistema di qualificazione e controllo del materiale commercializzabile.

Requisiti di immissione sul mercato

L’articolo 3 consente la commercializzazione solo se i materiali sono certificati come pre-base, di base o certificati, oppure qualificati come CAC; per le piante da frutto vale la certificazione come materiali certificati o la qualifica CAC. Per OGM e prodotti destinati ad alimenti o mangimi, si richiede la previa autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE e/o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli Stati membri possono autorizzare quantitativi appropriati per prove, scopi scientifici, selezione o conservazione della diversità genetica.

Requisiti specifici per genere e specie

L’articolo 4 demanda, secondo comitologia, la fissazione di requisiti specifici per ciascun genere/specie dell’allegato I: criteri per materiali CAC, requisiti per pre-base, di base e certificati, inclusi qualità, stato fitosanitario, metodi di esame, sistemi di moltiplicazione e carattere varietale; sono previsti anche requisiti per portainnesto e altre parti di piante di altri generi/specie idonei all’innesto.

Obblighi e registrazione dei fornitori

L’articolo 5 impone la registrazione ufficiale dei fornitori rispetto alle attività svolte; può essere esclusa per i soggetti che vendono solo a consumatori finali non professionisti. L’articolo 6 richiede che i materiali siano prodotti sotto la responsabilità dei fornitori, con identificazione dei punti critici, disponibilità delle informazioni di controllo, campionamento per analisi e mantenimento della separazione dei lotti; impone inoltre la comunicazione immediata di organismi nocivi oltre soglia e la tenuta delle registrazioni di vendite/acquisti per almeno tre anni.

Identificazione varietale e registrazione ufficiale delle varietà

L’articolo 7 impone che materiali e piante siano commercializzati con indicazione della varietà, o della specie/ibrido per i portainnesto senza identità varietale. Le varietà devono essere protette, registrate ufficialmente o comunemente note; è disciplinato il regime per varietà già commercializzate prima del 30 settembre 2012 e per varietà geneticamente modificate, subordinate alle autorizzazioni UE pertinenti. Sono previsti criteri per la registrazione ufficiale, incluso un eventuale elenco comune.

Lotti, etichettatura e informazioni al consumatore

L’articolo 8 impone la separazione dei lotti durante produzione e raccolta e la tracciabilità della composizione/origine se lotti diversi sono mescolati. L’articolo 9 richiede commercializzazione in lotti omogenei con documento del fornitore per i CAC o certificazione ufficiale per pre-base/base/certificati; per la vendita al consumatore finale non professionista l’etichettatura può essere semplificata. Per varietà geneticamente modificate l’etichetta e i documenti devono indicarlo chiaramente.

Esenzioni, difficoltà di approvvigionamento e circolazione locale

L’articolo 10 consente esenzioni per i piccoli produttori che operano in circolazione locale, sia dall’etichettatura sia dai controlli/ispezioni ufficiali, con possibili precisazioni applicative su nozione di piccolo produttore e mercato locale. L’articolo 11 consente misure temporanee meno rigorose in caso di carenze di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali o circostanze eccezionali.

Materiali provenienti da paesi terzi

L’articolo 12 prevede una decisione di equivalenza per i materiali prodotti in paesi terzi che offrano le stesse garanzie su obblighi del fornitore, identità, caratteri, fitosanità, substrato, imballaggio, ispezione, contrassegno e chiusura. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri possono applicare condizioni almeno equivalenti a quelle dei requisiti specifici o, in mancanza, a quelle della produzione interna; tale termine può essere prorogato.

Controlli ufficiali e comunitari

L’articolo 13 impone ispezioni ufficiali durante produzione e commercializzazione, con accesso ai locali dei fornitori; gli organismi ufficiali possono delegare compiti a persone giuridiche prive di interesse personale nei risultati. L’articolo 14 prevede prove e analisi campionarie, anche comparative a livello comunitario, per armonizzare i metodi tecnici e verificare la conformità; può essere previsto un contributo finanziario UE. L’articolo 15 consente controlli sul posto della Commissione per garantire applicazione uniforme.

Misure in caso di non conformità e libera circolazione

L’articolo 16 impone agli Stati membri di assicurare che i materiali prodotti sul loro territorio siano conformi e, in caso di non conformità, di adottare misure correttive o vietarne la commercializzazione; se il divieto riguarda un fornitore, ne va data comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. L’articolo 17 sancisce la libera circolazione dei materiali conformi e vieta agli Stati membri di imporre restrizioni ulteriori rispetto alla direttiva o ai requisiti specifici.

Aggiornamento allegati, comitato e recepimento

L’articolo 18 autorizza la Commissione a modificare l’allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, secondo comitologia. L’articolo 19 istituisce il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto e disciplina le procedure di decisione. L’articolo 20 fissa il recepimento al 31 marzo 2010 per le disposizioni indicate e la loro applicazione dal 30 settembre 2012; la direttiva 92/34/CEE è abrogata con effetto dal 30 settembre 2012 ai sensi dell’articolo 22. L’articolo 21 consente misure transitorie fino al 31 dicembre 2018 per materiali ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitàcommercializzazione di prodotti vegetalicertificazione e controllo ufficialevarietà vegetali e tracciabilità

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