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direttiva

Direttiva 2008/88

Direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/88/CE della Commissione aggiorna la disciplina europea sui prodotti cosmetici modificando gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE. L'intervento si fonda sul parere scientifico dell'SCCP e sulla mancanza di dati di sicurezza per diverse sostanze usate nelle tinture per capelli. Ne consegue il divieto di impiego di tali sostanze come ingredienti per tinture per capelli e la cancellazione di specifiche voci dagli allegati pertinenti.

Modifica tecnica della direttiva cosmetici per vietare o rimuovere dall'elenco alcune sostanze usate nelle tinture per capelli, adeguando gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare alle sostanze impiegate nelle tinture per capelli. Incide sugli operatori economici del settore cosmetico che immettono sul mercato o utilizzano le sostanze elencate negli allegati II e III, vietandone l'uso come sostanze nelle tinture per capelli e modificando gli elenchi di sostanze vietate o soggette a restrizioni. L'attuazione è rimessa agli Stati membri mediante recepimento entro il termine stabilito, con applicazione uniforme dal 14 agosto 2009.

Direttiva 2008/88/CE: adeguamento tecnico della disciplina cosmetica sulle tinture per capelli

La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per aggiornare, in base al progresso tecnico e ai pareri scientifici dell'SCCP, gli elenchi delle sostanze vietate o soggette a restrizioni. Il nucleo dell'intervento è la gestione del rischio connesso ad alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli, per le quali non risultavano trasmessi dati di sicurezza sufficienti entro i termini stabiliti.

Finalità e base scientifica dell'intervento

La Commissione richiama, nei considerando, uno studio scientifico del 2001 sul possibile legame tra tinture permanenti per capelli e rischio di cancro della vescica, nonché i pareri del comitato scientifico competente. Sulla base di tali elementi, viene affermata la necessità di una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze usate nelle tinture per capelli, che imponga all'industria di sottoporre all'SCCP i dati scientifici disponibili.

Il testo chiarisce che le sostanze per le quali non siano disponibili dati aggiornati e idonei a consentire una valutazione adeguata del rischio devono essere inserite nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, cioè nell'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i prodotti cosmetici, ma in modo specifico le sostanze utilizzate nelle tinture per capelli. L'intervento non riscrive la disciplina generale, bensì incide sugli allegati tecnici della direttiva cosmetici, con effetti diretti per fabbricanti, importatori e operatori del settore che impiegano o commercializzano tali sostanze.

L'ambito materiale è circoscritto alle sostanze elencate nell'allegato della direttiva, che vengono qualificate come non utilizzabili come sostanze nelle tinture per capelli. Non emergono esclusioni territoriali o temporali ulteriori, oltre al rinvio al recepimento nazionale e alla successiva applicazione dal 14 agosto 2009.

Modifica dell'allegato II: sostanze vietate nelle tinture per capelli

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE secondo l'allegato della direttiva 2008/88/CE. In concreto, l'allegato inserisce nell'allegato II una lunga serie di sostanze, da considerarsi vietate quando impiegate nelle tinture per capelli.

Tra le sostanze richiamate nei considerando e/o nell'allegato figurano, in particolare:

  • 1-idrossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminofenolo) e il suo sale dicloridrato;
  • 1,4-diidrossibenzene (idrochinone);
  • Basic Blue 26;
  • Ponceau SX;
  • 4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ilidene)metil]-o-toluidina e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14).

L'elenco dell'allegato aggiunge i numeri d'ordine da 1329 a 1369, ciascuno con la relativa denominazione chimica/INCI e l'indicazione comune: "in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli".

Modifica dell'allegato III: cancellazioni di voci e restrizioni

Oltre all'inserimento nell'allegato II, la direttiva interviene sull'allegato III della direttiva 76/768/CEE, che contiene sostanze soggette a limitazioni. La finalità è coerente con la mancanza di dati di sicurezza: alcune sostanze vengono rimosse dall'elenco delle restrizioni per essere assoggettate al divieto.

In particolare:

  • nella parte prima, il numero d'ordine 10 è cancellato;
  • nella parte prima, numero d'ordine 14, colonna c, la lettera a) è cancellata;
  • nella parte seconda, i numeri d'ordine 57, 59 e 60 sono cancellati.

Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento

L'articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 14 febbraio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva.

Le nuove disposizioni nazionali si applicano dal 14 agosto 2009. La direttiva richiede inoltre che, al momento dell'adozione, le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. È infine previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore cosmetico, la direttiva implica la necessità di verificare la conformità delle formulazioni contenenti le sostanze elencate. Dal 14 agosto 2009 tali sostanze non possono essere impiegate nelle tinture per capelli nei termini indicati dall'allegato II, mentre le precedenti possibilità di utilizzo condizionato o limitato risultano in parte superate dalle cancellazioni operate nell'allegato III.

Il testo non introduce un regime sanzionatorio autonomo, rimettendo agli ordinamenti nazionali l'adozione delle misure di recepimento e controllo necessarie per assicurare il risultato imposto a livello unionale.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico degli allegati II e III

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE secondo l'allegato della direttiva 2008/88/CE. L'allegato inserisce nell'allegato II numerose sostanze con riferimento specifico al loro uso nelle tinture per capelli e cancella dall'allegato III alcune voci e parti di voci.

Divieto di uso nelle tinture per capelli di sostanze prive di dati di sicurezza

Il considerando richiama l'assenza di dati aggiornati sulla sicurezza per diverse sostanze e afferma che tali sostanze devono essere incluse nell'allegato II, con conseguente divieto di utilizzo nelle tinture per capelli. Tra queste figurano, in particolare, 2,4-diaminofenolo e suo sale dicloridrato, idrochinone, Basic Blue 26, Ponceau SX e Basic Violet 14.

Elenco delle sostanze aggiunte all'allegato II

L'allegato inserisce nell'allegato II i numeri d'ordine da 1329 a 1369, tutti relativi a sostanze vietate in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli. L'elenco comprende, tra le altre, Basic Violet 14, Acid Orange 6, Acid Green 1, Solvent Orange 1, Pigment Red 4, Pigment Violet 23, Pigment Blue 15, Direct Blue 86 e Pigment Green 7.

Cancellazioni e modifiche dell'allegato III

L'allegato modifica l'allegato III cancellando nella parte prima il numero d'ordine 10, cancellando nella parte prima, numero d'ordine 14, colonna c, la lettera a), e cancellando nella parte seconda i numeri d'ordine 57, 59 e 60. Tali modifiche riflettono il passaggio di sostanze dall'ambito delle restrizioni a quello del divieto.

Termine di recepimento e data di applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 14 febbraio 2009 e di applicarle dal 14 agosto 2009. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché comunicare le disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorichimica dei prodottitutela della salute

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