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direttiva

Direttiva 2008/85

Direttiva 2008/85/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive il tiabendazolo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i biocidi che lo contengono come preservanti del legno. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e misure di riduzione del rischio, in particolare per la tutela del suolo, delle acque e degli utilizzatori industriali/professionali. La direttiva fissa inoltre i termini di recepimento e di applicazione a livello nazionale, con efficacia armonizzata in tutti gli Stati membri.

Direttiva di modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il tiabendazolo nell'allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti tiabendazolo destinati al tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'autorizzazione negli Stati membri ai sensi della direttiva 98/8/CE. Incide sulla procedura nazionale di autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni per i prodotti contenenti tale principio attivo, con particolare riguardo agli usi industriali e/o professionali. Restano esclusi, salvo dimostrazione di conformità mediante dati sufficienti, il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e il legno destinato a essere esposto ad intemperie.

Direttiva 2008/85/CE: iscrizione del tiabendazolo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene sulla disciplina europea dei biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere il tiabendazolo nell’allegato I come principio attivo utilizzabile nei biocidi di tipo 8, ossia i preservanti del legno. L’operazione discende dall’esito della procedura di valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira ad armonizzare le autorizzazioni nazionali nel mercato interno, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ambientale e sanitaria.

Contesto e finalità

La Commissione rileva che il tiabendazolo è stato esaminato per l’uso nei preservanti del legno e che, in linea generale, i prodotti contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione nell’allegato I consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare autorizzazioni in modo coerente con l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva di base.

La direttiva sottolinea anche l’esigenza di applicare simultaneamente le nuove disposizioni in tutti gli Stati membri, così da garantire parità di trattamento ai biocidi contenenti tiabendazolo e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. È inoltre previsto un periodo ragionevole sia prima dell’iscrizione sia dopo di essa, per consentire agli operatori e alle autorità nazionali di adeguarsi e per preservare il beneficio del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i biocidi contenenti tiabendazolo destinati al tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’effetto pratico riguarda i procedimenti di autorizzazione nazionali relativi all’immissione sul mercato, alla modifica e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti che contengono il principio attivo iscritto.

Sono espressamente problematici, e quindi non normalmente autorizzabili, il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e il legno trattato esposto alle intemperie. Tali usi possono essere ammessi solo se il richiedente fornisce dati sufficienti a dimostrare che il prodotto può essere utilizzato senza rischi inaccettabili e nel rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE.

Obblighi per gli Stati membri

L’effetto principale della direttiva è vincolare gli Stati membri a recepire l’iscrizione del tiabendazolo nel loro diritto interno e ad applicare le nuove regole a decorrere dal 1º luglio 2010.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le autorizzazioni dei prodotti contenenti tiabendazolo siano soggette alle condizioni specifiche fissate nell’allegato alla direttiva, in particolare:

  • misure di riduzione del rischio per il suolo e per l’ambiente acquatico;
  • uso di adeguati dispositivi di protezione per gli impieghi industriali e/o professionali, quando non sia possibile ridurre diversamente il rischio per gli utilizzatori;
  • obblighi di etichettatura e/o schede di sicurezza che impongano, per i prodotti autorizzati per uso industriale, lo stoccaggio del legno trattato subito dopo il trattamento in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile, al fine di evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e di raccogliere eventuali emissioni per riutilizzo o smaltimento.

Dati tecnici dell’iscrizione

L’allegato della direttiva inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE con i principali dati identificativi del tiabendazolo:

  • denominazione comune: tiabendazolo;
  • denominazione IUPAC: 2-(tiazol-4-il)benzimidazolo;
  • numero CE: 205-725-8;
  • numero CAS: 148-79-8;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 985 g/kg;
  • tipo di prodotto: 8.

La data di iscrizione è fissata al 1º luglio 2010. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 giugno 2012. La scadenza dell’iscrizione è il 30 giugno 2020.

Termini di recepimento e applicazione

La direttiva impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2009 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali misure dal 1º luglio 2010;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza;
  • comunicare anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Rapporti con la direttiva 98/8/CE

La direttiva si fonda sull’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 98/8/CE e opera come atto di modifica dell’allegato I di quest’ultima. L’iscrizione del principio attivo produce l’effetto di consentire le autorizzazioni, ma sempre nel quadro dei requisiti generali della direttiva 98/8/CE, in particolare dell’articolo 5 e dell’articolo 16, paragrafo 3.

In termini pratici, il provvedimento crea un obbligo di risultato per gli Stati membri: rendere effettiva l’iscrizione del tiabendazolo e assicurare che i prodotti biocidi che lo contengono rispettino le condizioni armonizzate di autorizzazione, senza però imporre una forma unica di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione del tiabendazolo nell'allegato I

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE inserendovi il tiabendazolo come principio attivo per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Condizioni sostanziali di autorizzazione

Dalla valutazione emerge che i biocidi contenenti tiabendazolo possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma le autorizzazioni devono essere soggette a specifiche condizioni e misure di riduzione del rischio ai sensi dell'allegato VI. Sono richieste misure per la protezione del suolo e dell'ambiente acquatico; per gli usi industriali e/o professionali, in particolare per trattamenti a doppio vuoto e per immersione, possono essere richiesti adeguati dispositivi di protezione, salvo dimostrazione che il rischio sia riducibile con altri mezzi.

Limitazioni per taluni usi

Non devono essere rilasciate autorizzazioni per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e per il legno destinato a essere esposto ad intemperie, salvo presentazione di dati sufficienti a dimostrare la conformità all'articolo 5 e all'allegato VI, anche tramite misure di riduzione dei rischi.

Decorrenza delle misure di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2009 e applicarle dal 1º luglio 2010. Le disposizioni devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Termini specifici dell'iscrizione

Per il tiabendazolo, la data di iscrizione è il 1º luglio 2010; il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è il 30 giugno 2012; la scadenza dell'iscrizione è il 30 giugno 2020. La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata a 985 g/kg.

Obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesostanze chimichemercato interno

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