Direttiva 2008/68
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/68/CE istituisce un quadro unico per il trasporto interno di merci pericolose nell’Unione, sostituendo le precedenti direttive su strada e ferrovia e includendo anche le vie navigabili interne. Essa recepisce, per il trasporto nazionale e transfrontaliero, gli standard tecnici di ADR, RID e ADN, lasciando agli Stati membri margini limitati per deroghe nazionali, misure più rigorose e autorizzazioni individuali in casi eccezionali. La direttiva contiene inoltre regole transitorie, discipline speciali per Stati membri con specifiche condizioni infrastrutturali e un regime di adattamento rapido agli sviluppi tecnici. Il termine ordinario di recepimento è fissato al 30 giugno 2009.
Trasporto interno di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne, mediante armonizzazione delle regole tecniche con ADR, RID e ADN e disciplina di deroghe, transizioni e recepimento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste necessarie. Restano esclusi, in via generale, il trasporto effettuato da o sotto la responsabilità diretta e fisica delle forze armate, il trasporto con navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne, i traghetti che attraversano soltanto una via navigabile interna o un porto e i trasporti interamente entro un’area chiusa. Sono previste esenzioni specifiche per gli Stati membri privi di sistema ferroviario e, per le vie navigabili interne, per gli Stati che non dispongono di tali vie o non le usano per merci pericolose.
Trasporto interno di merci pericolose
La direttiva 2008/68/CE istituisce un quadro armonizzato per il trasporto interno di merci pericolose nell’Unione europea, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza e condizioni uniformi nel mercato dei trasporti. Essa sostituisce il mosaico normativo preesistente su strada e ferrovia e estende l’armonizzazione anche alle vie navigabili interne, allineando la disciplina interna agli standard internazionali ADR, RID e ADN richiamati negli allegati.
Finalità e ratio normativa
Dai considerando emerge che il trasporto di merci pericolose comporta rischi significativi di incidente e che l’uniformità delle regole è necessaria per evitare frammentazioni tra ordinamenti nazionali. La direttiva persegue quindi un risultato di armonizzazione tecnica, lasciando agli Stati membri solo margini circoscritti per deroghe, misure più rigorose o autorizzazioni eccezionali, sempre nel rispetto della sicurezza.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 estende la direttiva al trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili interne, comprese le operazioni accessorie di carico, scarico, trasbordo e le soste imposte dal trasporto. Sono espressamente esclusi i trasporti effettuati da o sotto la responsabilità diretta e fisica delle forze armate, le navi d’altura su vie marittime facenti parte delle vie navigabili interne, i traghetti che effettuano il solo attraversamento di una via navigabile interna o di un porto e i trasporti integralmente svolti entro un’area chiusa.
Sono previste esclusioni o esenzioni settoriali ulteriori:
- l’allegato II, capo II.1, non si applica agli Stati membri senza sistema ferroviario fino a che tale sistema non esista;
- entro un anno dall’entrata in vigore, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’allegato III, capo III.1, se non dispongono di vie navigabili interne, se le vie non sono collegate a quelle di altri Stati membri oppure se non vi si trasportano merci pericolose.
Definizioni e riferimenti esterni
L’articolo 2 rinvia alle definizioni di ADR, RID e ADN, individuando così i testi tecnici che costituiscono il nucleo materiale della disciplina. Il riferimento è dinamico, perché gli allegati della direttiva recepiscono gli aggiornamenti di tali strumenti internazionali. Le definizioni di veicolo, vagone e nave servono a delimitare l’ambito oggettivo della normativa e a coordinare le diverse modalità di trasporto.
Regola generale: autorizzazione condizionata e divieti tecnici
L’articolo 3 stabilisce la regola di base: le merci pericolose non possono essere trasportate se ciò è vietato dagli allegati I, II e III; viceversa, il trasporto è autorizzato quando siano rispettate le prescrizioni tecniche in essi contenute. Per il professionista ciò significa che la conformità va verificata per ciascun modo di trasporto secondo l’allegato applicabile.
Trasporti con paesi terzi
L’articolo 4 ammette il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi quando sia conforme all’ADR, al RID o all’ADN, salvo specifiche previsioni derogatorie della direttiva. La disposizione è rilevante per i flussi extra-UE e impone un controllo di coerenza sia con la normativa internazionale sia con l’allegato pertinente della direttiva.
