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Direttiva 2008/91

Direttiva 2008/91/CE della Commissione, del 29 settembre 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il diuron nell'allegato I come sostanza attiva autorizzabile. La decisione segue una nuova domanda e una rivalutazione dei rischi, che hanno consentito di superare le criticità iniziali relative all'esposizione degli operatori, alle acque sotterranee e agli effetti su uccelli e mammiferi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2009, con entrata in vigore della direttiva fissata al 1° ottobre 2008.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi il diuron come sostanza attiva, ai fini dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti diuron. L'effetto principale è l'iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con validità per gli impieghi autorizzabili come erbicida e con specifiche condizioni d'uso. La direttiva non disciplina in modo generale tutti i pesticidi, ma solo la sostanza attiva diuron e le autorizzazioni nazionali connesse; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2008/91/CE: iscrizione del diuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari per includere il diuron tra le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’atto segue una nuova valutazione scientifica della sostanza, dopo una precedente decisione di non iscrizione, e mira a consentire autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti diuron nel rispetto delle condizioni fissate a livello UE.

Contesto e finalità dell’intervento

I considerando ricostruiscono l’iter di riesame della sostanza nell’ambito del programma di lavoro previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. In un primo momento il diuron era stato incluso nell’elenco delle sostanze da valutare, ma la decisione 2007/417/CE ne aveva disposto la non iscrizione.

Successivamente, il notificante originario ha presentato una nuova domanda alla Danimarca, designata Stato membro relatore. La nuova valutazione ha portato alla presentazione di una relazione supplementare e, poi, a un riesame in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, approvato l’11 luglio 2008.

Esiti della rivalutazione scientifica

Il rapporto di riesame ha affrontato i profili critici che avevano impedito la precedente iscrizione, vale a dire:

  • l’esposizione non accettabile degli operatori;
  • l’incertezza sul rischio per le acque sotterranee, anche in relazione al destino di alcuni metaboliti;
  • la mancanza di dati sufficienti per escludere un rischio per uccelli e mammiferi.

Secondo la Commissione, i dati supplementari consentono di superare tali criticità. Le modalità d’impiego risultano più limitate e, in taluni casi, accompagnate dall’uso di dispositivi di protezione; il quadro relativo ai metaboliti è stato chiarito; il rischio per uccelli e mammiferi è considerato accettabile. Non essendo emerse ulteriori questioni scientifiche irrisolte, non è stata ritenuta necessaria la consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Effetto normativo: iscrizione del diuron nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. L’effetto pratico è l’inclusione del diuron tra le sostanze attive che possono sorreggere l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva quadro.

La Commissione sottolinea che, sulla base degli esami effettuati, i prodotti contenenti diuron soddisfano in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati e indicati nel rapporto di riesame.

Ambito di applicazione e condizioni specifiche

L’allegato aggiunge una nuova voce alla tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

  • numero: 198;
  • sostanza: diuron;
  • numero CAS: 330-54-1;
  • numero CIPAC: 100;
  • denominazione IUPAC: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea;
  • purezza minima: ≥ 930 g/kg;
  • entrata in vigore dell’iscrizione: 1° ottobre 2008;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 settembre 2018.

Sono previste condizioni specifiche molto rilevanti per gli operatori economici:

  • possono essere autorizzate solo utilizzazioni come erbicida;
  • la dose non può superare 0,5 kg/ha, in media areica.

Principi uniformi e obblighi valutativi per gli Stati membri

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diuron, in particolare delle appendici I e II approvate l’11 luglio 2008.

Nella valutazione nazionale le autorità devono prestare particolare attenzione a:

  • sicurezza dell’operatore, anche considerando l’eventuale necessità di dispositivi di protezione individuale;
  • protezione degli organismi acquatici;
  • protezione delle piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione del rischio, quando necessario.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 marzo 2009. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza.

Gli Stati membri, quando adottano le disposizioni di recepimento, devono prevedere un riferimento alla direttiva o accompagnare la pubblicazione ufficiale con tale riferimento; la forma del rinvio è lasciata alla scelta nazionale.

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva al 1° ottobre 2008. L’articolo 4 ne indica gli Stati membri come destinatari.

Rilievo pratico per professionisti

Per i professionisti italiani, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la necessità di verificare il recepimento nazionale e le eventuali modifiche alla disciplina delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari;
  • la conformità delle schede tecniche e delle condizioni d’uso dei prodotti contenenti diuron ai limiti di impiego e alle prescrizioni di etichettatura/autorizzazione derivanti dalla valutazione UE;
  • la particolare attenzione agli aspetti di salute degli operatori, protezione ambientale e misure di mitigazione del rischio, che possono incidere sui procedimenti autorizzativi e sugli obblighi degli operatori del settore.

Disposizioni principali

Iscrizione del diuron nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Il diuron viene quindi inserito tra le sostanze attive ammesse, con effetti sulla possibilità di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono negli Stati membri.

Presupposti scientifici per l'iscrizione

I considerando spiegano che la nuova domanda del notificante, la relazione supplementare della Danimarca e il riesame in sede di comitato permanente hanno portato a ritenere superate le preoccupazioni che avevano determinato la precedente non iscrizione: esposizione inaccettabile degli operatori, rischio non conclusivo per le acque sotterranee e dati insufficienti su uccelli e mammiferi.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 marzo 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2008. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Condizioni specifiche per il diuron

L'allegato prevede per il diuron il numero 198, con denominazione IUPAC 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea, purezza minima di ≥ 930 g/kg, data di entrata in vigore dell'iscrizione il 1° ottobre 2008 e scadenza il 30 settembre 2018. Le utilizzazioni autorizzabili sono soltanto quelle come erbicida, in quantità non superiori a 0,5 kg/ha (media areica).

Criteri per le autorizzazioni nazionali

Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diuron, in particolare delle appendici I e II approvate l'11 luglio 2008. In sede di valutazione devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore, anche con eventuale uso di dispositivi di protezione individuale, e alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela ambientalesalute e sicurezza sul lavoro

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