Margini di intervento degli Stati membri
La direttiva riconosce un margine nazionale, ma molto controllato. L’articolo 5 consente norme più rigorose per il trasporto nazionale per motivi di sicurezza, senza incidere però sulle prescrizioni di costruzione di veicoli, vagoni e navi immatricolati o autorizzati nel territorio nazionale. In caso di incidente e urgenza, lo Stato membro può predisporre misure provvisorie, ma la loro attuazione richiede autorizzazione della Commissione secondo la procedura dell’articolo 9, paragrafo 2.
Deroghe, misure locali e autorizzazioni individuali
L’articolo 6 è il fulcro della flessibilità nazionale. Gli Stati membri possono chiedere deroghe per:
- piccole quantità di talune merci pericolose, escluse le materie a media o alta radioattività;
- trasporti locali su brevi distanze;
- trasporti locali per ferrovia su tragitti designati, inseriti in processi industriali locali rigorosamente controllati.
La Commissione verifica le condizioni e, se del caso, inserisce le deroghe negli elenchi nazionali degli allegati I.3, II.3 o III.3. La durata massima delle deroghe autorizzate è di 6 anni; per le deroghe già esistenti, la data di autorizzazione è considerata il 30 giugno 2009, salvo indicazione diversa. Gli Stati membri possono inoltre rilasciare autorizzazioni individuali eccezionali per operazioni vietate o diverse dalle condizioni ordinarie, purché siano chiaramente definite e limitate nel tempo.
Disposizioni transitorie
L’articolo 7 prevede la possibilità di mantenere talune disposizioni nazionali elencate negli allegati transitori I.2, II.2 e III.2. Per le vie navigabili interne, gli Stati membri possono differire l’applicazione dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011; durante tale periodo continuano ad applicarsi le direttive 96/35/CE e 2000/18/CE fino al 30 giugno 2009.
Gli allegati disciplinano anche ulteriori transizioni, tra cui:
- il mantenimento di deroghe precedenti fino al 31 dicembre 2010 o fino al relativo aggiornamento dell’allegato;
- l’uso temporaneo di mezzi e cisterne costruiti prima di determinate date, purché mantenuti in condizioni di sicurezza;
- regole transitorie per temperature di riferimento, codici di azione d’urgenza e certificati già rilasciati.
Trasporto su strada: allegato I
L’allegato I recepisce gli allegati A e B dell’ADR applicabili dal 1º gennaio 2009. Esso contiene sia le disposizioni tecniche sostanziali sia numerose deroghe nazionali, raggruppate per Stato membro. Il testo mostra che la direttiva non si limita a regole generali, ma consente, in casi delimitati, assetti speciali per piccole quantità, trasporti locali, rifiuti, prodotti petroliferi, esplosivi, materiali radioattivi e altri casi pratici.
Tra le principali categorie di deroghe figurano:
- esenzioni documentali per quantità limitate o per distribuzione locale;
- semplificazioni di imballaggio, etichettatura e marcatura;
- deroghe per trasporti agricoli, industriali o di smaltimento rifiuti;
- regole speciali per esplosivi, gas e materiali radioattivi;
- norme specifiche per veicoli, cisterne, tunnel e aree portuali.
Trasporto per ferrovia: allegato II
L’allegato II recepisce il RID applicabile dal 1º gennaio 2009. Anche qui sono presenti norme transitorie e deroghe nazionali analoghe a quelle stradali, con particolare attenzione a vagoni, cisterne ferroviarie, trasporti in ambito locale, bagagli sui treni passeggeri, etichettatura dei vagoni e gestione di materiali radioattivi o esplosivi. Il testo conferma che per la ferrovia il legislatore UE ha operato un’armonizzazione tecnica molto prossima a quella ADR, ma con alcune specificità operative.
Tra le principali previsioni transitorie si segnalano:
- il mantenimento di vecchie deroghe fino al 31 dicembre 2010 o fino all’aggiornamento dell’allegato;
- la possibilità di usare vagoni e cisterne costruiti prima di determinate date, se sicuri;
- la facoltà di introdurre regole più rigorose in zone climatiche fredde;
- la possibilità per Francia e Regno Unito di imporre regole più severe per il tunnel sotto la Manica.
Trasporto per vie navigabili interne: allegato III
L’allegato III recepisce l’ADN applicabile dal 1º luglio 2009 e contiene disposizioni transitorie più limitate, in ragione del più recente inserimento del settore nel regime armonizzato. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni nazionali su diossine e furani applicabili al 30 giugno 2009; inoltre, i certificati rilasciati prima o durante il periodo transitorio restano validi fino al 30 giugno 2016, salvo termine più breve indicato sul certificato.
Recepimento, abrogazioni e coordinamento con altri atti
L’articolo 10 fissa il termine di recepimento al 30 giugno 2009 e richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate. L’articolo 11 sopprime una previsione specifica della direttiva 2006/87/CE; l’articolo 12 abroga le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE con effetto dal 30 giugno 2009, salvando la validità dei certificati già rilasciati fino alla loro scadenza.
Per i professionisti italiani, il dato più rilevante è che la direttiva opera come fonte di coordinamento tecnico e di trasposizione: impone agli Stati membri un risultato di armonizzazione, ma lascia ampi spazi solo per transizioni, deroghe nazionali autorizzate e misure più rigorose giustificate da sicurezza o esigenze territoriali specifiche.
Disposizioni principali
Ambito e principio di armonizzazione
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne, incluse carico, scarico, trasbordo e soste necessarie. L’articolo 3 prevede che il trasporto sia vietato quando ciò risulti dagli allegati I, II e III, mentre è autorizzato se rispettano le disposizioni tecniche in essi contenute.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce ADR, RID e ADN e chiarisce le nozioni di veicolo, vagone e nave ai fini della direttiva.
Paesi terzi
L’articolo 4 consente il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi purché conforme alle disposizioni ADR, RID o ADN, salvo diversa previsione dell’allegato.
Poteri degli Stati membri in materia di sicurezza
L’articolo 5 consente agli Stati membri di applicare norme più rigorose per il trasporto nazionale per motivi di sicurezza, con il limite delle prescrizioni di costruzione per veicoli, vagoni e navi interne immatricolati o ammessi nel loro territorio. In caso di incidente e urgenza, lo Stato membro può notificare alla Commissione le misure previste, che devono essere autorizzate secondo la procedura dell’articolo 9, paragrafo 2.
Deroghe nazionali e autorizzazioni individuali
L’articolo 6 consente deroghe per piccole quantità, trasporti locali su brevi distanze e trasporti locali ferroviari su tragitti designati e in processi industriali locali rigorosamente controllati. Le deroghe devono essere autorizzate dalla Commissione e inserite negli elenchi nazionali degli allegati; hanno durata massima di 6 anni, con disciplina specifica per le deroghe esistenti (data di autorizzazione considerata il 30 giugno 2009). È inoltre possibile rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni altrimenti vietate, purché chiaramente definite e limitate nel tempo.
Regime transitorio
L’articolo 7 consente il mantenimento di talune disposizioni nazionali elencate negli allegati transitori e, per le vie navigabili interne, la non applicazione dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011, con prosecuzione temporanea dell’applicazione delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE fino al 30 giugno 2009. Gli allegati prevedono ulteriori transizioni per materiali, mezzi e certificati.
Adattamento tecnico degli allegati
L’articolo 8 consente l’aggiornamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico, anche per allinearli alle modifiche ADR, RID e ADN, con sostegno finanziario della Commissione per le traduzioni, ove opportuno.
Procedura di comitato
L’articolo 9 istituisce un comitato per il trasporto di merci pericolose e rinvia alla decisione 1999/468/CE; per gli adattamenti tecnici si applica la procedura di regolamentazione con controllo, con termini abbreviati.
Recepimento
L’articolo 10 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.
Modifica e abrogazioni
L’articolo 11 sopprime l’articolo 6 della direttiva 2006/87/CE. L’articolo 12 abroga, dal 30 giugno 2009, le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE, mantenendo validi fino a scadenza i certificati già rilasciati; sono inoltre abrogate le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l’articolo 14 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
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